935.310
Tariffario delle tasse per la metrologia
del 16.03.1993 (stato 01.05.2010)
emanato dal Governo il 16 marzo 1993
giusta l'art. 6 dell'ordinanza di esecuzione1 della legge federale sulla metrologia
Art.
1 Viaggio e trasporto
a) Principio
Per le spese di viaggio, il tempo di viaggio e il trasporto di strumenti di verificazione l'indennità, in base alla capacità di pesatura dello strumento di pesatura, ammonta a:
fino a 5 kg fr. 10.–
di oltre 5 fino a 20 kg fr. 12.–
di oltre 20 fino a 50 kg fr. 19.–
di oltre 50 fino a 100 kg fr. 27.–
di oltre 100 fino a 200 kg fr. 35.–
di oltre 200 fino a 500 kg fr. 40.–
di oltre 500 fino a 1000 kg fr. 51.–
di oltre 1000 fino a 1500 kg fr. 62.–
Nelle aziende con più bilance si conteggiano le seguenti spese:
fino a 5 bilance la rispettiva tariffa unitaria per bilancia;
da 6 ad 8 bilance la somma delle 5 maggiori tariffe unitarie;
da 9 e più bilance la somma delle 7 maggiori tariffe unitarie.
Per ogni giorno lavorativo è possibile conteggiare al massimo 130 franchi di spese.
Art. 2 b) Senza trasporto
Se non si trasportano strumenti di verificazione
viene riconosciuta un'indennità per chilometro conformemente all'ordinanza sul personale;
l'indennità per il tempo di viaggio si basa sull'articolo 3 dell'ordinanza federale sulle tasse di verificazione. 2
Art. 3 c) Verificazione di pompe di benzina e strumenti misuratori di quantità di gas
Per la verificazione ordinaria delle pompe di benzina l'indennità per i costi di viaggio, il tempo di viaggio e il trasporto di strumenti di verificazione ammonta a:
25 franchi per ogni esercizio di 1 pompa
35 franchi per ogni esercizio di 2 e 3 pompe
50 franchi per ogni esercizio di 4 e 5 pompe
70 franchi per ogni esercizio da 6 a 9 pompe
80 franchi per ogni esercizio con 10 e più pompe
Per la verificazione ordinaria di strumenti misuratori di quantità di gas, per le spese di viaggio, il tempo di viaggio e il trasporto di strumenti di verificazione l'indennità ammonta a 36 franchi per esercizio.
Per le verificazioni straordinarie di pompe di benzina e strumenti misuratori di quantità di gas l'indennità si basa sull'articolo 2 del presente tariffario.
Art. 4 Tempo d'attesa
Per il tempo d'attesa che il verificatore non ha né causato né potuto utilizzare l'autore è tenuto a versare un'indennità giusta l'articolo 3 dell'ordinanza federale sulle tasse di verificazione.3
Art. 5 Tasse di utilizzazione
Le tasse di utilizzazione delle pese a ponte ammontano a seconda del veicolo al massimo a:
a) in caso di determinazione del peso con un processo di pesatura (lordo o tara)
1. fino a 1000 kg fr. 10.–
2. oltre 1000 fino a 1800 kg fr. 12.–
3. oltre 1800 fino a 3000 kg fr. 14.–
4. oltre 3000 fino a 5000 kg fr. 17.–
5. oltre 5000 fino a 8000 kg fr. 20.–
6. 8000 fino a 12 000 kg fr. 23.–
7. 12 000 fino a 20 000 kg fr. 27.–
8. 20 000 fino a 40 000 kg fr. 30.–
9. oltre 40 000 kg fr. 35.–
b) in caso di determinazione del peso con due processi di pesatura (lordo e tara; peso lordo)
1. fino a 1000 kg fr. 12.–
2. oltre 1000 fino a 1800 kg fr. 16.–
3. oltre 1800 fino a 3000 kg fr. 20.–
4. oltre 3000 fino a 5000 kg fr. 24.–
5. oltre 5000 fino a 8000 kg fr. 28.–
6. oltre 8000 fino a 12 000 kg fr. 33.–
7. oltre 12 000 fino a 20 000 kg fr. 39.–
8. oltre 20 000 fino a 40 000 kg fr. 45.–
9. oltre 40 000 kg fr. 49.–
Art. 6 Certificato di pesatura
Per la pesatura è rilasciato gratuitamente un certificato di pesatura. Per ogni ulteriore certificato può essere riscossa una tassa di 1 franco.
Art. 7 Entrata in vigore
Il presente tariffario entra in vigore il 1° maggio 1993 e sostituisce le disposizioni contraddittorie.
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