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Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo

910.210 · Legislazione Ticino

Del 9 giu 1998

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/rl/910-210/it/regolamento-della-legge-sulla-conservazione-del-territorio-agricolo

Consultato il 2 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Legislazione Ticino
Fonte

910.210

Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo

Regolamento

della legge sulla conservazione del territorio agricolo

del 9 giugno 1998 (stato 3 maggio 2024)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002 (LAgr);

vista la legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989 (LTAgr),[1]1

decreta:

I. Compensazione per diminuzione del territorio agricolo

Footnotes

  1. [1] Ingresso modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 114; precedente modifica: BU 2006, 259.

Art. 1 Autorità competente

Il Consiglio di Stato fissa la compensazione istituita dalla legge sulla conservazione del territorio agricolo.

L’Ufficio dello sviluppo agricolo del Dipartimento delle finanze e dell’economia determina il valore di reddito del terreno da compensare e gestisce il Fondo cantonale destinato all’acquisto, al miglioramento o al recupero di aree agricole giusta l’art. 13 LTAgr.2

Footnotes

  1. [2] Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 114.

II. Compenso pecuniario

Art. 2 Principio

Se la compensazione reale non è o è solo parzialmente attuata, al momento della sottrazione deve essere stabilito l’ammontare del contributo sostitutivo.

La decisione con cui il Consiglio di Stato approva la sottrazione del terreno agricolo stabilisce il contributo pecuniario sostitutivo.

Il contributo pecuniario sostitutivo è fissato tenendo conto del valore di reddito agricolo del terreno da compensare come pure del valore commerciale medio dei terreni edificabili del Comune.

Art. 3 Calcolo

Il contributo pecuniario sostitutivo è stabilito moltiplicando il valore di reddito per i coefficienti indicati nella tabella seguente:3

Footnotes

  1. [3] Cpv. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

Valore commerciale o di transazione della zona edificabile fr./mq

Valore di reddito agricolo

Terreni agricoli (ct./mq)

<20

21-30

31-40

>41

<100

30

40

50

60

100-200

35

45

55

65

200-400

40

50

60

70

400-600

45

55

65

75

600-800

50

60

70

80

800-1000

55

65

75

85

1000-1200

60

70

80

90

>1200

65

75

85

95

Art. 4 Restituzione

Il contribuente ha diritto alla restituzione del contributo, senza interessi, ove abbia provveduto ad opere di compensazione reale nel termine di tre anni dalla decisione d’imposizione.

Art. 5 Utilizzo del Fondo cantonale di compensazione finanziaria

4Il Fondo può essere utilizzato per:

  • a) l’acquisto e la bonifica, da parte del Cantone, di terreni agricoli da salvaguardare;

  • b) l’esecuzione di bonifiche di terreni agricoli in funzione di un impiego migliore dei mezzi meccanici;

  • c) il recupero di terreni agricoli precedentemente utilizzati per fini estranei;

  • d) il recupero di terreni inselvatichiti per scopi agricoli;

  • e) il ripristino di terreni agricoli danneggiati da eventi naturali straordinari.

Footnotes

  1. [4] Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

III. Sussidiamento di bonifiche

Art. 6

561Possono beneficiare del contributo di cui all’art. 5 lett. b), c), d) e e) i gestori di fondi in loro proprietà o in affitto, che hanno un’azienda agricola al beneficio dei pagamenti diretti.

Le domande di contributo sono da inoltrare all’Ufficio, che decide sulla concessione del contributo.7

Ammontare del contributo8

Footnotes

  1. [5] Nota marginale modificata dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.
  2. [6] Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedenti modifiche: BU 2006, 259; BU 2011, 289.
  3. [7] Cpv. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 114.
  4. [8] Nota marginale modificata dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

Art. 7

91L’Ufficio stabilisce l’ammontare delle spese computabili per il calcolo del contributo a dipendenza delle disponibilità del Fondo.

Gli importi massimi delle spese computabili ammontano comunque a:

fr. 50.–/mq per il recupero di terreni agricoli precedentemente utilizzati per fini estranei;

fr. 5.–/mq per gli altri interventi.

Il contributo corrisponde all’85% delle spese computabili per i provvedimenti previsti all’art. 5, ad eccezione dei provvedimenti di cui alla:

lett. a) che possono essere finanziati integralmente dal Fondo;

lett. b), d) e e) che possono essere finanziati con un contributo che, cumulato con quello concesso in applicazione dell’art. 6 lett. c), g) e m) della legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002, non superi complessivamente l’85% delle spese computabili.

Oneri e condizioni10

Footnotes

  1. [9] Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedente modifica: BU 2011, 289.
  2. [10] Nota marginale modificata dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

Art. 8

11Per quanto concerne gli oneri e le condizioni vincolanti in relazione all’assegnazione dei contributi fanno stato gli articoli 39, 41 e 42 della legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002 e l’art. 13 del regolamento sull’agricoltura del 23 dicembre 2003.

Footnotes

  1. [11] Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedente modifica: BU 2006, 259.

IV...[12]

Art. 9

12…13

Footnotes

  1. [12] Titolo abrogato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.
  2. [13] Art. abrogato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedente modifica: BU 2011, 289.

V. Disposizioni transitorie e finali[14]

Art. 10

14I contributi sostitutivi decisi dal Consiglio di Stato prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, vengono modificati d’ufficio in base all’art. 3 di quest’ultimo.

Footnotes

  1. [14] Titolo modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.15

Pubblicato nel BU 1998, 192 e 199.

Footnotes

  1. [15] Entrata in vigore: 16 giugno 1998 - BU 1998, 192.