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Regolamento della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri
Regolamento
della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri
(del 4 ottobre 2011)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamati gli articoli 2 lettera d e 4 della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione dell’8 giugno 1998 (LALSI),[1]1
decreta:
Art. 1 Composizione della Commissione
2La Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri (in seguito: Commissione), organo consultivo del Consiglio di Stato, si compone di almeno 5 membri, ma al massimo di 10 membri.
Art. 2 Competenze
3La Commissione, segnatamente:
–sostiene e promuove i Programmi federali e cantonali in materia di integrazione, di prevenzione della discriminazione e di lotta al razzismo;
–valuta la situazione integrativa e le aspettative della popolazione in materia di integrazione degli stranieri;
–formula proposte volte a migliorare la comprensione, la conoscenza e il rispetto reciproci, e l’incontro tra le differenti comunità degli stranieri presenti sul territorio cantonale e tra gli indigeni e gli stranieri;
–esprime la propria valutazione sulla possibile evoluzione della politica di integrazione;
–appoggia il Servizio per l’integrazione degli stranieri nella realizzazione dei suoi obiettivi;
–preavvisa, a titolo consultivo, il Programma cantonale di integrazione;
–presenzia alle manifestazioni delle principali comunità degli stranieri, come pure alle manifestazioni concernenti l’integrazione, la prevenzione della discriminazione e la lotta al razzismo.
Art. 3 Deliberazioni
La Commissione può deliberare validamente solo se alla seduta è presente la maggioranza dei membri.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.
Art. 4 Consulenti esterni
La Commissione, per discutere e deliberare su temi specifici, può convocare e far partecipare alle riunioni consulenti esterni particolarmente cogniti della materia.
Art. 5 Collisione di interesse
Un membro della Commissione non può essere presente al voto su contributi finanziari che riguardano il suo personale interesse e/o quello dell’ente, dell’associazione o della comunità che rappresenta.
Art. 6 Presenze
Ogni membro della Commissione ha il dovere di presenziare alle riunioni regolarmente convocate. I membri che, per un periodo di un anno, mancano troppo frequentemente e in modo continuo alle sedute, senza valide giustificazioni, possono essere destituiti e sostituiti dal Consiglio di Stato.
Art. 7 Segretariato
4Il Servizio per l’integrazione degli stranieri, in collaborazione con il Presidente:
–prepara le riunioni, convocate su ordine del Presidente;
–redige il verbale e il rapporto annuale;
–cura la presentazione formale dei progetti cantonali;
–predispone e segue la procedura di ottenimento dei sussidi;
–verifica l’attuazione dei progetti sostenuti dalla Confederazione e dal Cantone.
Art. 8 Rapporto
La Commissione consegna entro fine febbraio al Consiglio di Stato il rapporto annuale sulla sua attività e sulla situazione integrativa in atto.
Art. 9 Norme complementari
Per il resto, l’attività della Commissione è disciplinata dalle norme del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.
Art. 10 Norma abrogativa
È abrogato il regolamento della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri e la lotta contro il razzismo dell’11 maggio 2004.
Art. 11 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Pubblicato nel BU 2011, 507.