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Regolamento concernente le tasse per le prestazioni dell’Ufficio di statistica
Regolamento
concernente le tasse per le prestazioni dell’Ufficio di statistica
(del 28 febbraio 2018)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
viste
–la legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009 (LStaC),
–la legge delle biblioteche dell’11 marzo 1991 ed il relativo regolamento del 19 maggio 1993,
–la legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928,
decreta:
Art. 1 Campo di applicazione
Il presente regolamento disciplina le tasse per le prestazioni statistiche dell’Ufficio di statistica (in seguito Ufficio), che comprendono:
a) la fornitura di risultati e fondamenti statistici sotto forma di pubblicazioni su supporto cartaceo;
b) l’elaborazione di risultati statistici secondo esigenze particolari e/o articolate;
c) la realizzazione di analisi speciali e ricerche;
d) le perizie e le prestazioni di consulenza approfondita.
Art. 2 Tasse
Le prestazioni elencate nell’art. 1 sono soggette alle seguenti tasse:
a) pubblicazioni: i prezzi sono stabiliti dall’Ufficio e sono disponibili sul sito Internet dell’Ufficio;
b) prestazioni di natura bibliotecaria: le tasse sono stabilite dal Sistema bibliotecario ticinese;
c) lavori di ricerca, elaborazione, analisi e consulenza approfondita: le tasse sono calcolate su base oraria secondo i seguenti parametri:
–personale amministrativo: fr. 55.-
–personale scientifico: fr. 100.-
Se la tassa per una prestazione è dovuta da più persone, queste rispondono solidalmente.
Art. 3 Spese
Sono considerate spese i costi addizionali occorsi per le prestazioni statistiche di cui all’art. 1 secondo i seguenti criteri:
a) per fotocopie e tabulati le spese sono di 0.20 franchi per pagina A4 e di 0.30 franchi per pagina A3. Se le fotocopie o le stampe sono realizzate dal personale dell’Ufficio, a questi va aggiunto il tempo di lavoro ai sensi dell’art. 2 lett. c).
b) per le spese di recapito fanno stato le tariffe applicate dalla Posta svizzera. Per le spese di telecomunicazione fanno stato le tariffe applicate da Swisscom.
Art. 4 Incasso, fatturazione e preventivo
L’Ufficio può procedere all’incasso immediato degli importi relativi ai servizi prestati.
In caso di fatturazione l’Ufficio preleva un importo minimo di 10 franchi.
L’Ufficio informa anticipatamente il richiedente a proposito del costo di ogni prestazione statistica, allestendo un preventivo delle tasse e delle spese.
In casi giustificati l’Ufficio può esigere un adeguato anticipo.
Art. 5 Esenzione e riduzione delle tasse e spese
Sono concesse esenzioni o riduzioni delle tasse e delle spese a singoli utenti o a gruppi di utenti secondo quanto stabilito nell’allegato.
Art. 6 Citazione della fonte
Il destinatario dei dati statistici è tenuto a menzionare la fonte al momento della loro utilizzazione.
Art. 7 Abrogazione
Il decreto esecutivo concernente le tasse per le prestazioni dell’Ufficio di statistica del 1° aprile 1998 è abrogato.
Art. 8Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente1
Pubblicato nel BU 2018, 85.