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Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali
Regolamento
sulle deleghe di competenze decisionali
del 24 agosto 1994 (stato 19 giugno 2026)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto l'art. 4 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del 25 giugno 1928, giusta la modifica dell'8 novembre 1993,
richiamati la legge sulla gestione finanziaria dello Stato del 20 gennaio 1986 ed il regolamento d'applicazione del 26 giugno 1990[1],1
decreta:
Art. 1 Delega di competenza
L’allegato al presente regolamento specifica le decisioni che sono delegate alle istanze subordinate.
Le decisioni circa l’esecuzione di spese, l’assunzione di impegni e la delibera di lavori e forniture e gli incassi sono delegate alle unità amministrative responsabili del Centro costo.2
Restano riservate le limitazioni e le competenze di delega definite dall’allegato al regolamento.
Art. 2 Responsabilità e controllo
Per l’applicazione e l’esecuzione delle deleghe valgono le disposizioni sui doveri di servizio previste dalla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.
Il Consiglio di Stato e ogni Direttore di Dipartimento definiscono i criteri da seguire per l’emanazione delle decisioni delegate e ne assicurano il rispetto.
L’Ispettorato delle finanze e la Sezione cassa e contabilità vigilano, nell’ambito delle rispettive funzioni, all’osservanza delle competenze delegate.3
Art. 3 Firma delle decisioni
4Il diritto di firma è regolato come segue:
a) con firma collettiva a due del funzionario che ha istruito la pratica o del suo sostituto, e del funzionario dirigente responsabile dell'unità cui è attribuita la competenza di decisione o del suo sostituto;
b) con firma individuale del funzionario dirigente responsabile dell'unità cui è attribuita la competenza di decisione, o del suo sostituto se lo stesso funzionario ha istruito la pratica o in altri casi stabiliti dal Dipartimento per giustificati motivi;
c) senza firma per le decisioni individuali emanate in grande numero tramite procedure automatizzate (notifica di tassazione, imposta di circolazione, ecc.).
Art. 4 Diritto di reclamo
Le decisioni dei Dipartimenti, della Cancelleria e delle istanze subordinate sono suscettibili di reclamo nei casi stabiliti dal Consiglio di Stato e indicati nell'allegato.
Resta riservata la procedura prevista da leggi o regolamenti speciali.
Art. 5 a) termini e legittimazione
Il reclamo deve essere presentato all’autorità che ha emanato la decisione entro 30 giorni dalla notifica.5
Ha qualità per interporre reclamo ogni persona o ente che è toccato dalla decisione e che ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modificazione della stessa.
Art. 6 b) forma
Il reclamo dev'essere presentato per iscritto, motivato in fatto e in diritto, indicare le prove e contenere le conclusioni.
In difetto di questi requisiti, un termine ragionevole è impartito al reclamante per porvi rimedio, con la comminatoria dell'irricevibilità.
Il reclamo ha effetto sospensivo, a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti.
Art. 7 c) tasse, spese e ripetibili
La procedura di reclamo è per principio gratuita.
In caso di reclamo manifestamente infondato o temerario, può essere prelevata una tassa di giustizia e le spese possono essere poste a carico del reclamante. La tassa di giustizia viene fissata conformemente all’art. 47 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.6
L'accoglimento del reclamo non dà diritto ad indennità per ripetibili.
Art. 8 d) disposizioni sussidiarie
7Alla procedura di reclamo, per quanto non stabilito dal presente regolamento, sono applicabili le disposizioni generali della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Art. 9 Norma finale
Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento del Consiglio di Stato circa la delega di decisioni ai suoi Dipartimenti e ad istanze subordinate dell'8 maggio 1979.
Esso è pubblicato con il relativo allegato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.
Pubblicato nel BU 1994, 481 e BU 1995, 1.
È sospesa ogni delega per l’attribuzione di mandati esterni di gestione corrente superiori a 5000 franchi contenuta nel presente regolamento (art. 1 cpv. 2 e allegato), così come nelle specifiche leggi settoriali. Sono considerati mandati esterni di gestione corrente gli incarichi attribuiti per prestazioni di lavoro e professionali riferiti a studi, ricerche, calcoli, perizie, progettazioni, pareri e consulenze. Sospensione in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 361; precedenti modifiche: BU 2004, 218; BU 2016, 510; BU 2019, 394.
Le deleghe contenute nel presente allegato sono suddivise per competenze dipartimentali e per numero di legge o regolamento.
BU: Bollettino ufficiale delle leggi
DG: Divisione della giustizia
L: Legge
SRU: Sezione delle risorse umane
CC: Centro costo
DI: Dipartimento delle istituzioni
OSC: Organizzazone sociopsichiatrica cantonale
SST:Sezione dello sviluppo territoriale
CdS: Consiglio di Stato
DL: Decreto legislativo
R: Regolamento
UIPA:Ufficio dell’incasso e delle pene alternative
CSI: Centro sistemi informativi
DR: Divisione delle risorse
SAI: Sezione amministrativa immobiliare
DA: Divisione dell’ambiente
DS: Divisione della scuola
SEL: Sezione degli enti locali
DC: Divisione delle costruzioni
DSS: Dipartimento della sanità e della socialità
SF: Sezione delle finanze
DE: Decreto esecutivo
DSTM:Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità
SG: Servizi generali
DECS: Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
DT: Dipartimento del territorio
SL: Sezione della logistica
DFE:Dipartimento delle finanze e dell’economia
GC: Gran Consiglio
SMPP: Sezione del militare e della protezione della popolazione
DFP: Divisione della formazione professionale
IAS: Istituto delle assicurazioni sociali
SPAAS: Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo