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Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale

141.100 · Legislazione Ticino

Del 8 nov 1994

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/rl/141-100/it/legge-sulla-cittadinanza-ticinese-e-sull-attinenza-comunale-lccit

Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Legislazione Ticino
Fonte

141.100

Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (LCCit)

Legge

sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale

(LCCit)

(dell’8 novembre 1994)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti il messaggio 19 maggio 1993 n. 4116 del Consiglio di Stato e il rapporto 16 settembre 1994 n. 4116R della Commissione della legislazione,

decreta:

Disposizioni generali

TITOLO I

Art. 1 A. Scopo

La presente legge disciplina, riservate le disposizioni del diritto federale, le condizioni per l’acquisto e la perdita:

  • a) della cittadinanza cantonale;

  • b) dell’attinenza comunale.

Art. 1a Attinenza comunale

11È attinente di un comune chi discende da genitori attinenti e chi ha acquistato l’attinenza secondo le modalità della legge.

L’attinente di un comune ticinese è cittadino del Cantone.

Il cittadino ticinese non può avere più di un’attinenza nel Cantone; sono riservati i diritti acquisiti e la legislazione federale.

L’attinenza comunale è immutabile, imprescrittibile e irrevocabile, riservata l’applicazione degli art. 30, 31 e 33 della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale.

Footnotes

  1. [1] Art. introdotto dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 29.

Art. 2 B. Rapporto tra cittadinanza cantonale e attinenza comunale

L’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale comporta pure l’acquisto e la perdita dell’attinenza comunale.

L’attinenza comunale accordata a uno straniero o a un confederato non ha effetto se non è seguita dalla cittadinanza cantonale.

Sono riservate le norme sulla concessione della cittadinanza onoraria.

TITOLO II

Acquisto e perdita della cittadinanza per legge

Art. 3 I. Per filiazione e per cambiamento di stato

2L’acquisto della cittadinanza ticinese per filiazione, per cambiamento di cognome del figlio minorenne e per cambiamento di stato è disciplinato dalle norme del diritto federale.

Footnotes

  1. [2] Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

Art. 4 II. Figli minorenni del genitore confederato che acquista la cittadinanza cantonale

31I figli minorenni aventi la cittadinanza svizzera possono essere compresi nella naturalizzazione del genitore svizzero con cui vivono e che diviene cittadino ticinese.

I figli minorenni di oltre 16 anni possono essere compresi soltanto qualora vi consentano per scritto.

Footnotes

  1. [3] Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

Art. 5 III. Trovatello

4Il figlio di ignoti esposto nel Cantone acquista l’attinenza del comune in cui è stato trovato; Il Consiglio di Stato ne fa accertare l’attinenza.

Footnotes

  1. [4] Art. modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 372.

Art. 6 B. Perdita della cittadinanza

5La perdita della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale per cambiamento di stato, per cambiamento di cognome del figlio minorenne o per mancata notifica in seguito a nascita all’estero è disciplinata dalle norme del diritto federale.

Footnotes

  1. [5] Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

TITOLO III

Acquisto e perdita della cittadinanza per decisione dell’autorità

Capitolo primo

Concessione della cittadinanza in via ordinaria

Art. 7 I. Requisiti

61La cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale possono essere concesse al confederato:

  • a) se ha risieduto nel Cantone almeno tre anni e nel comune ininterrottamente gli ultimi due precedenti la domanda; e

  • b) se si è integrato con successo nella comunità ticinese.

Un’integrazione riuscita si desume segnatamente:

  • a) dal rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici;

  • b) dal rispetto dei valori della Costituzione cantonale;

  • c) dalla capacità di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, nella lingua italiana;7

  • d) dalla partecipazione alla vita economica o dall’acquisizione di una formazione; e8

  • e) dall’indipendenza da aiuti sociali negli ultimi dieci anni, a meno che tali aiuti siano interamente restituiti.9

Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri di integrazione di cui al capoverso 2 lettere c e d o li adempirebbero solo con grandi difficoltà.

Footnotes

  1. [6] Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.
  2. [7] Lett. modificata dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.
  3. [8] Lett. modificata dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.
  4. [9] Lett. introdotta dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.

Art. 8 1. Domanda al Municipio

Il confederato che intende chiedere la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale presenta la sua domanda al Municipio del comune di residenza.

Unitamente alla domanda, il richiedente di oltre sedici anni deve firmare la dichiarazione di essere fedele alla Costituzione ed alle leggi.

Art. 9 2. Accertamenti ed esame

101L’autorità comunale, prima di sottoporre la domanda al legislativo, accerta l’idoneità del candidato e dei membri minorenni della sua famiglia compresi nell’istanza, secondo i principi previsti dall’art. 7.

Essa deve accertare le conoscenze orali e scritte della lingua italiana, applicando per analogia le disposizioni del diritto federale in materia di concessione federale di naturalizzazione. Il regolamento d’applicazione specifica i dettagli.

Dall’accertamento di cui al cpv. 2 è esonerato il confederato che abbia frequentato per almeno cinque anni la scuola ticinese.

Footnotes

  1. [10] Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

Art. 10 3. Concessione dell’attinenza comunale

111Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla domanda di concessione dell’attinenza comunale. Il rifiuto deve essere motivato e fondarsi su una proposta in tal senso. Il regolamento d’applicazione disciplina la procedura.

La risoluzione di concessione dell’attinenza è presa a maggioranza dei votanti. Non sono computati gli astenuti, gli esclusi per caso di collisione e, nelle votazioni segrete, le schede in bianco.

In caso di parità la votazione è ripetuta immediatamente. Se il risultato è ancora di parità, si ritiene la concessione rifiutata. Il regolamento d’applicazione disciplina la prosecuzione della procedura.

Se la concessione dell’attinenza comunale è definitivamente rifiutata a conclusione della procedura, questa ha termine; sono riservati i rimedi giuridici.

Footnotes

  1. [11] Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408; precedente modifica: BU 2009, 19.

Art. 11 4. Concessione della cittadinanza cantonale

12Conferita l’attinenza comunale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza cantonale.

Footnotes

  1. [12] Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 19.

Art. 12 Requisiti

131La cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero:

  • a) se ha risieduto nel Cantone durante cinque anni;

  • b) se adempie i requisiti per la concessione dell’autorizzazione federale alla naturalizzazione;

  • c) se rispetta i valori della Costituzione cantonale;

  • d) se è indipendente da aiuti sociali da almeno dieci anni, a meno che tali aiuti siano interamente restituiti.14

La domanda presentata dal richiedente che vive in unione domestica registrata con un/una partner svizzero/a è ricevibile se ha risieduto nel Cantone per almeno tre anni.

I termini previsti nel cpv. 2 si applicano anche al/alla richiedente il/la cui partner, dopo la registrazione dell’unione domestica, ha acquisito la cittadinanza svizzera per reintegrazione o naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.

Footnotes

  1. [13] Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408; precedente modifica: BU 2007, 575.
  2. [14] Lett. introdotta dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.

Art. 13 Requisiti

L’attinenza comunale può essere concessa dal comune in cui il richiedente ha risieduto durante tre anni, dei quali ininterrottamente gli ultimi due precedenti la domanda.

Art. 14 III. Idoneità

15La cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale possono essere conferite a uno straniero se si è integrato con successo nella comunità ticinese ed è idoneo alla concessione.

Footnotes

  1. [15] Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

Art. 15 1. Domanda al Municipio

Lo straniero che intende chiedere la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale, e con ciò la cittadinanza svizzera, presenta la sua domanda al Municipio del comune di residenza.

Unitamente alla domanda, il richiedente di oltre sedici anni deve firmare la dichiarazione di essere fedele alla Costituzione e alle leggi.

Art. 16 2. Accertamenti ed esame

161L’autorità comunale verifica la ricevibilità della domanda e, prima di sottoporre la domanda al legislativo, accerta l’idoneità del richiedente, procedendo ad un esame atto a dare un quadro completo della sua personalità e di quella dei membri minorenni della sua famiglia compresi nell’istanza, secondo i principi previsti dall’art. 12.

Essa deve accertare le conoscenze orali e scritte della lingua italiana, secondo i principi stabiliti dalle disposizioni federali.

Essa deve inoltre accertare che il richiedente abbia superato, presso una scuola ticinese accreditata, un esame circa le sue conoscenze sul contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino. Il regolamento d’applicazione specifica i dettagli procedurali.

Il regolamento di applicazione definisce le condizioni di esonero dall’esame di cui al cpv. 3, segnatamente nei casi in cui il richiedente ha seguito una formazione in Ticino oppure per tenere conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non possono superare l’esame di integrazione o lo supererebbero solo con grandi difficoltà.

Footnotes

  1. [16] Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408; precedente modifica: BU 2009, 355.

Art. 17 3. Concessione dell’attinenza comunale

171Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla domanda di concessione dell’attinenza comunale. Il rifiuto deve essere motivato e fondarsi su una proposta in tal senso. Il regolamento d’applicazione disciplina la procedura.

La risoluzione di concessione dell’attinenza è presa a maggioranza dei votanti. Non sono computati gli astenuti, gli esclusi per caso di collisione e nelle votazioni segrete le schede in bianco.

In caso di parità la votazione è ripetuta immediatamente. Se in quella sede il risultato è ancora di parità, si ritiene la concessione rifiutata. Il regolamento d’applicazione disciplina la prosecuzione della procedura.

Se la concessione dell’attinenza comunale è definitivamente rifiutata a conclusione della procedura, questa ha termine; sono riservati i rimedi giuridici.

Footnotes

  1. [17] Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408; precedente modifica: BU 2009, 19.

Art. 18 4. Preavviso cantonale

181Concessa l’attinenza comunale, l’autorità cantonale effettua gli accertamenti necessari e, in caso di preavviso favorevole, trasmette la domanda all’autorità federale.

Se mancano i presupposti per un preavviso favorevole, l’autorità cantonale informa il richiedente; è riservato l’art. 19 cpv. 2.

Footnotes

  1. [18] Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

Art. 19 5. Concessione della cittadinanza cantonale

191Concessa l’attinenza comunale e rilasciata l’autorizzazione federale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla cittadinanza cantonale.

In assenza dell’autorizzazione federale o in mancanza dei presupposti per il rilascio di un preavviso favorevole ai sensi dell’art. 18, il richiedente può chiedere al Consiglio di Stato l’emanazione di una decisione formale.

Footnotes

  1. [19] Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408; precedente modifica: BU 2009, 19.

Art. 20 I. tassa comunale

20Per le procedure di concessione dell’attinenza comunale ai confederati e agli stranieri, l’autorità comunale competente preleva una tassa che copra le spese causate.

Footnotes

  1. [20] Art. modificato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 29.

Art. 21 II. tassa cantonale

21Per le procedure di concessione della cittadinanza cantonale ai confederati e agli stranieri, l’autorità cantonale competente preleva una tassa che copra le spese causate. Il regolamento d’applicazione ne stabilisce l’importo.

Footnotes

  1. [21] Art. modificato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 29.

Capitolo secondo

Concessione della cittadinanza in via agevolata e reintegrazione

Art. 22 Acquisto della cittadinanza in via agevolata

221I confederati residenti nel Cantone ininterrottamente da almeno otto anni possono acquistare la cittadinanza agevolata cantonale se ne hanno fatto domanda entro ventidue anni compiuti e stanno frequentando o hanno frequentato per almeno tre anni le scuole ticinesi definite nel regolamento d’applicazione.

Nel calcolo degli otto anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Ticino tra gli otto e i diciotto anni compiuti è computato due volte.

La cittadinanza agevolata cantonale è concessa dal Consiglio di Stato.

Il comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda, deve esser sentito in via consultiva; esso svolge l’accertamento previsto dall’art. 9.23

L’autorità cantonale e comunale prelevano ciascuna una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d’applicazione stabilisce l’importo della tassa cantonale.

Footnotes

  1. [22] Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408; precedente modifica: BU 2006, 29.
  2. [23] Cpv. modificato dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.

Art. 23 I. Acquisto della cittadinanza in via agevolata e reintegrazione secondo il diritto federale

L’acquisto in via agevolata e la reintegrazione nella cittadinanza cantonale e nell’attinenza comunale di uno straniero che ha perso la cittadinanza svizzera sono disciplinate dalla legge federale, riservato l’art. 24.

Art. 24 II. Acquisto della cittadinanza in via agevolata secondo il diritto cantonale

241Gli stranieri residenti nel Cantone dalla nascita e ininterrottamente per almeno dieci anni possono acquistare in via agevolata la cittadinanza cantonale se ne fanno domanda entro i ventidue anni compiuti.

La cittadinanza agevolata cantonale è concessa dal Consiglio di Stato.

Il comune di attinenza è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda. Il Municipio dev’essere sentito in via consultiva; esso svolge l’accertamento previsto dall’art. 16.

Le autorità cantonale e comunale prelevano ciascuna una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d’applicazione stabilisce l’importo della tassa cantonale.

Per il rimanente si applicano le condizioni di idoneità di cui all’art. 12 cpv. 1 lett. b), c), d) e all’art. 14.25

Footnotes

  1. [24] Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408; precedente modifica: BU 2006, 29.
  2. [25] Cpv. modificato dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.

Art. 25 A. Reintegrazione secondo il diritto cantonale

26La donna che, secondo il diritto federale in vigore sino al 31.12.1987, ha perso la cittadinanza ticinese o l’attinenza da nubile di un comune del Cantone per effetto del matrimonio con un cittadino di altro Cantone o di altro comune del Cantone può essere reintegrata nella cittadinanza ticinese e nell’attinenza comunale, rispettivamente nella sola attinenza comunale.

Footnotes

  1. [26] Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

Art. 26 B. Procedura

271La domanda di reintegrazione dev’essere presentata al Dipartimento.

La reintegrazione è concessa dal Consiglio di Stato per la cittadinanza cantonale e dal Municipio per l’attinenza comunale.

La procedura di reintegrazione è gratuita.

Footnotes

  1. [27] Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

Capitolo terzo

Cittadinanza onoraria

Art. 27 I. Cantonale

Il Gran Consiglio può concedere la cittadinanza onoraria a un confederato o a uno straniero che si fossero resi particolarmente benemeriti del Cantone.

Art. 28 II. Comunale

Il comune può concedere la cittadinanza onoraria a un ticinese attinente di un altro comune, a un confederato o a uno straniero che si fossero resi particolarmente benemeriti del comune medesimo.

Trattandosi di uno straniero è necessario il consenso preliminare del Consiglio di Stato.

Art. 29 III. Effetti

La concessione della cittadinanza onoraria non soggiace alle condizioni poste dalla presente legge per l’acquisto della cittadinanza in via ordinaria o agevolata.

Essa è gratuita, personale e non conferisce lo stato di attinente.

Capitolo quarto

Perdita della cittadinanza per rinuncia, svincolo o revoca

Art. 30 A. Rinuncia

281Il ticinese che è nel contempo cittadino di un altro Cantone può rinunciare alla cittadinanza ticinese e all’attinenza comunale.

Il ticinese che è in possesso di più attinenze comunali può rinunciare a una o più delle stesse, purché ne conservi una.

La rinuncia all’attinenza comunale e alla cittadinanza cantonale può estendersi ai figli minorenni che vivono con il richiedente; i figli di oltre sedici anni non sono tuttavia compresi nella rinuncia se non vi consentono per iscritto.

Per le procedure di rinuncia, il Consiglio di Stato e il Municipio prelevano una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d’applicazione stabilisce l’importo della tassa cantonale.

Footnotes

  1. [28] Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

Art. 31 B. Svincolo dalla cittadinanza svizzera

Lo svincolo dalla cittadinanza svizzera e con ciò dalla cittadinanza ticinese e dall’attinenza comunale è disciplinato dalla legge federale.

Art. 32 C. Procedura

Le domande di rinuncia e di svincolo devono essere presentate al Consiglio di Stato.

Il Municipio del comune di attinenza ticinese deve esprimere il suo preavviso.

Art. 33 D. Revoca

La revoca della cittadinanza svizzera, della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale a una persona che possiede un’altra cittadinanza è disciplinata dalla legge federale.

Capitolo quinto

Disposizioni comuni

Art. 34 A. Diritto di essere sentito

291Al richiedente la naturalizzazione è garantito il diritto di essere sentito.

Il richiedente può, in particolare:

  • a) fornire prove sui fatti rilevanti per la decisione, partecipare alla loro assunzione e esprimersi sul risultato della loro valutazione;

  • b) prendere conoscenza degli atti inerenti le procedure previste dalla presente legge e che lo concernono;

  • c) esprimersi su ogni decisione della procedura di naturalizzazione;

  • d) farsi rappresentare o assistere;

  • e) ottenere una decisione motivata.

L’esame degli atti può essere negato se un interesse pubblico importante, in particolare la sicurezza interna o esterna dello Stato o l’interesse di un’inchiesta in corso, lo esige; in tal caso il richiedente ha tuttavia il diritto di prendere conoscenza del contenuto essenziale degli atti.

I nomi delle persone che hanno fornito informazioni durante le procedure previste da questa legge non sono resi noti qualora fondati motivi di sicurezza personale o altri interessi preponderanti contrari lo impongano, riservate le norme del diritto penale.

Conclusi gli accertamenti, l’autorità competente deve darne comunicazione al richiedente, avvisandolo della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare entro quindici giorni un complemento d’inchiesta, indicandone i motivi e i mezzi.

L’avviso della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare un complemento di inchiesta di cui al cpv. 5 va riproposto ad ogni successiva fase della procedura di naturalizzazione che modifica il preavviso, favorevole o contrario all’istanza, di cui l’istante ha precedentemente preso conoscenza.

Footnotes

  1. [29] Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

Art. 34a B. Protezione dei dati

301Per l’adempimento dei rispettivi compiti legali, gli organi cantonali e comunali responsabili dell’applicazione della presente legge possono elaborare i dati personali necessari, compresi profili della personalità e dati meritevoli di particolare protezione concernenti le opinioni religiose, attività politiche, salute, misure di assistenza sociale, informazioni di polizia, perseguimenti e sanzioni amministrative e penali, non eliminate e pendenti.

Per l’adempimento dei compiti legali che gli sono attribuiti, gli organi responsabili dell’applicazione della presente legge possono implementare sistemi d’informazione per la gestione delle naturalizzazioni.

Agli aventi diritto di voto sono trasmessi i seguenti dati:

  • a) cittadinanza;

  • b) durata della residenza;

  • c) adempimento delle condizioni di idoneità, in particolare per quanto attiene all’integrazione nella comunità ticinese.

Riservate le facoltà di trasmissione, pubblicazione e iscrizione dei dati nei registri pubblici di diritto cantonale secondo la presente legge e il relativo regolamento d’applicazione, gli organi di cui al cpv. 1 soggiacciono al segreto d’ufficio.

Per quanto non previsto dalla presente legge e dal rispettivo regolamento d’applicazione, è applicabile la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente:

  • a) le categorie di dati personali elaborati;

  • b) i diritti di accesso, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia dei destinatari;

  • c) l’iscrizione dei dati nei registri pubblici di diritto cantonale;

  • d) la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati di diritto cantonale;

  • e) le misure di sicurezza tecniche e organizzative contro l’elaborazione non autorizzata.

C. Minorenni31

Footnotes

  1. [30] Art. introdotto dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.
  2. [31] Nota marginale modificata dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

Art. 35

La domanda di concessione della cittadinanza di un minorenne o la rinuncia all’attinenza comunale o alla cittadinanza ticinese deve essere firmata dal suo rappresentante legale; se l’interessato ha compiuto sedici anni deve esprimere per iscritto il proprio consenso.

…32

Sono riservati i disposti della legge federale per le domande presentate da richiedenti stranieri minorenni o posti sotto tutela, intese ad ottenere l’autorizzazione federale.

Footnotes

  1. [32] Cpv. abrogato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

Art. 36 D. Nozione di residenza

331Per residenza dello straniero secondo la legge si intende la sua presenza nel Cantone e nel comune conformemente alle disposizioni legali in materia di migrazione.

Per residenza del cittadino svizzero si intende la sua dimora nel Cantone e nel comune conformemente alle disposizioni del Codice civile inerenti il domicilio.

Footnotes

  1. [33] Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

Art. 37 E. Assistenza amministrativa

341In singoli casi, previa richiesta scritta e motivata, le autorità amministrative e giudiziarie del Cantone e dei comuni e le autorità di applicazione della presente legge possono prestarsi reciproca assistenza amministrativa, trasmettendo i dati personali necessari all’adempimento dei rispettivi compiti legali.

L’autorità cantonale di applicazione della presente legge può accedere ai dati personali necessari all’adempimento dei suoi compiti legali anche tramite procedura di richiamo.

Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

Footnotes

  1. [34] Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

Art. 38 F. Decorrenza dell’acquisto della cittadinanza

351Il richiedente acquista, per sé e per i figli minorenni compresi nella procedura, l’attinenza comunale e la cittadinanza cantonale dal giorno della decisione dell’autorità cantonale.

È riservato il diritto di ricorso.

Footnotes

  1. [35] Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

TITOLO IV

Competenza delle autorità cantonali nella procedura federale

Art. 39 A. Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato è competente:

  • a) a formulare all’autorità federale il consenso del Cantone all’annullamento dell’acquisto della cittadinanza o di una reintegrazione;

  • b) a pronunciare l’annullamento dell’acquisto della cittadinanza nei casi previsti dalla legge federale;

  • c) a formulare all’autorità federale il consenso del Cantone in una procedura di revoca della cittadinanza in virtù della legge federale;

  • d) a decidere, d’ufficio o su domanda, in caso di dubbio sulla cittadinanza cantonale e sull’attinenza comunale.

Art. 40 B. Dipartimento

Il Dipartimento rappresenta il Cantone nella procedura di concessione dell’autorizzazione federale. Esso ha inoltre la facoltà di:

  • a) formulare il preavviso del Cantone nelle procedure di concessione della cittadinanza ordinarie, in via agevolata e di reintegrazione attivate in virtù della legge federale;36

  • b) ricevere dall’autorità federale l’informazione dell’avvenuta notificazione dell’atto di svincolo della cittadinanza.

Footnotes

  1. [36] Lett. modificata dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

Art. 41 C. Legittimazione a ricorrere

Sono legittimati a ricorrere al Tribunale federale o al Consiglio federale il Consiglio di Stato per il Cantone e il Municipio per il comune, nei casi previsti dalla legge federale.

TITOLO V[37]

Protezione giuridica

Art. 41a Rimedi giuridici

37381Contro le decisioni del legislativo comunale è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Contro le decisioni del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Footnotes

  1. [37] Titolo modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 211.
  2. [38] Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 19; precedente modifica: BU 1997, 211.

TITOLO VI[39]

Disposizioni transitorie e finali

Art. 42 A. Competenze del Consiglio di Stato

3940Il Consiglio di Stato emana il regolamento di applicazione della legge.

Footnotes

  1. [39] Titolo modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 211.
  2. [40] Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408; precedente modifica: BU 1997, 372.

Art. 43 B. Abrogazione della legge anteriore

La legge abroga quella sull’acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell’attinenza comunale del 10 ottobre 1961.

Art. 44 Norma transitoria

Le norme della legge si applicano a tutte le domande presentate dopo la sua entrata in vigore. Le domande presentate in antecedenza sono disciplinate dalle norme della legge anteriore, salvo che la presente sia più favorevole; per la procedura fa stato in ogni caso la legge anteriore.

Le disposizioni della modifica del 18 settembre 2017 e quelle della modifica del 22 febbraio 2021 si applicano alle domande presentate dopo la rispettiva entrata in vigore e a quelle presentate precedentemente se il nuovo diritto è più favorevole.41

Footnotes

  1. [41] Cpv. introdotto dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.

Art. 45 C. Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato stabilisce la data dell’entrata in vigore.42

Pubblicata nel BU 1995, 471.

Footnotes

  1. [42] Entrata in vigore: 1° gennaio 1996 - BU 1995, 471.