704.110
Regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione (RLCGI)
Regolamento
della legge cantonale sulla geoinformazione
(RLCGI)
dell’11 dicembre 2013 (stato 1° gennaio 2026)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI),
decreta:
Disposizioni generali
Capitolo primo
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI).
Il catalogo dei geodati di base federali di competenza cantonale è contenuto nell'allegato 1, quello dei geodati cantonali nell'allegato 2.
Art. 2 Applicazione del diritto federale
Nel campo di applicazione del presente regolamento sono applicabili in via sussidiaria le disposizioni dell’ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI).
Capitolo secondo
Organizzazione e competenze
Art. 3 Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato approva la strategia sulla geoinformazione e designa il presidente e i membri della commissione della geoinformazione.
Art. 4 Commissione della geoinformazione
La commissione della geoinformazione (in seguito: la commissione) è un organo interdipartimentale composto da sette a nove membri che rappresentano i principali servizi dell’amministrazione cantonale attivi nel campo della geoinformazione. Un rappresentante del centro di competenza per la geoinformazione e un rappresentante del Centro dei sistemi informativi ne sono membri di diritto.
Essa esplica funzioni di consulenza in materia di geoinformazione nei confronti del Consiglio di Stato, di orientamento strategico per il centro di competenza per la geoinformazione e di coordinamento per i servizi di cui all’art. 6 e 6a.1
In particolare la commissione:
a) elabora e tiene aggiornata la strategia sulla geoinformazione;
b) assicura l’attuazione della strategia all’interno dell’amministrazione cantonale e vigila sul raggiungimento dei suoi obiettivi;
c) coordina e preavvisa all’indirizzo del centro di competenza per la geoinformazione gli investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati;
d) decide l’ordine di priorità dei singoli progetti da attuare conformemente alla strategia;
e) in materia di geoinformazione approva ed emana direttive, norme tecniche e raccomandazioni;
f) assicura il coordinamento dei servizi di cui all’art. 6 e 6a e risolve le eventuali divergenze;2
g) promuove la formazione.
Art. 5 Centro di competenza per la geoinformazione
L’Ufficio della geomatica, tramite il centro di competenza per la geoinformazione (in seguito: CCgeo):
a) è responsabile dell’infrastruttura cantonale dei geodati (art. 9 cpv. 2);
b) in accordo con il Centro dei sistemi informativi (CSI) e su preavviso della commissione formula al Consiglio di Stato le proposte di investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati;
c) funge da referente nell’ambito della geoinformazione verso la Confederazione, gli altri Cantoni, i Comuni, le scuole, le associazioni e i privati;
d) verifica e cura l’aggiornamento del catalogo dei geodati di base cantonali e il catalogo dei geodati di base federali di competenza cantonale;
e) prende atto dei cataloghi dei geodati di base comunali;
f) assicura la consulenza ai servizi specializzati nell’ambito dell’allestimento dei modelli dei geodati;3
g) certifica i modelli dei geodati cantonali;
h) elabora direttive e raccomandazioni in materia di geoinformazione garantendone la compatibilità con le norme tecniche di rango superiore e le vigenti norme e direttive dell’amministrazione cantonale in materia di informatica e di protezione, sicurezza, trasparenza e archiviazione dei dati;
i) raccoglie le esigenze dei servizi competenti in tema di distribuzione;4
j) coordina la distribuzione e la diffusione di geodati e geometadati in forma centralizzata;
k) coordina la disponibilità degli strumenti per gestire la distribuzione;
l) supporta e coordina i servizi competenti nell’ambito della produzione e della distribuzione di geodati e geometadati;5
m) coordina le attività necessarie all’integrazione dell’infrastruttura cantonale dei geodati nell’infrastruttura nazionale;
n) provvede al telecaricamento dei geodati conformemente alle esigenze dei servizi competenti e ai modelli ed elabora il relativo tariffario degli emolumenti;6
o) garantisce i flussi dei dati da e verso i servizi competenti;7
p) elabora la concezione in materia di archiviazione valida per i geodati di base federali di competenza del Cantone (art. 16 cpv. 2 OGI) e per i geodati di base cantonali (art. 13 cpv. 3);
q) persegue e giudica le contravvenzioni;
r) promuove la geoinformazione;
s) definisce le esigenze e coordina la formazione in materia di geoinformazione;
t) svolge i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere h), j), k), m), o) e p) del presente articolo, in collaborazione con il CSI;
u) nell’ambito della geoinformazione prende tutte le decisione non attribuite per competenza ad altri servizi o autorità.
Art. 6 Servizi competenti
8I servizi competenti dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi competenti):
a) rilevano i geodati e i geometadati;
b) strutturano i geodati e i geometadati in base al modello;
c) gestiscono, aggiornano, storicizzano e archiviano i geodati e i geometadati;
d) gestiscono la distribuzione dei geodati e la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale;
e) rilasciano le autorizzazioni all’accesso e all’utilizzo;
f) curano l’elaborazione dei tariffari sugli emolumenti.
Art. 6a Servizi specializzati
9I servizi specializzati dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi specializzati):
a) sviluppano i modelli dei geodati, compresi i modelli di rappresentazione e un concetto minimo di aggiornamento;
b) mettono in vigore e rendono pubblici i modelli.
Art. 7 Centro dei sistemi informativi
Nell’ambito della geoinformazione il Centro dei sistemi informativi (in seguito: CSI) fornisce al CCgeo e ai servizi competenti l’infrastruttura tecnica assicurando il necessario supporto e coordinamento.10
In particolare, tramite il centro di competenza SIT (Sistema informativo del territorio) del Centro dei sistemi informativi (in seguito: CCSIT CSI), esso:
a) definisce in collaborazione con i servizi competenti le proposte di investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati da sottoporre al CCgeo;11
b) formula un preavviso informatico nell’ambito della certificazione dei modelli di geodati cantonali;
c) supporta l’elaborazione delle norme tecniche in materia di geoinformazione;
d) svolge attività di supporto in ambito informatico ai servizi competenti per la produzione e la distribuzione dei geodati e geometadati;12
e) sulla base delle indicazioni definite dalla strategia ed in collaborazione con i servizi competenti acquisisce e realizza gli strumenti informatici per la gestione e la distribuzione dei geodati e ne assicura la disponibilità;13
f) realizza e mantiene l’infrastruttura informatica necessaria ai flussi dai dati da e verso i servizi competenti;14
g) acquisisce e definisce la distribuzione degli altri geodati di interesse comune;
h) svolge i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere a), c), d), e), e f) del presente capoverso, in collaborazione con il CCgeo.
Inoltre, per quanto attiene specificatamente all’infrastruttura tecnica, il CSI:
a) acquisisce e mette a disposizione le componenti hardware e software in conformità con le norme tecniche di rango superiore e le direttive in materia di informatica e di sicurezza, protezione, trasparenza e archiviazione dei dati;
b) procede alla scelta, assieme al CCgeo, del software di base (strategico o d’interesse generale), lo installa e lo configura;
c) acquisisce e gestisce le relative licenze;
d) cura la manutenzione dell’infrastruttura tecnica e assicura il suo adeguamento ai progressi tecnologici;
e) adotta le opportune misure di sicurezza per l’infrastruttura tecnica e garantisce la continuità del suo funzionamento.
Art. 8 Municipi
Per i geodati di base federali e cantonali gestiti dai comuni i municipi:
a) rilevano i geodati e i geometadati;
b) strutturano i geodati e i geometadati in base al modello federale o cantonale;
c) assicurano la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale dei geodati secondo le rispettive norme settoriali.
Qualora adottino un catalogo dei geodati di base comunale (art. 4 cpv. 2 lett. b LCGI) i municipi ne danno notizia al CCgeo.
Capitolo terzo
Infrastruttura cantonale di geodati
Art. 9 Disposizioni generali
Le norme del presente capitolo sono applicabili ai geodati di base cantonali indicati nell’allegato 2.
L’infrastruttura cantonale di geodati è un sistema di misure tecniche, giuridiche e organizzative destinato alla diffusione di geoinformazioni aggiornate.
Essa è integrata nell’infrastruttura nazionale di geodati (INGD).
Art. 10 Modelli di geodati
I modelli di geodati descrivono la struttura minima, il contenuto e il grado di dettaglio dei geodati.
Essi sono elaborati dai servizi specializzati (art. 6a) e certificati dal CCgeo (art. 5 lett. g).15
Il linguaggio di descrizione generale è scelto dal CCgeo in considerazione dello stato della tecnica e delle normative federali e internazionali.
Art. 11 Modelli di rappresentazione
I modelli di rappresentazione descrivono le rappresentazioni grafiche volte alla restituzione visiva dei geodati.
Nella descrizione sono stabiliti segnatamente il grado di dettaglio, i segni convenzionali e le legende.
Essi sono elaborati dai servizi specializzati (art. 6a lett. a).16
Art. 12 Aggiornamento e storicizzazione
Se le leggi speciali non contengono disposizioni concernenti il momento e il genere degli aggiornamenti, i servizi specializzati stabiliscono un concetto minimo di aggiornamento. Quest’ultimo tiene conto:17
a) dei requisiti tecnici;
b) delle esigenze degli utenti;
c) dello stato della tecnica;
d) dei costi dell’aggiornamento.
I geodati di base che rappresentano delle decisioni vincolanti per i proprietari o per le autorità sono storicizzati in modo da poter ricostruire ogni singola situazione giuridica in tempo utile con sufficiente sicurezza e un onere ragionevole. Il metodo di storicizzazione è documentato.
Art. 13 Garanzia della disponibilità e archiviazione
I servizi competenti conservano i geodati di base cantonali in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità.18
Essi garantiscono la loro salvaguardia secondo norme riconosciute e lo stato della tecnica. In particolare i servizi competenti provvedono a trasferire periodicamente i dati in adeguati formati di dati e a una conservazione sicura dei dati trasferiti.19
Per l’archiviazione dei geodati di base cantonali fa stato la concezione in materia di archiviazione elaborata per i geodati di base federali di competenza del Cantone (art. 5 lett. p).20
È in ogni caso riservata l’applicazione della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (LArch).
Art. 14 Geometadati
Tutti i geodati di base sono descritti mediante geometadati.
Il CCgeo sceglie la norma applicabile ai geometadati considerando lo stato della tecnica e le normative a livello federale e internazionale. Esso garantisce inoltre l’interconnessione dei geometadati.
I geometadati sono resi pubblicamente accessibili, aggiornati e archiviati unitamente ai geodati di base che descrivono.
Art. 15 I. Livelli di autorizzazione all’accesso
Ai geodati di base cantonali sono attribuiti i seguenti livelli di autorizzazione all’accesso:
a) geodati di base pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso A;
b) geodati di base pubblicamente accessibili in misura limitata: livello di autorizzazione all’accesso B;
c) geodati di base non pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso C.
I livelli di autorizzazione all’accesso ai geodati di base sono stabiliti negli allegati 1 e 2.
Nell’ambito dei singoli livelli di autorizzazione sono inoltre applicabili le condizioni stabilite dagli articoli da 22 a 24 OGI.
Art. 16 1. Condizioni
L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali per uso privato è concessa se:
a) può essere autorizzato l’accesso (art. 15);
b) l’utente ha dichiarato che si tratta esclusivamente di un utilizzo per uso privato;
c) l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente.
L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali per uso commerciale è concessa se:
a) può essere autorizzato l’accesso (art. 15);
b) l’utente è registrato;
c) l’utente ha dichiarato lo scopo, l’intensità e la durata dell’utilizzo commerciale;
d) l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente;
e) dati che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B possono essere resi accessibili anche ai terzi ai quali è prevista la comunicazione di dati.
Art. 17 2. Procedura
L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali è rilasciata dai servizi competenti mediante controlli organizzativi o tecnici dell’accesso, contratto oppure decisione.21
L’autorizzazione può essere limitata per quanto concerne lo scopo, l’intensità o la durata dell’utilizzo.
In relazione a determinati geodati di base cantonali, i servizi specializzati possono ammettere l’utilizzo senza previa autorizzazione.22
Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli da 25 a 33 OGI.
Art. 18 3. Obblighi degli utenti
Gli utenti dei geodati di base cantonali sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.
Essi possono diffondere i geodati di base cantonali unicamente con l’indicazione della fonte.
In caso di trasmissione di geodati di base cantonali, gli obblighi degli utenti, fatta eccezione di quelli relativi agli emolumenti, si applicano anche ai terzi destinatari.
Art. 19 Geoservizi
I geodati di base sono resi accessibili e utilizzabili mediante i seguenti geoservizi:
a) servizi di rappresentazione: tutti i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso A;
b) servizi di telecaricamento: i geodati di base designati in modo corrispondente negli allegati 1 e 2.
In funzione di un’interconnessione ottimale, il CCgeo può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica, le normative federali e quelle di livello internazionale.
I servizi specializzati possono emanare istruzioni complementari nel loro settore specialistico.23
Art. 20 Scambio di dati tra autorità
Su richiesta, i servizi competenti concedono agli altri servizi del Cantone e ai comuni l’accesso ai geodati di base cantonali attraverso un servizio di telecaricamento oppure, laddove ciò non sia possibile, in un’altra forma.
Gli articoli da 37 a 42a OGI sono applicabili per analogia.
Capitolo quarto
Finanziamento
Art. 21 Emolumenti
L’utilizzo dei geodati di base può essere subordinato al pagamento di emolumenti.
Questi ultimi sono definiti nei regolamenti settoriali in base al tipo di utilizzo e/o al volume di geodati utilizzati.
Essi sono riscossi dai servizi competenti.24
Art. 22 Attività amministrative straordinarie
Qualora l’accesso o l’utilizzo di geodati di base comportino un’attività amministrativa straordinaria, i servizi competenti devono incassare un emolumento a copertura dei costi a meno che l’attività in questione non presenti un interesse pubblico preponderante.25
In tal caso le disposizioni degli articoli 43 e seguenti OGI possono essere applicate per analogia.
Capitolo quinto
Disposizioni finali
Art. 23 Entrata in vigore
Il presente regolamento e i suoi allegati sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entrano in vigore il 1. gennaio 2014.
Pubblicato nel BU 2013, 517.
Allegato 126
Denominazione
Base
giuridica a
Servizio competente
(RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] a
Geodati di riferimento
Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà
Livello di autorizzazione all’accesso
Servizio di telecaricamento
Identificatore
Cantone
Cantone
Comuni
Registro fondiario: designazione del fondo, descrizione del fondo, proprietario, forma di proprietà, data di acquisto
URF
A
CH-7
Registro fondiario: ulteriori dati conformemente a eGRISDM
URF
B
CH-8
Censimento della circolazione stradale sulla rete regionale e locale
UMLS
A
X
CH-14
Inventario delle vie di comunicazione storiche in Svizzera (regionale e locale)
UBC
A
X
CH-17
Altri biotopi d’importanza regionale e locale
RL 480.100
art. 11
RL 480.110
art. 12
UNP
A
X
CH-23
Inventario cantonale delle zone golenali di importanza nazionale, regionale e locale
RL 480.100
art. 11
RL 480.110
art. 12
UNP
A
X
CH-26
Inventario cantonale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale, regionale e locale
RL 480.100
art. 11
RL 480.110
art. 12
UNP
A
X
CH-27
Inventario cantonale delle paludi di importanza nazionale, regionale e locale
RL 480.100
art. 11
RL 480.110
art. 12
UNP
A
X
CH-28
Inventario cantonale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale, regionale e locale
RL 480.100
art. 11
RL 480.110
art. 12
UNP
A
X
CH-29
Piano per il registro fondiario (estratto misurazione ufficiale)
RL 216.300
art. 2 lett. c
RL 216.310
UCR
X
A
X
CH-51
Inventario dell’approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di grave penuria
RL 721.100
art. 5 art. 9
[UPAAI]
Comuni
B
CH-66
Rete delle piste ciclabili
RL 725.100
art. 43d
UMLS
A
X
CH-67
Superfici per l’avvicendamento delle colture
RL 701.100
RL 910.200
[UPD]
Comuni
A
X
CH-68
Piani direttori cantonali
RL 701.100
RL 701.110
UPD
A
CH-69
Piani di utilizzazione (cantonali)
RL 701.100
RL 701.110
UPL
X
A
X
CH-73A
Piani di utilizzazione (comunali)
RL 701.100
RL 701.110
[UPL]
Comuni b
X
A
X
CH-73B
Stato dell’urbanizzazione
RL 701.100
[UPL]
Comuni
A
X
CH-74
Zone di pianificazione
RL 701.100
RL 701.110
[UPL]
Comuni
X
A
X
CH-76
Reti di percorsi pedonali e sentieri
RL 726.100
UMLS
A
X
CH-79
Protezione da catastrofi naturali (altri rilevamenti)
UCA
UPIP
A
X
CH-81
Limitazioni per la navigazione interna
SN
A
X
CH-100
Catasto dei rischi (rilevamenti dei Cantoni)
RL 831.100
USAS
B
CH-113
Impianti per i rifiuti
RL 831.100
art. 15 cpv. 2 lett. b e c
URSI
A
X
CH-114
Catasto dei siti inquinati
RL 831.100
URSI
X
A
X
CH-116
Rilevamenti cantonali dell’inquinamento atmosferico (reti di rilevamento)
RL 834.350
art. 3 cpv. c
USAS
A
X
CH-122
Risultati della sorveglianza cantonale del deterioramento del suolo
RL 831.100
USAS
A
CH-125
Pianificazione regionale dello smaltimento delle acque di scarico PRS
RL 721.100 art. 8 cpv. 1
UPAAI
A
X
CH-128
Pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico PGS
RL 721.100 art. 8 cpv. 2 e 3
[UPAAI]
Comuni
A
X
CH-129
Settori di protezione delle acque
RL 721.100
art. 6 cpv. 1
UPAAI
A
X
CH-130
Zone di protezione delle acque sotterranee
RL 721.100
art. 6 cpv. 2
UPAAI
X
A
X
CH-131
Aree di protezione delle acque sotterranee
RL 721.100
art. 6 cpv. 3
UPAAI
X
A
X
CH-132
Qualità delle acque (ulteriori rilevamenti)
UPAAI
B
CH-134
Condizioni idrologiche (ulteriori rilevamenti)
UCA
A
CH-136
Approvvigionamento in acqua potabile (ulteriori rilevamenti)
RL 721.100
art. 9
UPAAI
B
CH-138
Falde freatiche
RL 721.100
art. 5 art. 9
UPAAI
A
X
CH-139
Inventario dei prelievi d’acqua esistenti
RL 721.100
art. 5
UEn
A
CH-140
Affioramenti, captazioni e impianti di ravvenamento della falda freatica
RL 721.100
art. 5 art. 9
UPAAI
A
X
CH-141
Catasto dei rumori - strade principali e altre strade
RL 834.150
art. 4
UPR
A
CH-144
Gradi di sensibilità al rumore (in zone d’utilizzazione)
RL 834.150
art. 6
[UPR]
[UPL]
Comuni
X
A
X
CH-145
Catasto viticolo
RL 910.110
SV
A
X
CH-151
Superfici agricole
RL 910.100
RL 910.110
UGDA
A
X
CH-153
Margini statici della foresta
RL 921.100
art. 4
RL 921.110
art. 5
[UPSP]
[UPL]
Comuni
X
A
X
CH-157
Linee di distanza dalla foresta
RL 921.100
art. 6
RL 921.110
art. 13
[UPSP]
[UPL]
Comuni
X
A
X
CH-159
Riserve forestali
RL 921.100
art. 23
RL 921.110
art. 44
UPSP
X
A
X
CH-160
Pianificazione forestale (condizioni delle ubicazioni, funzioni forestali)
RL 921.100
art. 20
RL 921.110
art. 41
UPSP
A
X
CH-161
Zone di pericolo
UCA
UPIP
A
X
CH-166
Catasto degli eventi – Pericoli naturali
RL 701.500
RL 921.100
RL 921.110
UCA
UPIP
A
X
CH-167
Bandite di caccia (cantonali)
UCP
A
X
CH-168
Riserve d’uccelli (cantonali)
UCP
A
X
CH-172
Zone di protezione ittica
UCP
A
X
CH-174
Banca dati sul radon
US
B
CH-182
Sicurezza dell’approvvigionamento elettrico: comprensori di rete
RL 742.100
art. 4
RL 742.110
art. 5
UEn
A
X
CH-183
Itinerari cantonali dei trasporti speciali
Emma
UGM
A
X
CH-184
Dissodamenti e rimboschimento compensativo
UPSP
A
X
CH-185
Parchi d’importanza nazionale
UNP
A
CH-187
Inventario cantonale dei beni culturali d’importanza regionale e locale
RL 445.100
art. 42
UBC
A
X
CH-188
Inventario cantonale dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale, regionale e locale
RL 480.100
art. 11
RL 480.110
art. 12
UNP
A
X
CH-189
Spazio riservato alle acque
RL 701.100 art. 41
RL 701.110 art. 50
[UCA]
[UPL]
Comuni
X
A
X
CH-190
Pianificazione delle rivitalizzazioni delle acque
RL 721.100
art. 10 cpv. 1
UCA
A
X
CH-191
Pianificazione del risanamento nell’ambito della forza idrica e relativi rapporti
RL 721.100
art. 10 cpv. 2
UCA
A
X
CH-192
Impianti di accumulazione sottoposti a vigilanza cantonale
UCA
A
X
CH-194
Zone di tranquillità per la selvaggina (compresa la rete di percorsi)
UCP
A
X
CH-195
Restrizioni di utilizzazione in caso di suoli contaminati
RL 831.100
USAS
A
X
CH-199
Posizione e settori contigui ai sensi dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (rilevamenti dei Cantoni)
USAS
A
CH-210
Infrastrutture agricole
USA
A
X
CH-227
Misurazione ufficiale
RL 216.300
art. 2 lett. b
RL 216.310
UCR
X
A
X
CH-228
Catasto delle opere di protezione
UCA
UPIP
A
X
CH-232
Panoramiche cantonali dei rischi – Pericoli naturali
UCA
UPIP
A
X
CH-233
Dispositivi di allarme – Pericoli naturali
UCA
UPIP
A
X
CH-234
Aree di ritenzione che danno diritto a indennità
UCA
A
X
CH-235
Misurazione cantonale di corsi d’acqua
UCA
A
X
CH-237
a La base giuridica federale come pure il servizio specialistico della Confederazione sono definiti nell’allegato 1 dell’ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI; RS 510.620).
b Riservato l’articolo 12 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110).
EMmaUfficio dei servizi di manutenzione stradale
SNServizio navigazione
SVServizio viticoltura
UBCUfficio dei beni culturali
UCAUfficio dei corsi d’acqua
UCPUfficio della caccia e della pesca
UCRUfficio del catasto e dei riordini fondiari
UEnUfficio dell’energia
UGDAUfficio della gestione dei dati agricoli
UGMUfficio della gestione dei manufatti
UMLSUfficio della mobilità lenta e del supporto
UNPUfficio della natura e del paesaggio
UPAAIUfficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico
UPDUfficio del piano direttore
UPIPUfficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti
UPLUfficio della pianificazione locale
UPRUfficio della prevenzione dei rumori
UPSPUfficio della pianificazione forestale, della selvicoltura e della protezione del bosco
URFUffici del registro fondiario
URSIUfficio dei rifiuti e dei siti inquinati
USUfficio di sanità
USAUfficio dello sviluppo agricolo
USASUfficio della sicurezza, dell’aria e del suolo
Allegato 227
Denominazione
Base giuridica
Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1)
[servizio specialistico del Cantone]
Geodati di riferimento
Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà
Livello di autorizzazione
all’accesso
Servizio di
telecaricamento
Identificatore
Cantone
Comuni
Inventario dei beni culturali
RL 445.100
art. 42
UBC
A
X
TI-1
Decreti di protezione
RL 480.100
art. 14
RL 480.110
art. 15
UNP
X
A
X
TI-2
Incendi di bosco
RL 921.100
art. 27
UPIP
A
X
TI-3
Infrastrutture antincendio
RL 821.110
art. 24, 27
UPIP
A
X
TI-4
Impianti a fune metallica
RL 770.100
art. 3
UPSP
A
X
TI-5
Boschi di particolare pregio: selve castanili gestite, lariceti pascolati, formazioni minoritarie
RL 921.100
art. 24
RL 921.110
art. 46
UPSP
A
X
TI-6
Bosco di protezione
RL 921.100
art. 16
RL 921.110
art. 24, 25
UPSP
A
X
TI-7
Strade e piste forestali
RL 921.100
art. 13
RL 921.110
art. 31, 37
UPSP
A
X
TI-8
Circondari forestali e settori forestali
RL 921.100
art. 2
RL 921.110
art. 2
UPSP
A
X
TI-9
Assi delle strade cantonali
RL 725.100
art. 5a
UGeo
[UTrac]
A
X
TI-11
Rete dei trasporti pubblici
RL. 752.100
art. 9
UTP
A
X
TI-12
Inventario cantonale dei paesaggi di importanza cantonale
RL 701.100
art. 95
RL 701.110
art.101
UNP
A
X
TI-13
Inventario cantonale dei comparti naturali di importanza cantonale e locale
RL 480.100
art. 11
RL 480.110
art. 12
UNP
A
X
TI-14
Inventario cantonale dei geotopi di importanza cantonale e locale
RL 480.100
art. 11
RL 480.110
art. 12
UNP
A
X
TI-15
Inventario cantonale degli elementi naturali emergenti di importanza cantonale e locale
RL 480.100
art. 11
RL 480.110
art. 12
UNP
A
X
TI-16
Inventario comunale delle zone golenali di importanza locale
RL 480.100
art. 11
RL 480.110
art. 12
[UNP]
Comuni
A
X
TI-17
Inventario comunale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza locale
RL 480.100
art. 11
RL 480.110
art. 12
[UNP]
Comuni
A
X
TI-18
Inventario comunale delle paludi di importanza locale
RL 480.100
art. 11
RL 480.110
art. 12
[UNP]
Comuni
A
X
TI-19
Inventario comunale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza locale
RL 480.100
art. 11
RL 480.110
art. 12
[UNP]
Comuni
A
X
TI-20
Inventario comunale dei prati e pascoli secchi d’importanza locale
RL 480.100
art. 11
RL 480.110
art. 12
[UNP]
Comuni
A
X
TI-21
Inventario comunale di altri biotopi d’importanza locale
RL 480.100
art. 11
RL 480.110
art. 12
[UNP]
Comuni
A
X
TI-22
Inventario comunale dei comparti naturali di importanza locale
RL 480.100
art. 11
RL 480.110
art. 12
[UNP]
Comuni
A
X
TI-23
Inventario comunale dei geotopi di importanza locale
RL 480.100
art. 11
RL 480.110
art. 12
[UNP]
Comuni
A
X
TI-24
Inventario comunale degli elementi naturali emergenti di importanza locale
RL 480.100
art. 11
RL 480.110
art. 12
[UNP]
Comuni
A
X
TI-25
Accordi di gestione dei biotopi d’importanza nazionale e cantonale
RL 480.100
art. 17
RL 480.110
art. 17
UNP
A
X
TI-26
Accordi di gestione dei biotopi d’importanza locale
RL 480.100
art. 17
RL 480.110
art. 17
[UNP]
Comuni
A
X
TI-27
Piani di utilizzazione cantonali [modello cantonale] c
RL 701.100
art. 44
RL 701.110
art. 63
UPL
X
A
X
TI-28A
Piani regolatori
RL 701.100
art. 18
RL 701.110
art. 25
[UPL]
Comuni b
X
A
X
TI-28B
Bosco con funzione di svago
RL 921.100
art. 20
RL 921.110
art. 41
UPSP
A
X
TI-29
Accertamento forestale
RL 921.100
art. 4
RL 921.110
art. 4, 5 e 6
UPSP
A
X
TI-30
Catasto delle canalizzazioni private
RL 721.100
art. 8 cpv. 2
[UPAAI]
Comuni
B
TI-31
Aree pianificate dai progetti stradali cantonali
RL 725.100
art. 10
RL 725.110
art. 8 e 9
UPL
[DC]
X
A
X
TI-32
Piani cantonali con autorizzazione a costruire
RL 701.100
art. 55a
RL 701.110
art. 79a
UPL
X
A
X
TI-33
Carte dei pericoli [modello cantonale] c
RL 701.500
art. 4
RL 701.510
art. 3, 4 e 5
UCA
UPIP
A
X
TI-34
Settori di pesca
RL 923.110
art. 8
UCP
A
X
TI-35
Comparti con area forestale in crescita
RL 921.100 art. 20
RL 921.110 art. 41
UPSP
A
X
TI-36
Aule nel bosco
RL 921.110 art. 1 cpv. 2 lett. h
UPSP
A
X
TI-37
Autorizzazioni di taglio del bosco
RL 921.100 art. 19
RL 921.110 art. 39
UPSP
A
X
TI-38
Catasto delle acque
RL 721.100
art. 5 cpv. 1 e 2
UCA
A
X
TI-39
b Riservato l’articolo 12 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110).
c Esiste un omonimo geodato definito nell’allegato 1, retto tuttavia da un modello federale.
DCDivisione delle costruzioni
UBCUfficio dei beni culturali
UCAUfficio dei corsi d’acqua
UCPUfficio della caccia e della pesca
UGeoUfficio della geomatica
UNPUfficio della natura e del paesaggio
UPAAIUfficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico
UPIPUfficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti
UPLUfficio della pianificazione locale
UPSPUfficio della pianificazione forestale, della selvicoltura e della protezione del bosco
UTPUfficio dei trasporti pubblici
UTracUfficio del tracciato