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Legge sulle guide di montagna e sullo sci

del 26.11.2000 (stato 01.01.2011)

accettata dal Popolo il 26 novembre 20001

1. Disposizioni generali

Art. 1 Parificazione dei sessi

Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella presente legge si riferiscono a entrambi i sessi, se dal senso della legge non risulta altrimenti.

Art. 2 Scopo

La presente legge disciplina le attività delle guide di montagna e dei maestri di sport sulla neve, nella misura in cui ciò sia necessario per garantire la sicurezza degli ospiti.

Per attività affini in campo alpinistico e degli sport sulla neve la presente legge viene applicata per analogia.

Citato in

Art. 3 Campo d'applicazione

La legge viene applicata all'insegnamento, accompagnamento e alla guida di turisti contro compenso diretto o indiretto sul territorio del Cantone dei Grigioni.

Art. 4 Eccezioni

Non rientrano nelle disposizioni della presente legge:

  1. le persone prive di formazione riconosciuta, che sono attive solo temporaneamente e per ospiti che essi accompagnano nel Cantone;

  2. le manifestazioni (corsi, campi ecc.) organizzate da scuole, club sportivi o simili organizzazioni, se sono limitate ai loro soci, se non vengono organizzate professionalmente e se nel luogo in cui si svolgono i corsi si rinuncia alla pubblicità;

  3. le attività sui percorsi escursionistici marcati e su terreno non difficile.

Art. 5 Formazione riconosciuta

Per esercitare un'attività ai sensi degli articoli 2 e 3 occorre in linea di principio una formazione riconosciuta dal Dipartimento.

Citato in

Art. 6 Autorizzazione

Chi fornisce prestazioni di servizio ai sensi degli articoli 2 e 3 e a tale scopo assume persone prive di una formazione riconosciuta necessita di un'autorizzazione cantonale.

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Art. 7 Obbligo di assicurazione

Le persone, che esercitano una delle attività che rientra nella presente legge, devono assicurarsi contro la responsabilità civile.

Le prestazioni assicurative minime vengono fissate dal Dipartimento tenendo conto dei rischi professionali.

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Art. 8 Formazione perfezionamento

La formazione e il perfezionamento delle guide di montagna e dei maestri di sport sulla neve vengono garantiti di regola dalle organizzazioni professionali svizzere, la cui formazione è riconosciuta dal Dipartimento.

In caso di necessità il Cantone può svolgere propri corsi di formazione e perfezionamento.

Citato in

Art. 9 Sussidi

Il Cantone può versare sussidi alla formazione e al perfezionamento ai sensi della promozione turistica. Il Dipartimento stabilisce nel singolo caso i sussidi secondo i principi del Governo.

Le decisioni del Dipartimento possono essere impugnate dinanzi al Governo. Quest'ultimo decide in via definitiva.

2. Disposizioni penali

Art. 10 Misura della pena

Le contravvenzioni alla presente legge e agli atti legislativi complementari vengono punite con multa fino a 2000 franchi, in caso di recidiva fino a 10 000 franchi.

In casi di lieve entità può essere pronunciato un ammonimento.

Art. 11 Autorità competente

Il Dipartimento giudica le contravvenzioni alla presente legge e agli atti legislativi complementari.

La procedura si conforma alle disposizioni concernenti la procedura penale dinanzi ad autorità amministrative.

Art. 12

3. Disposizioni finali

Art. 13 Esecuzione

L'esecuzione della presente legge e degli atti legislativi complementari compete al Dipartimento.

Esso può affidare singoli compiti all'Ufficio.

Art. 14 Commissione

Il Governo nomina una Commissione composta da cinque a sette membri per l'alpinismo e gli sport sulla neve.

Art. 15 Disposizioni esecutive

Il Governo emana disposizioni esecutive2. Esso stabilisce in modo particolare quanto segue:

  1. il terreno su cui le diverse formazioni riconosciute danno diritto all'attività;

  2. i principi di sussidiamento;

  3. i compiti e la composizione della commissione;

  4. le attività affini;

  5. i requisiti per l'autorizzazione;

  6. le regolamentazioni transitorie.

Art. 16 Abrogazione del diritto previgente

La legge sulle guide di montagna e sullo sci del 2 giugno 19913 viene abrogata.

Art. 17 Entrata in vigore

Il Governo fissa la data4 dell'entrata in vigore della presente legge.

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