932.210
Ordinanza relativa alla legge cantonale sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 2022
del 10.05.2022 (stato 01.01.2022)
emanata dal Governo il 10 maggio 2022
visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale1 e la legge cantonale sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 20222
Art. 1 Entità del sostegno
L'entità del sostegno corrisponde ai costi scoperti insorti nel periodo determinante. Tali costi vengono calcolati secondo le corrispondenti disposizioni del diritto federale.
I costi scoperti di un settore vengono considerati al massimo nella misura dei costi scoperti dell'impresa.
Art. 2 Periodo determinante
Il periodo determinante è il primo trimestre del 2022.
Le spese e i ricavi devono essere inoltrati per l'intero trimestre e vengono considerati globalmente per questo periodo.
L'impresa può chiedere che il mese di marzo 2022 non venga considerato e che vengano considerati complessivamente solo i mesi di gennaio e febbraio 2022.
Art. 3 Trattamento dei dati
Gli uffici e gli organi cantonali competenti conformemente all'articolo 7 della legge cantonale sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 20223 sono:
il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (DEPS);
l'Amministrazione delle imposte;
l'Amministrazione delle finanze;
l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML);
l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (IAS);
il Controllo delle finanze.
Art. 4 Competenze e compiti
La competenza per l'esecuzione dei provvedimenti per casi di rigore nonché per la garanzia del versamento dei contributi spetta al DEPS.
Nel quadro dei suoi compiti, l'Amministrazione delle imposte è competente per la determinazione dell'utile imponibile. Essa notifica al DEPS i dati corrispondenti allo scopo di dare esecuzione alla partecipazione condizionata agli utili.
Nel quadro delle sue consuete competenze, l'Amministrazione delle finanze procede al versamento.
Su richiesta, l'UCIAML e l'IAS forniscono al DEPS o ai terzi da esso incaricati di compiti esecutivi informazioni sul sostegno, come l'indennità per lavoro ridotto o l'indennità per perdita di guadagno, che è stato concesso alle corrispondenti imprese nel periodo determinante.
Nel quadro della propria vigilanza finanziaria il Controllo delle finanze sostiene la lotta contro gli abusi.
Art. 5 Termine per l'inoltro delle domande
Le domande devono essere inoltrate entro il 15 luglio 2022.
Art. 6 Delega di competenze
Il DEPS definisce ulteriori direttive per l'esecuzione, come le indicazioni, i documenti, i consensi e le conferme necessari che devono essere inoltrati.
Il DEPS stabilisce le regole che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dei provvedimenti per casi di rigore.
Art. 7 Entrata in vigore e validità
La presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2022 ed è valida fino all'abrogazione della legge cantonale sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 20224.
2022-021