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Legge sulla fusione e separazione di Comuni
Legge
sulla fusione e separazione di Comuni[1]1
(del 6 marzo 1945)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
su proposta del Consiglio di Stato,
decreta:
Art. 1
...2
Art. 2 Fusione, separazione e rettifica di confini
3La circoscrizione o il numero dei Comuni vengono modificati mediante:
a) …
b) la cessione di territorio non costituente frazione da un Comune ad altro Comune limitrofo;
c) la rettifica dei confini giurisdizionali;
d) …
e) …
f) …
§ …
Art. 3 a) istanza
4Le domande di cessione di territorio o di rettifica di confini formulate dalle assemblee comunali, dai Consigli comunali, dai Municipi o da cittadini interessati devono essere presentate al Consiglio di Stato.
Art. 4 b) procedimento d’ufficio
Il Consiglio di Stato può iniziare il procedimento anche d’ufficio.
Art. 5 c) preavvisi comunali
Il Consiglio di Stato trasmette immediatamente la domanda e il suo rapporto motivato a tutti i Comuni o frazioni di Comuni interessati per mezzo dei rispettivi Municipi, affinché le rispettive assemblee si pronuncino in proposito, in via consultiva, entro un termine che sarà loro fissato.
Le assemblee non potranno aver luogo prima di un mese dalla comunicazione della domanda.
Il preavviso comunale deve essere motivato.
Art. 6
…5
Art. 14
…6
Art. 15
…7
Art. 17
…8
Art. 18
…9
Art. 19 Rettifica dei confini
Il Gran Consiglio può decretare la cessione o permuta di territorio, dietro equo compenso, allo scopo di rettificare in modo razionale la linea di confine fra due o più comuni, specie per adattarla alla configurazione del terreno.
Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.10
Art. 20 Decreto del Consiglio di Stato
111Le cessioni territoriali e le rettifiche di confine sono decise, anche nei rapporti patrimoniali, dal Consiglio di Stato, ossequiata la procedura prevista agli art. 3, 4 e 5 della presente legge, se il valore ufficiale di stima dei fondi ceduti o compensati non supera fr. 50’000.-- e la superficie di mq. 50’000.
Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.12
Art. 21
…13
Art. 24
…14
Pubblicata nel BU 1945, 85.