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Decreto esecutivo sulle tasse turistiche
Decreto esecutivo
sulle tasse turistiche
del 14 settembre 2016 (stato 1° gennaio 2025)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti gli art. 13 lett. g e h, 18 cpv. 2, 21 cpv. 4, 23 cpv. 3 e 4, 24 cpv. 3 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur),
decreta:
Art. 1
1Le aliquote per pernottamento applicabili per il calcolo della tassa di soggiorno di cui all’art. 21 cpv. 2 LTur sono le seguenti:2
a) fr. 4.50 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell’offerta equivalente;3
b) fr. 4.20 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati;4
c) fr. 2.00 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;
d) fr. 3.10 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili;5
e) fr. 3.10 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;6
f) fr. 0.50 nelle capanne, alloggi collettivi o alloggi turistici simili;
g) fr. 2.00 per gli stabilimenti d’alloggio offerti mediante portali online a incasso diretto.7
Art. 2
Le aliquote per pernottamento applicabili per il calcolo della tassa di promozione di cui all’art. 23 cpv. 3 LTur sono le seguenti:
a) fr. 1.70 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell’offerta equivalente;
b) fr. 1.25 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati;
c) fr. 1.25 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;
d) fr. 0.95 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili;
e) fr. 0.20 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;
f) fr. 0.20 nelle capanne, alloggi collettivi o alloggi turistici simili.
Art. 3
L’aliquota applicabile per il calcolo della tassa di promozione negli esercizi di cui all’art. 23 cpv. 4 LTur ammonta a fr. 1.50 per posto a sedere.
Art. 4
Le aliquote applicabili per il calcolo del contributo comunale, di cui all’art. 24 cpv. 3 LTur, sono le seguenti:
a) fr. 0.15 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell’offerta equivalente;
b) fr. 0.15 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati;
c) fr. 0.15 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;
d) fr. 0.075 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili;
e) fr. 0.075 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;
f) fr. 0.075 nelle capanne, rifugi, alloggi collettivi o alloggi turistici simili.
Art. 5
8La percentuale di prelevamento della tassa di soggiorno a favore del fondo di funzionamento di cui all’art. 18 cpv. 2 LTur è pari allo 0.5%.
Art. 6
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.
Esso abroga il decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 17 dicembre 2014.
Pubblicato nel BU 2016, 405.