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Numero d'incarto: 11.2025.142

Data decisione, Autorità: 13.11.2025, ICCA

Titolo:

Nullità di testamento

APPELLO E APPELLO INCIDENTALE DECISIONE

art. 327 cpv. 5 CPC

Incarto n.

11.2025.142

Lugano

13 novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice

Giani, presidente

cancelliera

Bernasconi

sedente per statuire nella causa OR.2020.30 (nullità di testamento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 23 dicembre 2020 dalla

AP1, F______

(patrocinata dall'avv. dott. PA1, Z______)

contro

avv. AO1, G______

(patrocinato dall'avv. PA2, B______),

giudicando sull'appello e sul reclamo del 27 ottobre 2025 presentati dalla AP1 contro la decisione emessa dal Pretore il 25 ottobre 2023;

richiamati gli art. 239, 242, 318 cpv. 2 e 327 cpv. 5 CPC,

decide: 1. L'appello e il reclamo sono dichiarati senza oggetto e le cause sono stralciate dal ruolo.

2. Non si riscuotono spese processuali della decisione non motivata. Dovesse essere richiesta la motivazione scritta le spese processuali ammonteranno a fr. 1500.–.

3. Una motivazione scritta sarà rilasciata soltanto se una parte lo dovesse richiedere a questa Camera entro 30 giorni dalla notificazione della presente pronuncia.

4. L'omessa richiesta di motivazione equivale a una rinuncia all'impugnazione della decisione al Tribunale federale.

5. Un ricorso al Tribunale federale sarà possibile unicamente dopo l’eventuale notificazione della motivazione scritta.

6. Notificazione a:

– avv. dott. PA1, Z______;

– avv. PA2, B______.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.08.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 239, Art. 242, Art. 318 e Art. 327 — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2026.