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Legge sulla pianificazione cantonale

Legge

sulla pianificazione cantonale

(del 10 dicembre 1980)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 11 luglio 1980 n. 2460 del Consiglio di Stato,

decreta:

I. FINALITÀ

Art. 1 Scopo

Il Cantone, sentito il parere dei Comuni e delle loro associazioni regionali, nonché delle associazioni economiche, professionali e culturali, attua una politica di pianificazione indicativa dello sviluppo economico-sociale e della spesa pubblica, e una politica di pianificazione del territorio, fra di loro coordinate.

Art. 2 Obiettivi

Il Cantone persegue gli obiettivi seguenti:

  • a) lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi sociali e culturali;

  • b) il consolidamento dell’economia cantonale;

  • c) una politica di equa ridistribuzione del reddito sociale;

  • d) l’attenuazione degli squilibri regionali e settoriali;

  • e) l’equilibrio delle finanze pubbliche.

II. COMPETENZE

Art. 3 Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato:

  • a) elabora, tenendo conto delle proposte settoriali dei Dipartimenti e dei programmi di sviluppo regionali, un rapporto sugli indirizzi di sviluppo socioeconomico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio;

  • b) allestisce il progetto del piano direttore cantonale di organizzazione del territorio e ne adotta le parti di sua competenza ai sensi della speciale legislazione1 ;

  • c) coordina i programmi di sviluppo regionali e le proposte settoriali dei Dipartimenti, mediante il rapporto sugli indirizzi e il piano direttore cantonale;

  • d) elabora le linee direttive e il piano finanziario quadriennali nel rispetto del rapporto sugli indirizzi e del piano direttore cantonale e ne dirige l’esecuzione;

  • e) indica per ogni proposta che presenta al Gran Consiglio le relazioni con le linee direttive ed il piano finanziario e motiva le eventuali divergenze.

Art. 4 Gran Consiglio

Il Gran Consiglio:

  • a) discute il rapporto sugli indirizzi di sviluppo socioeconomico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio del Consiglio di Stato;

  • b) ...2

  • c) discute le linee direttive e il piano finanziario quadriennali e ne verifica ogni anno l’esecuzione, in sede di preventivo.

III. STRUMENTI

Art. 5 Rapporto sugli indirizzi

31Il rapporto sugli indirizzi di sviluppo socio-economico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio esprime le scelte fondamentali e a lungo termine del Cantone.

Esso serve al Consiglio di Stato per coordinare le politiche settoriali dei dipartimenti e i programmi di sviluppo regionali e per elaborare il piano direttore cantonale.

Il rapporto sugli indirizzi è elaborato dal Consiglio di Stato e trasmesso per discussione al Gran Consiglio prima delle linee direttive e del piano finanziario quadriennali.

Il Consiglio di Stato può modificare il rapporto sugli indirizzi di propria iniziativa. È applicabile la stessa procedura prevista per l’adozione.

Art. 6 Piano direttore cantonale

Il piano direttore cantonale di organizzazione del territorio è un piano normativo, allestito secondo le prescrizioni della legislazione speciale e fondato sul rapporto sugli indirizzi.

Art. 7 Linee direttive e piano finanziario quadriennale

41Le linee direttive e il piano finanziario quadriennali esprimono le intenzioni e gli impegni politici del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio nei periodi di legislatura e le priorità di attuazione del rapporto sugli indirizzi e del piano direttore cantonale.

Le linee direttive e il piano finanziario quadriennali sono elaborati dal Consiglio di Stato e vengono trasmessi per discussione al Gran Consiglio con il primo preventivo dopo il rinnovo dei poteri cantonali.

Il Consiglio di Stato può apportare modifiche alle linee direttive e al piano finanziario di propria iniziativa, presentandole al Gran Consiglio con il preventivo. È applicabile la stessa procedura prevista per la loro adozione.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 Disposizione abrogativa

È abrogato il decreto legislativo concernente la presentazione quadriennale del rapporto sulle linee direttive della politica del Consiglio di Stato e del piano finanziario, del 20 dicembre 1973.

Art. 9 Disposizioni esecutive

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive.

Art. 10 Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore5 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Pubblicata nel BU 1982, 129.