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Regolamento del Servizio mobilità e scambi

Regolamento

del Servizio mobilità e scambi

(del 6 luglio 2022)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l’art. 71 della legge della scuola del 1° febbraio 1990,

decreta:

Art. 1 Istituzione e compiti

Nell’ambito del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è istituito il Servizio mobilità e scambi.

La mobilità e gli scambi comprendono:

  • a) quelli di allievi e persone in formazione del secondario I e II, individuali o di classe, con altre regioni linguistiche della Svizzera;

  • b) quelli di minorenni e giovani con altre regioni linguistiche della Svizzera nel contesto della cultura, dello sport e del tempo libero;

  • c) le relazioni a distanza tra classi della scuola ticinese e classi di altre regioni linguistiche della Svizzera o di altri Paesi;

  • d) quelli di docenti finalizzati ad esperienze di insegnamento in altre lingue;

  • e) quelli linguistici di allievi e persone in formazione con l’estero nel quadro di programmi svizzeri e internazionali dedicati a questo scopo;

  • f) i periodi di stage e pratica professionale in un’altra regione linguistica della Svizzera o in un Paese estero durante la formazione professionale, quella terziaria o nel quadro della transizione al mondo del lavoro;

  • g) i soggiorni formativi e professionali in Svizzera e all’estero.

Il servizio è subordinato all’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione (di seguito UFCI) della Divisione della formazione professionale. Quest’ultimo è il partner di rifermento per la Divisione della formazione professionale e per la Divisione della scuola e si occupa:

  • a) di organizzare la mobilità e gli scambi di cui al cpv. 2;

  • b) di partecipare ai bandi di concorso nazionali e internazionali proposti nell’ambito del finanziamento della mobilità e degli scambi;

  • c) di intrattenere relazioni durature con gli omonimi servizi degli altri cantoni e di facilitare la conclusione di accordi intercantonali tra i servizi o di partenariati tra scuole;

  • d) di intrattenere relazioni durature con la Confederazione e le sue strutture che si occupano di elargire fondi per la mobilità e gli scambi;

  • e) di fungere da interlocutore unico verso l’Agenzia Movetia, assicurando a livello cantonale l’informazione, la promozione e l’implementazione dei progetti promossi dall’agenzia stessa verso le scuole, gli insegnanti, gli allievi e le famiglie;

  • f) di intrattenere relazioni durature con altre organizzazioni pubbliche internazionali attive negli scambi e mobilità;

  • g) di sottoporre al Dipartimento la stipulazione di accordi di collaborazione in ambito di mobilità e scambi che implicano oneri per il Cantone;

  • h) di stipulare sotto la responsabilità dell’UFCI accordi di collaborazione in ambito di mobilità e scambi che non implicano oneri per il Cantone;

  • i) di curare le relazioni con le organizzazioni del mondo del lavoro in Ticino e a livello nazionale che possono sostenere le iniziative cantonali inerenti alla mobilità e agli scambi;

  • j) di organizzare momenti di sensibilizzazione, informazione e di consulenza in materia di mobilità e scambi;

  • k) di coadiuvare i collegi dei docenti degli istituti postobbligatori ad elaborare i propri programmi sul plurilinguismo degli allievi;

  • l) di assistere prima, durante e dopo il soggiorno i partecipanti ai progetti di mobilità gestiti dal servizio;

  • m) di monitorare la mobilità e gli scambi che coinvolgono il Ticino;

  • n) di gestire i finanziamenti federali ed europei ottenuti dalla partecipazione a bandi di concorso;

  • o) di studiare e proporre adeguamenti in relazione al quadro giuridico di riferimento in tema di mobilità e scambi.

Art. 2 Organizzazione

Il servizio è composto dai seguenti settori operativi:

  • a) il settore scambi, che si occupa di quanto previsto all’art. 1 cpv. 2 lett. a) - d);

  • b) il settore stage e formazione pratica, che si occupa di quanto previsto all’art. 1 cpv. 2 lett. e) - g) durante la formazione professionale e terziaria;

  • c) il settore lingua e mobilità, che si occupa di quanto previsto all’art. 1 cpv. 2 lett. f) - g) nel quadro della transizione al mondo del lavoro.

Il responsabile del servizio:

  • a) ne dirige e coordina l’attività, curando il miglioramento della qualità delle prestazioni e l’assistenza ai partecipanti e assicurando la corretta gestione dei finanziamenti;

  • b) ne assicura le relazioni con gli istituti scolastici e le varie unità dipartimentali;

  • c) lo rappresenta nei rapporti con i diversi settori scolastici e con tutti gli ambiti interessati;

  • d) ne cura i rapporti con i servizi analoghi degli altri cantoni, con l’Agenzia Movetia, con le organizzazioni e i partner cantonali, nazionali e internazionali con cui collabora.

Art. 3 Sede

La sede del servizio è definita dal Dipartimento.

Art. 4 Collaborazione

Il servizio collabora segnatamente con gli istituti scolastici del Cantone, con la Divisione della formazione professionale, la Divisione della scuola, con la Divisione della cultura e degli studi universitari, con il Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, con la Scuola universitaria federale per la formazione professionale, con il Centro delle risorse didattiche e digitali, con l’Ufficio degli aiuti allo studio.

Il servizio può collaborare con altri enti per l’organizzazione di eventi specifici come conferenze o seminari.

Art. 5 Competenze decisionali in materia finanziaria

Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue:

  • a) al responsabile del servizio fino a 2'000 franchi;

  • b) al capoufficio UFCI per importi superiori a 2'000 franchi e fino a 10'000 franchi;

  • c) al capodivisione per importi superiori a 10'000 franchi e fino a 30'000 franchi;

  • d) al direttore del Dipartimento per importi superiori a 30'000 franchi e fino a 100'000 franchi;

  • e) al Consiglio di Stato per importi superiori a 100'000 franchi.

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.1

Pubblicato nel BU 2022, 185.