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Regolamento sull’ordine pubblico (ROrP)

Regolamento

sull’ordine pubblico

(ROrP)[1]1

del 6 aprile 2016 (stato 21 febbraio 2025)

IL CONSIGLIO di stato

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l’art. 7 della legge sull’ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP);

visto l’art. 8 della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 23 novembre 2015 (LDiss),[2]2

decreta:

Art. 1 Competenza

I corpi di polizia comunali strutturati (in seguito: polizie comunali) allestiscono i rapporti di denuncia per infrazioni avvenute sul loro territorio giurisdizionale e li trasmettono ai competenti municipi per la relativa decisione. Analoga facoltà è riservata alla polizia cantonale.

Le denunce o segnalazioni da parte di privati cittadini sono indirizzate e istruite dalle polizie comunali.

Art. 2 Importi

Per le infrazioni di cui all’art. 2 cpv. 1 LOrP i municipi applicano, di principio, i seguenti importi di multa:

  • a) accattonaggioda fr.100.–a fr. 300.–

  • b) animali vagantida fr.100.–a fr. 500.–

  • c) edifici pericolantida fr.200.–a fr.1’000.–

  • d) imbrattamento di beni pubblicida fr.200.–a fr. 500.–

  • e) disturbo alla tranquillità pubblicada fr.100.–a fr. 300.–

  • f) schiamazzi notturnida fr.100.–a fr. 300.–

  • g) esercizio della prostituzioneda fr.200.–a fr. 500.–

  • h) adescamentoda fr.200.–a fr. 500.–

  • i) …3

  • l) …4

5

In caso di recidiva, riservata l’applicazione dell’art. 6 cpv. 1 lett. b), di condizioni economiche agiate o di particolari condizioni personali dell’autore, i municipi possono applicare importi di multa superiori a quelli indicati nei capoversi precedenti, fino al massimo previsto dall’art. 5 cpv. 1 LOrP.6

Art. 3 Formularistica

Per i loro rapporti di denuncia, le polizie comunali e cantonale utilizzano la formularistica allestita dal Dipartimento delle istituzioni.

Art. 4 Istruzioni

Il Dipartimento delle istituzioni può, se necessario, emanare istruzioni all’indirizzo dei municipi o delle polizie comunali e cantonale, per disciplinare aspetti pratici o di dettaglio delle procedure contravvenzionali.

Art. 5 Dati centralizzati

I municipi trasmettono una copia di ogni decreto di multa cresciuto in giudicato ad una centrale cantonale di raccolta dati stabilita dal Dipartimento, al fine di documentare l’esistenza della recidiva (art. 2 cpv. 3). Le polizie comunali fanno capo a questa banca dati per segnalare nei loro rapporti di denuncia l’eventuale esistenza di condanne precedenti.

Art. 6 Deferimento

I municipi trasmettono al Ministero pubblico i rapporti di denuncia in caso di:

  • a) particolare gravità, qualora ricorrano condizioni personali dell’autore o altre circostanze concrete;

  • b) recidività, qualora il denunciato, a tre riprese, risulti essere già stato condannato dai municipi a una multa per la medesima infrazione;

  • c) concorso con altri reati contemplati nel Codice penale svizzero (CP) o in altre leggi speciali federali o cantonali.

L’incarto da trasmettere al Ministero pubblico deve essere completato, ad opera della polizia comunale, da una verbalizzazione formale del denunciato secondo le norme previste dal Codice di procedura penale (CPP).

Art. 7 Anticipata garanzia

Per la riscossione dell’anticipata garanzia necessaria per la copertura delle spese procedurali e della multa, le polizie comunali applicano, per analogia, le modalità già previste per i reati contemplati dalla legge federale sulla circolazione stradale (LCStr).

La designazione di un recapito legale in Svizzera, deve essere annotata sul rapporto di denuncia e sottoscritta dal denunciato.

Art. 8 Norme comunali

7Le disposizioni comunali in contrasto con la LOrP non sono più applicabili dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2016.

Pubblicato nel BU 2016, 197.