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Legge sulla pianificazione cantonale
Legge
sulla pianificazione cantonale
(del 10 dicembre 1980)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 11 luglio 1980 n. 2460 del Consiglio di Stato,
decreta:
I. FINALITÀ
Art. 1 Scopo
Il Cantone, sentito il parere dei Comuni e delle loro associazioni regionali, nonché delle associazioni economiche, professionali e culturali, attua una politica di pianificazione indicativa dello sviluppo economico-sociale e della spesa pubblica, e una politica di pianificazione del territorio, fra di loro coordinate.
Art. 2 Obiettivi
Il Cantone persegue gli obiettivi seguenti:
a) lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi sociali e culturali;
b) il consolidamento dell’economia cantonale;
c) una politica di equa ridistribuzione del reddito sociale;
d) l’attenuazione degli squilibri regionali e settoriali;
e) l’equilibrio delle finanze pubbliche.
II. COMPETENZE
Art. 3 Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato:
a) elabora, tenendo conto delle proposte settoriali dei Dipartimenti e dei programmi di sviluppo regionali, un rapporto sugli indirizzi di sviluppo socioeconomico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio;
b) allestisce il progetto del piano direttore cantonale di organizzazione del territorio e ne adotta le parti di sua competenza ai sensi della speciale legislazione1 ;
c) coordina i programmi di sviluppo regionali e le proposte settoriali dei Dipartimenti, mediante il rapporto sugli indirizzi e il piano direttore cantonale;
d) elabora le linee direttive e il piano finanziario quadriennali nel rispetto del rapporto sugli indirizzi e del piano direttore cantonale e ne dirige l’esecuzione;
e) indica per ogni proposta che presenta al Gran Consiglio le relazioni con le linee direttive ed il piano finanziario e motiva le eventuali divergenze.
Art. 4 Gran Consiglio
Il Gran Consiglio:
a) discute il rapporto sugli indirizzi di sviluppo socioeconomico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio del Consiglio di Stato;
b) ...2
c) discute le linee direttive e il piano finanziario quadriennali e ne verifica ogni anno l’esecuzione, in sede di preventivo.
III. STRUMENTI
Art. 5 Rapporto sugli indirizzi
31Il rapporto sugli indirizzi di sviluppo socio-economico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio esprime le scelte fondamentali e a lungo termine del Cantone.
Esso serve al Consiglio di Stato per coordinare le politiche settoriali dei dipartimenti e i programmi di sviluppo regionali e per elaborare il piano direttore cantonale.
Il rapporto sugli indirizzi è elaborato dal Consiglio di Stato e trasmesso per discussione al Gran Consiglio prima delle linee direttive e del piano finanziario quadriennali.
Il Consiglio di Stato può modificare il rapporto sugli indirizzi di propria iniziativa. È applicabile la stessa procedura prevista per l’adozione.
Art. 6 Piano direttore cantonale
Il piano direttore cantonale di organizzazione del territorio è un piano normativo, allestito secondo le prescrizioni della legislazione speciale e fondato sul rapporto sugli indirizzi.
Art. 7 Linee direttive e piano finanziario quadriennale
41Le linee direttive e il piano finanziario quadriennali esprimono le intenzioni e gli impegni politici del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio nei periodi di legislatura e le priorità di attuazione del rapporto sugli indirizzi e del piano direttore cantonale.
Le linee direttive e il piano finanziario quadriennali sono elaborati dal Consiglio di Stato e vengono trasmessi per discussione al Gran Consiglio con il primo preventivo dopo il rinnovo dei poteri cantonali.
Il Consiglio di Stato può apportare modifiche alle linee direttive e al piano finanziario di propria iniziativa, presentandole al Gran Consiglio con il preventivo. È applicabile la stessa procedura prevista per la loro adozione.
IV. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8 Disposizione abrogativa
È abrogato il decreto legislativo concernente la presentazione quadriennale del rapporto sulle linee direttive della politica del Consiglio di Stato e del piano finanziario, del 20 dicembre 1973.
Art. 9 Disposizioni esecutive
Il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive.
Art. 10 Entrata in vigore
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore5 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Pubblicata nel BU 1982, 129.