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Numero d'incarto: 11.2024.21

Data decisione, Autorità: 03.09.2025, ICCA

Titolo:

Causa stralciata perché priva di oggetto

PROCEDURA E DECISIONE

art. 239 CPC

Incarto n.

11.2024.21

Lugano

3 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

cancelliera:

Bucci

sedente per statuire nella causa CA.2020.172 (divorzio su azione di un coniuge: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 23 gennaio 2020 da

AP2, nata AP1, L______

(patrocinata dall'avv. PA1, L______)

contro

AO1, B______

(patrocinato dall'avv. PA2, L______),

così come nella causa CA.2023.232 (divorzio su azione di un coniuge: misure provvisionali) della medesima Pretura promossa da AO1 contro AP2,

giudicando sull'appello del 6 febbraio 2024 presentato da AP2 contro il decreto cautelare emesso il 26 gennaio 2024 dal Pretore aggiunto;

richiamati gli art. 239, 242 e 318 cpv. 2 CPC,

decide: 1. L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

2. Le spese processuali di fr. 400.– sono poste a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.

3. Una motivazione scritta sarà rilasciata soltanto se una parte lo dovesse richiedere a questa Camera entro 30 giorni dalla notificazione della presente pronuncia.

4. L'omessa richiesta di motivazione equivale a una rinuncia all'impugnazione della decisione al Tribunale federale.

5. Notificazione a:

– avv. PA1, L______;

– avv. PA2, L______.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.08.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 239, Art. 242 e Art. 318 — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2026.