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Legge sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo

911.100 · Legislazione Ticino

Del 30 gen 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/rl/911-100/it/legge-sul-diritto-fondiario-rurale-e-sull-affitto-agricolo

Consultato il 3 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Legislazione Ticino
Fonte

911.100

Legge sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo

Legge

sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo

(del 30 gennaio 2007)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

-richiamate la legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR) e la legge federale sull’affitto agricolo del 4 ottobre 1985 (LAAgr);

-visto il messaggio 21 dicembre 2004 n. 5613 del Consiglio di Stato;

-visto il rapporto 12 dicembre 2006 n. 5613 R della Commissione speciale delle bonifiche fondiarie,

decreta:

Diritto fondiario rurale

Disposizioni di applicazione

TITOLO I

Capitolo I

Art. 1 Fondi non sottoposti alla LDFR

L’autorità competente decide d’ufficio o su domanda degli interessati quali sono i fondi non idonei allo sfruttamento agricolo ubicati fuori zona edificabile e non sottoposti alla LDFR.

Per questi fondi essa provvede a richiedere l’iscrizione della menzione «fondo non assoggettato alla LDFR» a norma dell’art. 86 LDFR.

Per i fondi di cui all’art. 2 cpv. 2 lett. c) e d) LDFR l’autorità competente subordina la decisione di cui al capoverso precedente ad una suddivisione secondo le zone di utilizzazione, rispettivamente ad un frazionamento del fondo nella parte agricola e in quella non agricola.

Art. 2 Azienda agricola

1Le aziende agricole che non adempiono alle condizioni dell’art. 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera, sono sottoposte alle disposizioni sulle aziende agricole, se per la loro gestione necessitano di almeno 0.75 unità standard di manodopera.

Footnotes

  1. [1] Art. modificato dalla L 17.2.2009; in vigore dal 10.4.2009 - BU 2009, 177.

Art. 3 Registro delle aziende agricole

Il Consiglio di Stato allestisce un registro delle Aziende agricole nel territorio cantonale entro 3 anni dall’entrata in vigore della legge. Inoltre ne regola la procedura.

Capitolo II

Diritti di prelazione

Art. 4 a) corporazioni per miglioramenti del suolo

È istituito un diritto di prelazione in applicazione dell’art. 56 LDFR cpv. 1 lett. a) a favore di corporazioni o consorzi costituiti per l’esecuzione di miglioramenti del suolo.

Art. 5 b) altre corporazioni di diritto pubblico

Le persone giuridiche riconosciute ai sensi della legge organica patriziale hanno un diritto di prelazione sui diritti di godimento e di partecipazione su pascoli o alpi di loro proprietà, a norma dell’art. 56 cpv. 1 lett. c) LDFR.

Capitolo III

Procedura

Art. 6 Procedura

La procedura necessaria per il rilascio delle autorizzazioni, per l’iscrizione di pegni e il calcolo dei valori di reddito agricolo, nonché le condizioni per il pubblico bando di cui all’art. 64 cpv. 1 lett. f) LDFR sono stabilite dal Regolamento.

L’ufficiale del Registro fondiario procede all’iscrizione dell’acquisto, dell’aggravio ipotecario, della divisione o del frazionamento di fondi, se è dimostrato da un’attestazione municipale che il fondo è sito in zona edificabile, se appare certo che esso non fa parte di un’azienda agricola e se tutte le altre condizioni necessarie per l’iscrizione sono adempiute.

Art. 7 Atti d’alienazione

Le istanze di iscrizione concernenti l’alienazione di più fondi con un solo atto devono indicare il valore attribuito dalle parti ad ogni singolo fondo.

TITOLO II

Affitto agricolo

Capitolo I

Diritto preferenziale d’affitto dei discendenti

Art. 8 Aventi diritto

In caso di affitto di un’azienda i discendenti del locatore possono far valere un diritto preferenziale di affitto qualora intendono gestire personalmente l’azienda e ne sono idonei.

Il diritto preferenziale di affitto decade qualora:

  • a) il locatore affitta ad altro discendente l’azienda che la gestisce personalmente;

  • b) l’affitto al discendente non può essere ragionevolmente preteso dal locatore.

Art. 9 Esercizio

Il locatore deve notificare entro 30 giorni ai discendenti aventi diritto le condizioni e il contenuto del contratto.

L’avente diritto che intende assumere l’azienda deve far valere per iscritto il diritto preferenziale presso il locatore entro 30 giorni da quando è venuto a conoscenza della conclusione e contenuto del contratto, al più tardi però entro 3 mesi da quando il terzo ha iniziato la gestione dell’azienda.

Art. 10 Riconoscimento

Il diritto preferenziale è ammesso se il locatore non vi si oppone per iscritto, indicandone i motivi, entro 30 giorni da quando ha ricevuto la dichiarazione.

In caso di opposizione da parte del locatore il discendente può chiedere entro 30 giorni al giudice di pronunciarsi sul subingresso nel contratto d’affitto.

In caso di concorso di più aventi diritto il locatore può designare colui che può subentrare nel contratto.

Qualora il locatore non designa chi può subentrare nel contratto spetta al giudice decidere.

Art. 11 Conseguenze

Se il discendente subentra nel contratto di affitto, il terzo deve evacuare l’azienda con un preavviso di almeno 3 mesi entro il prossimo termine autunnale (11 novembre) qualora è già entrato nell’affitto.

Capitolo II

Diritto preferenziale per gli alpi di proprietà di enti di diritto pubblico

Art. 12 Aventi diritto

Per l’affitto degli alpi di proprietà di enti di diritto pubblico, a parità di condizioni e nei limiti del canone massimo precedentemente approvato è istituito un diritto preferenziale di affitto con le seguenti priorità:

  • a) a favore dell’affittuario precedente, domiciliato nella regione di montagna definita dall’Ordinanza federale sulle zone agricole e gestore di un’azienda agricola con bestiame, che non abbia mancato gravemente ai propri doveri di conduzione; o in caso di sua rinuncia a favore di un suo discendente, pure domiciliato nella regione di montagna e gestore di un’azienda agricola con bestiame, che risulti idoneo alla conduzione dell’alpe;

  • b) a favore di singoli proprietari di bestiame che gestiscano un’azienda che si trova nel Comune di sede del proprietario dell’alpe o in Comuni viciniori.

Art. 13 Messa a concorso

Gli alpi di proprietà degli enti di diritto pubblico devono essere messi a pubblico concorso, indicandone le condizioni e il canone massimo approvato, entro il 31 dicembre dell’anno della scadenza del contratto.

Art. 14 Comunicazione, ricorso

Il locatore comunica entro 15 giorni per iscritto agli interessati, l’esito della delibera.

Gli aventi diritto che hanno concorso possono appellarsi al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla comunicazione scritta del locatore sulla delibera, o da quando ne sono venuti a conoscenza.

Valgono per il resto le disposizioni sul pubblico concorso previste dalla Legge organica patriziale.

Art. 15 Conseguenze

Qualora il Consiglio di Stato stabilisse il diritto dell’avente diritto preferenziale sull’oggetto in affitto, il terzo subentrato in affitto deve lasciare all’avente diritto lo sfruttamento per il prossimo termine utile.

Il locatore deve risarcire al terzo i danni causati dal subingresso in affitto dell’avente diritto.

Capitolo III

Durata dell’affitto

Art. 16 Colture speciali

La durata iniziale dell’affitto per i vigneti e i frutteti intensivi di nuovo impianto non può essere inferiore a 15 anni.

Capitolo IV

Affitto complementare

Art. 17 Opposizione

Contro l’affitto complementare di un’azienda o di una particella possono fare opposizione:

  • a) le persone che hanno un interesse degno di protezione;

  • b) l’Unione contadini ticinesi.

Capitolo V

Controllo del canone d’affitto agricolo

Art. 18 Opposizione

Contro il canone d’affitto convenuto per singoli fondi non sottoposti ad autorizzazione può essere fatta opposizione dall’Unione contadini ticinesi.

TITOLO III

Applicazione della legge e disposizioni varie

Art. 19 Esecuzione e delega

Il Consiglio di Stato designa le autorità competenti per l’esecuzione della LDFR, della LAAgr e della presente legge.

Esso è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni in applicazione delle norme federali.

Esso può avvalersi di commissioni speciali indipendenti dall’amministrazione.

Art. 20 Ricorsi

Contro le decisioni prese dall’autorità competente in virtù della LDFR, della LAAgr e della presente legge è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

In entrambi i casi il termine di ricorso è di 30 giorni dall’intimazione della decisione.

Per il resto sono applicabili le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.2

Footnotes

  1. [2] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.

Art. 21 Infrazioni

3Le infrazioni alla LAAgr e alle norme cantonali di applicazione sono perseguite dall’autorità competente secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

Footnotes

  1. [3] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.

Art. 22 Pretese civili

Per giudicare le pretese derivanti dal titolo secondo della LDFR, è competente il foro civile a norma del Codice di procedura civile.

Art. 23 Procedura civile

4Le controversie relative al contratto d’affitto sono decise, salvo disposizioni contrarie, dal giudice civile.

Footnotes

  1. [4] Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 326.

Art. 24 Tasse e spese

Il Consiglio di Stato fissa tasse e spese prelevate per gli accertamenti e per le decisioni prese in applicazione della LDFR, della LAAgr e della presente legge, secondo il principio di copertura delle spese.

Esse non possono essere inferiori a fr. 50.-- né superiori a fr. 2000.-- e sono a carico dei richiedenti.

Art. 25 Abrogazione

Con l’entrata in vigore della presente Legge sono abrogate:

-la legge di applicazione della legge federale sul diritto fondiario rurale del 2 dicembre 1996;

-la legge cantonale sull’affitto agricolo (LCAA) del 16 maggio 1988.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente Legge, trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.5

Pubblicato nel BU 2007, 107 e 119.

Footnotes

  1. [5] Entrata in vigore: 23 marzo 2007 - BU 2007, 107.