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Legge sui colori e sigillo del Cantone

Legge

sui colori e sigillo del Cantone

(del 25 maggio 1803)

I CONSIGLI DEL CANTONE TICINO

hanno risoluto:

Art. 1

11I colori del Cantone Ticino sono il rosso e azzurro.

Il colore rosso corrisponde alla cromia no. 032, il colore azzurro alla cromia no. 293 della scala Pantone, come alla figura 1.

Nella bandiera militare e nello stendardo (bandiera oblunga) i colori sono disposti orizzontalmente (senso della fascia), e il rosso è in alto: nello scudo e nello stendardo i colori sono disposti verticalmente e il rosso è alla sinistra di chi guarda (destra araldica).

Art. 2

Il sigillo del Cantone Ticino avrà per impronta un campo di figura ovale tagliato verticalmente in due parti. A destra sarà collocato il color rosso ed a sinistra l’azzurro. Si leggerà nella circonferenza dell’ovale da una parte “Federazione Elvetica”2 e dall’altra “Cantone Ticino”.

La fronte presenterà due rami intrecciati di ulivo, ed il piedestallo un’iscrizione denotante a quale dei due consigli appartenga.

Art. 3

3

4

Data dell’entrata in vigore: 26 maggio 1803.

Fig. 1[4]

Definizione dei colori