842.110
Regolamento sull’Ufficio cantonale di conciliazione
Regolamento
sull’Ufficio cantonale di conciliazione
(del 31 maggio 2011)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamata la Legge sull’Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,
decreta:
Art. 1
Il segretario dell’Ufficio cantonale di conciliazione (in seguito: UCC) svolge i seguenti compiti:
a) prepara gli incarti da sottoporre ai membri dell’UCC;
b) redige il verbale delle udienze;
c) cura le pubblicazioni sul Foglio ufficiale cantonale;
d) versa le dovute indennità ai membri, ai supplenti, agli assessori, ai testimoni e ai periti;
e) redige, se del caso, contratti normali di lavoro;
f) redige le statistiche richieste da servizi amministrativi federali e cantonali.
Art. 2 dei supplenti ed assessori
I membri permanenti e i supplenti devono essere cittadini svizzeri, domiciliati nel Cantone Ticino.
Gli assessori sono scelti liberamente dalle parti interessate e hanno voto deliberativo al pari dei membri permanenti. Quando una delle parti rifiuti di nominare il proprio assessore, la scelta è fatta dal presidente dell’UCC.
Art. 3 La carica di supplente
Il supplente rimpiazza di regola il membro diretto della parte alla quale appartiene, nei casi di impedimento di quest’ultimo.
La sua designazione è fatta dal presidente dell’UCC, il quale può anche designare un supplente straordinario in caso di impedimento del supplente diretto.
Art. 4 Decadenza dalla carica
Un membro permanente o supplente è dichiarato decaduto dalla carica:
a) quando passa dalla categoria dei lavoratori a quella dei datori di lavoro o viceversa;
b) quando cessa di avere il proprio domicilio nel Cantone o perde la cittadinanza svizzera;
c) quando se ne renda incapace o indegno per motivi gravi.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Stato, che nella propria decisione può negare l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
Art. 5 Nomina in caso di vacanza
Verificandosi una vacanza nel corso del quadriennio, il Consiglio di Stato procede immediatamente alla nomina di rimpiazzo fino alla scadenza del periodo.
Art. 6 Verbale delle udienze
Il verbale delle udienze dell’UCC contiene le indicazioni seguenti:
a) la composizione dell’UCC;
b) la comparsa delle parti;
c) l’elenco dei mezzi di prova esperiti;
d) le conclusioni delle parti;
e) le proposte di conciliazione formulate dall’UCC;
f) eventualmente il giudizio arbitrale e, se del caso, le garanzie per assicurare l’osservanza del giudizio e la stipulazione di un contratto collettivo di lavoro.
Art. 7 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.1
Pubblicato nel BU 2011, 338.