950.000
Ufficio cantonale competente per la vigilanza sui prezzi
del 27.10.1998 (stato 01.01.2020)
decretato dal Governo il 27 ottobre 1998
ai sensi dell'art. 22 dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi dell'11 dicembre 19781
Art. 1
L'Ufficio cantonale di controllo dei prezzi è l'organo cantonale competente per la vigilanza dell'esecuzione, conforme alle prescrizioni, dell'ordinanza emanata dal Consiglio federale e per la segnalazione di violazioni alle istanze competenti.
L'Ufficio cantonale di controllo dei prezzi è competente per la riscossione di multe disciplinari secondo quanto previsto dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari2. La procedura si conforma alla legge federale sulle multe disciplinari3.
Il decreto governativo del 9 aprile 1973 è abrogato.
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