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Regolamento sull’Ufficio cantonale di conciliazione

Regolamento

sull’Ufficio cantonale di conciliazione

(del 31 maggio 2011)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge sull’Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

Art. 1

Il segretario dell’Ufficio cantonale di conciliazione (in seguito: UCC) svolge i seguenti compiti:

  • a) prepara gli incarti da sottoporre ai membri dell’UCC;

  • b) redige il verbale delle udienze;

  • c) cura le pubblicazioni sul Foglio ufficiale cantonale;

  • d) versa le dovute indennità ai membri, ai supplenti, agli assessori, ai testimoni e ai periti;

  • e) redige, se del caso, contratti normali di lavoro;

  • f) redige le statistiche richieste da servizi amministrativi federali e cantonali.

Art. 2 dei supplenti ed assessori

I membri permanenti e i supplenti devono essere cittadini svizzeri, domiciliati nel Cantone Ticino.

Gli assessori sono scelti liberamente dalle parti interessate e hanno voto deliberativo al pari dei membri permanenti. Quando una delle parti rifiuti di nominare il proprio assessore, la scelta è fatta dal presidente dell’UCC.

Art. 3 La carica di supplente

Il supplente rimpiazza di regola il membro diretto della parte alla quale appartiene, nei casi di impedimento di quest’ultimo.

La sua designazione è fatta dal presidente dell’UCC, il quale può anche designare un supplente straordinario in caso di impedimento del supplente diretto.

Art. 4 Decadenza dalla carica

Un membro permanente o supplente è dichiarato decaduto dalla carica:

  • a) quando passa dalla categoria dei lavoratori a quella dei datori di lavoro o viceversa;

  • b) quando cessa di avere il proprio domicilio nel Cantone o perde la cittadinanza svizzera;

  • c) quando se ne renda incapace o indegno per motivi gravi.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Stato, che nella propria decisione può negare l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

Art. 5 Nomina in caso di vacanza

Verificandosi una vacanza nel corso del quadriennio, il Consiglio di Stato procede immediatamente alla nomina di rimpiazzo fino alla scadenza del periodo.

Art. 6 Verbale delle udienze

Il verbale delle udienze dell’UCC contiene le indicazioni seguenti:

  • a) la composizione dell’UCC;

  • b) la comparsa delle parti;

  • c) l’elenco dei mezzi di prova esperiti;

  • d) le conclusioni delle parti;

  • e) le proposte di conciliazione formulate dall’UCC;

  • f) eventualmente il giudizio arbitrale e, se del caso, le garanzie per assicurare l’osservanza del giudizio e la stipulazione di un contratto collettivo di lavoro.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.1

Pubblicato nel BU 2011, 338.