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Legge sulle lotterie

del 24.04.2006 (stato 01.01.2016)

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti la legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate dell'8 giugno 1923 e l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale;

visto il messaggio del Governo del 10 gennaio 2006,

decide:

1. Competenza

Art. 1 Sorveglianza

Il Governo designa il servizio competente per la sorveglianza delle lotterie.

Art. 2 Divieto, eccezioni soggette ad autorizzazione

Le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate sono vietate conformemente alla legislazione federale.

Sono escluse dal divieto:

  1. le lotterie a scopo di utilità pubblica o di beneficenza;

  2. le lotterie di intrattenimento;

  3. il commercio professionale di titoli a premi;

  4. le scommesse al totalizzatore professionalmente organizzate.

Questi tipi di lotterie sono ammessi nel Cantone dei Grigioni nei limiti delle prescrizioni federali e cantonali e sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 3 Autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni e per l'esecuzione

L'autorizzazione viene rilasciata:

  1. dal competente comune per le lotterie di intrattenimento;

  2. dal servizio competente per gli altri tipi di lotterie.

Le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni provvedono all'esecuzione delle prescrizioni federali e cantonali. Per la sorveglianza e il controllo delle lotterie esse possono avvalersi della Polizia cantonale e comunale.

Art. 4 Rimedi giuridici

Contro le decisioni delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni e per l'esecuzione può essere presentato ricorso al Dipartimento competente.

Le decisioni del Dipartimento possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo.

2. Lotterie a scopo di utilità pubblica o di beneficenza

Art. 5 Contenuto della domanda

La domanda di autorizzazione per una lotteria a scopo di utilità pubblica o di beneficenza deve essere presentata per iscritto e deve contenere:

  1. il nome e la sede dell'ente organizzatore;

  2. il nome e l'indirizzo del responsabile della lotteria;

  3. l'indicazione dello scopo della lotteria;

  4. il piano della lotteria indicante il numero dei biglietti e il loro prezzo, il numero, il genere e l'ammontare dei premi, nonché in caso di lotterie di oggetti un elenco di questi con il loro esatto valore;

  5. l'indicazione di dove e quando avranno luogo la lotteria e l'estrazione;

  6. gli organi di pubblicazione;

  7. l'indicazione se la lotteria viene svolta dall'ente organizzatore stesso o da un'azienda di lotterie.

L'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni può richiedere altre indicazioni.

Art. 6 Condizioni e controllo

L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni, in particolare si possono pretendere una cauzione o il deposito dei premi presso un pubblico ufficio.

Chi emette una lotteria deve riferire periodicamente al servizio competente senza speciale invito circa lo stato dell'organizzazione entro i termini fissati nell'autorizzazione. Egli deve comunicare ogni avvenimento che potrebbe compromettere il corretto svolgimento o le garanzie fornite. Il servizio competente è autorizzato a prendere visione in qualunque momento dei registri e dei controlli e ad accertarsi del corretto svolgimento della lotteria e in particolare dell'osservanza delle condizioni ad essa legate.

Art. 7 Rifiuto dell'autorizzazione

L'autorizzazione deve essere negata in particolare se

  1. il valore totale dei premi non raggiunge almeno il 40 per cento dell'importo nominale dei biglietti emessi;

  2. l'ente organizzatore non dà sufficiente garanzia di uno svolgimento corretto della lotteria o nessuna persona domiciliata nel Cantone se ne assume la responsabilità.

Art. 8 Piano di estrazione

Il piano di estrazione deve essere strutturato in modo tale che sia possibile valutare senza difficoltà le probabilità di vincita. Sul piano di estrazione e su ogni biglietto devono figurare:

  1. il numero e l'importo totale dei biglietti emessi;

  2. il numero, la natura e l'importo totale dei premi;

  3. il luogo e l'ora della pubblica estrazione;

  4. gli organi di pubblicazione;

  5. il termine di scadenza per ritirare i premi;

  6. la menzione: Lotteria autorizzata da ... del Cantone dei Grigioni.

Art. 9 Estrazione

L'estrazione deve avvenire in pubblico alla presenza della persona designata dal municipio del comune competente, di un notaio o del notaio regionale.

Entro 14 giorni dall'estrazione il pubblico ufficiale cooperante invia il processo verbale delle operazioni di estrazione, da lui redatto, all'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni unitamente alla lista di estrazione.

Il processo verbale deve contenere, oltre a un elenco dei nomi di tutte le persone che hanno cooperato all'estrazione, una descrizione delle operazioni di estrazione da cui risulti in particolare che il pubblico ufficiale ha assistito all'estrazione dal principio alla fine e quali provvedimenti sono stati presi per impedire un qualsiasi influsso delle persone cooperanti sull'esito dell'estrazione. Nella lista di estrazione vanno contrassegnati in modo particolare i numeri estratti e i numeri vincenti corrispondenti a biglietti non venduti.

Il risultato dell'estrazione deve essere pubblicato a spese dell'ente organizzatore della lotteria. Deve essere indicato il luogo dove possono essere ritirate le liste di estrazione e i premi entro un termine di almeno sei mesi.

Art. 10 Rendiconto

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il ritiro dei premi l'ente organizzatore della lotteria deve presentare all'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni un rendiconto da cui risultino:

  1. il numero dei biglietti venduti e l'incasso totale;

  2. le spese sostenute per la lotteria;

  3. il numero e l'importo totale dei premi devoluti allo scopo della lotteria;

  4. il provento netto della lotteria;

  5. l'impiego del provento netto.

3. Lotterie di intrattenimento

Art. 11 Lotterie di sala e tombole

Le lotterie di sala e le tombole sono ammesse nei limiti dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale, se organizzate in occasione di un intrattenimento.

Art. 12 Contenuto della domanda

La domanda di autorizzazione deve essere presentata per iscritto e deve contenere:

  • a) il nome e la sede dell'ente organizzatore;

  • b) il nome e l'indirizzo del presidente o del cassiere;

  • c) il nome e il programma d'intrattenimento;

  • d) la data e il locale d'intrattenimento;

  • e)

  • 1. per le lotterie di sala: il numero e il prezzo dei biglietti da emettere;

  • 2. per le tombole: il numero e il prezzo delle cartelle e il numero dei giri previsti;

  • f) il numero, la natura e il valore dei premi;

  • g) indicazioni sull'impiego del provento netto.

Art. 13 Numero e durata delle autorizzazioni

Allo stesso ente organizzatore possono essere concesse annualmente solo due lotterie di intrattenimento. L'autorizzazione viene rilasciata ogni volta per un solo intrattenimento e vale al massimo fino al termine dello stesso.

I biglietti possono essere venduti soltanto dopo il rilascio dell'autorizzazione e al più presto 30 giorni prima dell'intrattenimento.

Art. 14 Importo totale

Il valore dei premi deve raggiungere almeno il 40 per cento dell'importo totale dei biglietti.

Art. 15 Presupposti

L'articolo 7 della presente legge si applica per analogia anche alle lotterie di intrattenimento.

4. Commercio professionale di titoli a premi

Art. 16 Parere del Dipartimento delle finanze, condizioni

Prima di rilasciare l'autorizzazione per il commercio professionale di titoli a premi deve essere richiesto il parere del Dipartimento delle finanze.

L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni.

5. Scommesse professionalmente organizzate

Art. 17 Contenuto della domanda

Nelle domande scritte di autorizzazione per la mediazione e conclusione professionale di scommesse al totalizzatore in occasione di grandi manifestazioni sportive devono figurare:

  1. la società o associazione organizzatrice;

  2. le persone responsabili;

  3. lo scopo, la data e il luogo della manifestazione;

  4. il piano delle scommesse.

Art. 18 Presupposti

L'autorizzazione viene rilasciata se:

  1. l'ente organizzatore dà garanzia di una gestione ineccepibile;

  2. le singole poste non superano i 20 franchi;

  3. almeno il 60 per cento dell'importo totale delle poste viene distribuito tra i vincitori;

  4. prima del rilascio dell'autorizzazione non sono stati pubblicati annunci nella stampa.

La mediazione e conclusione delle scommesse è permessa soltanto nei giorni stabiliti dall'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni e negli uffici di accettazione designati.

Art. 19 Rendiconto

Entro 14 giorni dalla manifestazione deve essere presentato un rapporto all'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni sui proventi e l'impiego delle poste.

6. Tasse

Art. 20 Determinazione delle tasse

Le tasse di autorizzazione ammontano

  1. per le lotterie a scopo di utilità pubblica o di beneficenza al 5 per cento dell'importo totale dei biglietti;

  2. per le lotterie di intrattenimento: secondo il relativo importo da 25 a 1000 franchi;

  3. per il commercio professionale di titoli a premi: secondo il relativo importo da 500 a 5000 franchi all'anno;

  4. per le scommesse professionalmente organizzate: secondo il relativo importo da 100 a 1000 franchi.

La tasse confluiscono nella cassa dell'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni.

Art. 21 Esonero dalla tassa

La tassa può essere eccezionalmente ridotta o condonata dall'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni se sussistono motivi particolari.

7. Dipendenza dal gioco

Art. 22 Competenza

Il Governo designa un servizio specializzato per la prevenzione e la lotta alla dipendenza dal gioco. Questo servizio gestisce i mezzi finanziari previsti a tale scopo.

8. Disposizioni penali e finali

Art. 23 Contravvenzioni

Le contravvenzioni alle prescrizioni della presente legge sono punite con la multa fino a 2000 franchi, se non trovano applicazione disposizioni penali di diritto federale o cantonale.

Se la contravvenzione è stata commessa da una persona giuridica o da una società di persone, sono punibili le persone fisiche che hanno agito o avrebbero dovuto agire in nome della stessa.

La persona giuridica o la società di persone risponde però solidalmente delle multe, delle tasse da pagare posticipatamente e delle spese.

Art. 24 Revoca dell'autorizzazione

In caso di gravi contravvenzioni e di recidiva, l'autorizzazione accordata deve essere revocata. All'ente organizzatore possono inoltre venire negate ulteriori autorizzazioni.

Art. 25 Trasmissione di decisioni e autorizzazioni

Le autorità penali e i comuni devono inoltrare spontaneamente le decisioni e le autorizzazioni concernenti lotterie al servizio competente.

Art. 26 Direttive

Il servizio competente può emanare direttive e istruzioni concernenti le lotterie nell'ambito della presente legge.

Art. 27 Disposizioni finali

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

La presente legge entra in vigore contemporaneamente all'adesione del Cantone dei Grigioni alla Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione.

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