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Regolamento sull’orientamento scolastico e professionale

Regolamento

sull’orientamento scolastico e professionale

del 1° luglio 2014 (stato 24 ottobre 2025)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform),

decreta:

Organizzazione

Capitolo primo

Art. 1 Dipartimento competente

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’organizzazione dell’orientamento scolastico e professionale.

Esso vi provvede tramite l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale (di seguito ufficio) della Divisione della scuola.

Art. 2 Direzione dell’ufficio

Il direttore dell’ufficio:

  • a) dirige e coordina l’attività delle sedi regionali, del servizio di orientamento alle scuole universitarie e del servizio di documentazione;

  • b) designa il responsabile del servizio di documentazione;

  • c) assicura le relazioni con enti e servizi che svolgono attività o ricerche utili per l’orientamento;

  • d) rappresenta l’ufficio nei rapporti con i diversi settori scolastici e con il mondo dell’economia;

  • e) cura i rapporti con i servizi di orientamento scolastico e professionale degli altri cantoni;

  • f) presiede il collegio degli orientatori.

Art. 3 Sedi regionali

Le sedi regionali sono istituite secondo necessità dal Consiglio di Stato, il quale ne definisce il luogo, il comprensorio e ne designa i capisede.

Le sedi regionali assicurano nel loro comprensorio d’attività:

  • a) l’orientamento degli allievi nella scuola media, nelle cui sedi è garantita una presenza regolare settimanale dell’orientatore;1

  • b) la consulenza agli allievi delle scuole professionali interessati all’orientamento e allo sviluppo di carriera (perfezionamento, frequenza di scuole specializzate superiori o di scuole universitarie, formazione continua);

  • c) la consulenza ai giovani e agli adulti che intendono cambiare professione, specializzarsi o avviarsi verso una nuova formazione.

Il caposede assicura il buon funzionamento della sede regionale, collabora con la direzione dell’ufficio e la rappresenta nei confronti delle autorità, delle istituzioni regionali e comunali e delle associazioni.

Art. 4 Servizio di orientamento alle scuole universitarie

Il servizio di orientamento alle scuole universitarie è organizzato all’interno dell’ufficio ed ha lo scopo di informare e prestare consulenze:

  • a) agli allievi delle scuole medie superiori e, in collaborazione con le sedi regionali, agli allievi delle scuole professionali interessati a frequentare una scuola universitaria;

  • b) agli studenti delle scuole universitarie e alle persone interessate a studi accademici o di livello equivalente.

Art. 5 Servizio di documentazione

Il servizio di documentazione è organizzato all’interno dell’ufficio ed assicura l’informazione su professioni, formazioni e mondo del lavoro.

In particolare, il servizio:

  • a) redige testi e documenti informativi destinati alle scuole e alle persone interessate;

  • b) gestisce i siti internet e le banche dati relative all’informazione documentaria dell’orientamento;

  • c) svolge attività di informazione verso il pubblico.

Il responsabile del servizio dirige i progetti e coordina le relative procedure di realizzazione.

Art. 6 Collegio degli orientatori

Il collegio degli orientatori si riunisce almeno due volte all’anno per esaminare problemi di ordine generale relativi all’orientamento scolastico e professionale e per elaborare proposte all’intenzione dell’ufficio.

Capitolo secondo

Compiti

Art. 7 Consulenza

La consulenza individuale ha lo scopo di fornire, a giovani e adulti, elementi di conoscenza su attitudini, interessi, capacità personali o sulle esigenze delle diverse vie di formazione, in modo da favorire scelte consapevoli e responsabili e aiutare nella definizione di progetti di carriera e di formazione continua.

Essa consiste in uno o più colloqui, che possono venir completati, previo consenso della persona interessata, da specifici esami psicodiagnostici e da eventuali stage di orientamento.

La consulenza può essere prestata anche collettivamente, in forma di bilancio di competenze o di orientamento, segnatamente nel caso di adulti, e in corsi di preparazione a procedure di qualificazione.

Le prestazioni di cui all’articolo 29 capoverso 3 lettera c Lorform e quelle a favore di giovani e adulti domiciliati in Svizzera ma non in Ticino e di cittadini svizzeri domiciliati all’estero sono a pagamento. La tariffa oraria è di 80 franchi; le modalità di prelievo sono definite dal Dipartimento. Sono esclusi dal pagamento i giovani che stanno frequentando una scuola ticinese nella quale è presente la figura dell’orientatore.2

Le prestazioni indicate nel presente regolamento, richiamata la Lorform, sono esclusivamente rivolte a giovani e adulti residenti in Svizzera e a cittadini svizzeri residenti all’estero.3

Art. 8 Informazione scolastica e professionale

L’informazione collettiva ha lo scopo di presentare ai giovani l’insieme delle possibilità formative e professionali che si offrono alla loro scelta.

Essa avviene mediante incontri, visite aziendali e a centri professionali, serate o dibattiti sulle scuole e sul mondo del lavoro, pubblicazioni e utilizzazione di supporti multimediali.

A livello individuale le sedi regionali assicurano l’informazione sulle possibilità di formazione e di perfezionamento nelle singole professioni e sull’evoluzione del mercato del lavoro.

Art. 9 Collocamento a tirocinio

L’ufficio e le sedi regionali possono stabilire accordi di collaborazione con le associazioni professionali, con le scuole e con le aziende per l’opera di informazione e per l’aiuto al collocamento a tirocinio dei giovani.

Essi collaborano con la Divisione della formazione professionale nell’indagine annuale sul collocamento a tirocinio.

Capitolo terzo

Collaborazioni

Art. 10 a) con la scuola media

Nel secondo biennio di scuola media l’informazione collettiva nelle scuole si svolge di regola con la collaborazione del docente di classe o di un’altra persona designata dalla direzione di istituto e con il coordinamento dell’ufficio e delle sedi regionali.

L’ufficio e le sedi regionali:

  • a) elaborano e forniscono il materiale informativo necessario;

  • b) assicurano l’informazione e la formazione alle persone incaricate della sensibilizzazione dei giovani, della preparazione alla scelta e dell’informazione collettiva.

Art. 11 b) con altri enti

L’ufficio offre la collaborazione a enti pubblici e privati preposti alla formazione professionale e continua e al reinserimento professionale.

Le modalità della collaborazione e le persone designate sono stabilite dalla direzione dell’ufficio.

Capitolo quarto

Disposizioni finali

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° agosto 2014.

Pubblicato nel BU 2014, 338.