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Legge sulla conservazione del territorio agricolo
Legge
sulla conservazione del territorio agricolo
(del 19 dicembre 1989)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista l’iniziativa popolare in materia legislativa 11 aprile 1988, presentata in forma elaborata, per una legge sulla conservazione del territorio agricolo (pubblicata nel FU n. 30 del 15 aprile 1988);
visti i rapporti di maggioranza e di minoranza 4 dicembre 1989 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
ritenuto di proporre l’adozione di un controprogetto;
richiamati gli art. 57 e 59 della Costituzione cantonale e la Legge sull’iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato,
decreta:
Generalità
Capitolo I
Art. 1 Principio e scopo
Il territorio agricolo deve, per quanto possibile, rimanere adibito all’agricoltura.
La presente legge definisce le misure pianificatorie del Cantone e dei Comuni atte a favorire la conservazione del territorio agricolo ai sensi della legislazione federale.
Capitolo II
Misure del Cantone
Art. 2 a) principio
Il Cantone delimita nel Piano direttore cantonale le superfici per l’avvicendamento colturale (SAC) e gli altri terreni idonei all’utilizzazione agricola.
Art. 3 b) estensione
Il territorio di cui all’art. 2 è indicato nelle rappresentazioni grafiche del Piano direttore in scala 1:25 000.
...1
Capitolo III
Misure dei Comuni
Art. 4 Zona agricola comunale[2]
2I Comuni delimitano e istituiscono la zona agricola, precisando nei loro Piani regolatori almeno il territorio agricolo cantonale rappresentato graficamente nel Piano direttore.
In caso di conflitto con le indicazioni del Piano direttore i Comuni provvedono all’adeguamento dei loro Piani regolatori entro tre anni dall’adozione del Piano direttore.
Art. 5
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Capitolo IV
Diminuzione del territorio agricolo e compensazione
Art. 7 Diminuzione del territorio agricolo
4La diminuzione della zona agricola ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale (Lst) può essere operata solo per importanti esigenze della pianificazione del territorio e previa modifica degli strumenti pianificatori cantonali e comunali, secondo la procedura e le competenze fissate nell’apposita legislazione.
Art. 8 a) principio
5La diminuzione della zona agricola ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 Lst deve essere compensata dall’ente pianificante.
Art. 9 b) reale
La compensazione deve, di principio, essere reale e avvenire, localmente nel rispetto della legislazione vigente in materia forestale, di protezione della natura e del paesaggio, secondo il seguente ordine:
a.con aree di pari estensione e qualità agricola;
b.con altre aree idonee all’agricoltura.
Nella compensazione reale il valore di reddito agricolo del fondo addotto in compensazione dovrà essere pari a quello del fondo da compensare.
Art. 10 c) pecuniaria
Qualora la compensazione reale fosse parzialmente o totalmente impossibile, dovrà essere versato un contributo pecuniario sostitutivo.
Nella compensazione pecuniaria potrà essere chiesto un contributo da un minimo di venti ad un massimo di cento volte il valore di reddito agricolo del fondo da compensare.
Il contributo è stabilito in funzione del valore di reddito agricolo dei fondi indipendentemente dal tipo di coltura esercitata.6
Art. 11 d) regresso
7 81All’ente pianificante che ha versato contributi compensativi o indennità espropriative è conferito un diritto di regresso sul proprietario della costruzione o dell’impianto rispettivamente sul proprietario del fondo.
In quest’ultimo caso il diritto di regresso può essere esercitato solo fino a concorrenza di una quota della metà del contributo o indennità. A garanzia del pagamento di tale quota, è istituita un’ipoteca legale, che non richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario.9
Art. 12 e) legge applicabile
10Per la determinazione del valore di reddito agricolo è applicabile la legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDRF).
Art. 13 f) competenze
La forma e l’entità della compensazione sono fissati dall’Autorità competente per l’approvazione del piano di utilizzazione, con decisione impugnabile nelle vie e nelle forme previste dalla relativa procedura.11
I proventi del contributo pecuniario sostitutivo alimentano un fondo cantonale destinato all’acquisto, al miglioramento o al recupero di aree agricole.
Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento la compensazione, segnatamente il prelievo del contributo pecuniario sostitutivo e la gestione del fondo cantonale di cui al capoverso 2.
Capitolo V
Norme transitorie e finali
Art. 14 alla legislazione federale
Dall’entrata in vigore della presente legge nei Comuni che già dispongono delle zone agricole conformi alla legislazione federale sono ammesse modifiche di queste ultime nei limiti fissati dall’articolo 7 e previa compensazione ai sensi degli articoli da 8 a 13.
Art. 15 a) principio
Negli altri Comuni non sono ammesse modifiche pianificatorie che compromettono l’utilizzazione agricola di fondi situati:
a.nelle zone residue o senza destinazione specifica;
b.nel territorio escluso dalle zone edificabili provvisorie ai sensi del DEPT.
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Dipartimento ambiente allestisce e pubblica la zona edificabile provvisoria conformemente agli articoli 8, 22 e 23 DEPT nei Comuni sprovvisti di PR o di una zona edificabile provvisoria pubblicata.
Art. 16 b) zone di pianificazione
Ove sia richiesto dalle circostanze il Consiglio di Stato può pubblicare zone di pianificazione a tutela di quei comparti di territorio che il progetto di Piano direttore include in zona agricola e per i quali vige attualmente altra regolamentazione pianificatoria.
Le zone di pianificazione entrano in vigore con la loro pubblicazione e restano valide fino all’approvazione, da parte del Consiglio di Stato, dell’adeguamento giusta l’articolo 4, comunque non oltre cinque anni dalla loro pubblicazione.
Esse sono pubblicate per il periodo di 30 giorni presso la Cancelleria dei Comuni interessati. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione il Comune interessato e chiunque dimostri un interesse degno di protezione può ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo; il ricorso non ha effetto sospensivo.12 13
Art. 17
Qualora entro il 31 dicembre 1990 la pianificazione prevista dall’art. 2 non fosse entrata in vigore, il Consiglio di Stato pubblicherà entro sei mesi le zone di pianificazione previste dall’art. 16.
Art. 18
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Art. 19 Entrata in vigore
Questa legge entra in vigore15 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.
BU 1992, 210 (18 maggio 1992)
Con l’entrata in vigore della presente legge, i ricorsi già presentati al Gran Consiglio per i quali non è ancora stato fatto alcun atto istruttorio sono demandati al Tribunale della pianificazione del territorio; gli altri ricorsi saranno decisi dal Gran Consiglio.
Sono inoltre demandati al Tribunale della pianificazione del territorio tutti i ricorsi sulle residenze secondarie, indipendentemente dallo stadio in cui si trova la procedura.
Pubblicata nel BU 1990, 37.