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Legge sull’ordine pubblico (LOrP)

Legge

sull’ordine pubblico

(LOrP)

del 23 novembre 2015 (stato 12 dicembre 2025)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 11 marzo 2015 n. 7055 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 18 novembre 2015 n. 7055R della Commissione della legislazione,

decreta:

Art. 1 Scopo

La presente legge ha per scopo la tutela, sul territorio cantonale, dell’ordine, della tranquillità, della moralità, della salute e della sicurezza pubblici.

Art. 2 a) di competenza del municipio

Sono puniti con la multa di competenza municipale coloro che, intenzionalmente:

  • a) praticano l’accattonaggio;

  • b) lasciano vagare su suolo pubblico animali potenzialmente pericolosi che sono in loro custodia, omettono di adottare le misure necessarie onde evitarne la fuga oppure di avvertire senza indugio l’autorità quando è avvenuta;

  • c) omettono, malgrado l’ingiunzione fatta loro dalla competente autorità: di riparare o di demolire gli edifici pericolanti; di effettuare lavori urgenti o ripari onde evitare un pericolo imminente; persistono, malgrado il divieto, a continuare in lavori od opere considerati pericolosi;

  • d) sporcano, imbrattano o in altro modo insudiciano il suolo o beni pubblici, riservate le eventuali norme comunali in materia;

  • e) disturbano, a causa del loro stato psico-fisico alterato, la tranquillità pubblica con atti, clamori od altre molestie;

  • f) effettuano schiamazzi notturni nei luoghi abitati in violazione delle norme locali di quiete;

  • g) esercitano la prostituzione nei luoghi pubblici o privati, turbando l’ordine, la tranquillità, la moralità, la salute o la sicurezza pubblici, siano essi all’aperto od al chiuso ma visibili al pubblico, riservato l’articolo 199 del Codice penale svizzero (CP);

  • h) praticano l’adescamento su suolo pubblico o privato visibile al pubblico allo scopo di esercitare la prostituzione;

  • i) …1

  • l) …2

3

Art. 3 b) di competenza del ministero pubblico

Sono puniti con la multa di competenza del ministero pubblico coloro che, intenzionalmente:

  • a) sparano con armi da fuoco o lanciano oggetti pericolosi in zone abitate o in altre circostanze tali da creare pericolo pubblico;

  • b) spargono su suolo pubblico o privato sostanze velenose od altri preparati allo scopo di far soffrire o perire animali selvatici o domestici.

Art. 4 c) di competenza della magistratura dei minorenni

Le infrazioni contemplate dalla presente legge commesse da minorenni sono di esclusiva competenza della magistratura dei minorenni.

Art. 5 Ammontare della multa

Le infrazioni alla presente legge, sono punite con la multa da 100.– a 10’000.– franchi.

La polizia può richiedere al contravventore residente all’estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.

Art. 6 Procedura e rimedi giuridici

La procedura e i rimedi giuridici sono retti:

  • a) dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), nelle fattispecie di cui all’articolo 2;

  • b) dal Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP), nelle fattispecie di cui all’articolo 3;

  • c) dalla Procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin), nelle fattispecie commesse da minorenni.

I municipi trasmettono d’ufficio al ministero pubblico o alla magistratura dei minorenni le denunce che esulano dalla loro competenza o che presentano caratteristiche di particolare gravità, di recidività o di concorso con altri reati non contemplati nell’articolo 2.

Art. 7 Direttive di applicazione

Il Consiglio di Stato, tramite un regolamento, emana le necessarie direttive all’indirizzo delle autorità comunali.

Art. 8 Abrogazione

La legge sull’ordine pubblico del 29 maggio 1941 è abrogata.

Art. 9 Norma transitoria

Le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono disciplinate secondo il diritto anteriore.

Art. 10 Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.4

Con l’entrata in vigore della legge, entrano in vigore anche i nuovi articoli 9a e 96 della Costituzione cantonale approvati il 22 settembre 2013.

Pubblicata nel BU 2016, 194.