Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

11.2025.95

11.2025.95

Rubrum

Incarto n.

11.2025.96

Lugano

8 settembre 2025

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

cancelliera:

Bucci

sedente per statuire nella causa SO.2025.2082 (rettifica di dati dello stato civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 22 aprile 2025 da

AP1,M______ I______

(patrocinata dall'avv. PA1, L______)

nella procedura che la oppone al

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino

Ufficio dello stato civile quale autorità di vigilanza,

per ottenere l'iscrizione del suo stato di “coniugata” negli atti dello stato civile,

Dipartimento delle istituzioni Ufficio di vigilanza stato civile,Via L______ _, ____ B______

giudicando sull'appello del 28 agosto 2025 presentato da AP1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'8 agosto 2025 (inc. 11.2025.95)

e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2025.96);

Fatti

in fatto: che con sentenza dell'8 agosto 2025 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto la richiesta di rettifica di dati dello stato civile introdotta il 22 aprile 2025 da AP1 (1984), cittadina e______, volta a modificare il suo stato da “nubile” a “coniugata”, ponendo a suo carico le spese processuali di complessivi fr. 200.–;

che contestualmente il Pretore ha rifiutato all'istante il beneficio del gratuito patrocinio;

che contro la decisione appena citata AP1 è insorta a questa Camera con un appello del 28 agosto 2025 in cui chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio, di accogliere la sua richiesta di rettifica e di modificare lo stato civile da “nubile” a “coniugata”;

che l'appello non è stato oggetto di notificazione;

e considerando

in diritto: che un'azione volta alla rettificazione dell'iscrizione di dati relativi allo stato civile, non è una controversia patrimoniale, ma un provvedimento di volontaria giurisdizione retto dalla procedura sommaria (art. 249 lett. a n. 3 CPC);

che contrariamente a quanto sostiene l'appellante, la relativa decisione non è impugnabile entro 30 giorni dalla notificazione (pag. 2 in alto), ma entro 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC; cfr.

I CCA, sentenza inc. 11.2022.95 dell'11 luglio 2023 consid. 1), così come correttamente indicato dal Pretore in calce alla decisione impugnata;

che, premesso ciò, in concreto la decisione del Pretore è stata notificata alla patrocinatrice dell'istante lunedì 11 agosto 2025 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli atti);

che di conseguenza il termine di ricorso è cominciato a decorrere il 12 agosto 2025 (art. 142 cpv. 1 CPC) ed è giunto a scadenza il 21 agosto 2025, la sospensione dei termini prevista dall'art. 145 cpv. 1 CPC non valendo per la procedura sommaria (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC);

che il plico contenente l'appello è stato impostato a C______ il 27 agosto 2025 alle ore 18.23 (invio Posta A Plus sulla busta d'invio);

che nelle circostanze descritte l'appello si rivela tardivo onde la manifesta inammissibilità dell'impugnazione;

che le spese processuali seguirebbero soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto delle ristrettezze economiche in cui si trova verosimilmente l'interessata si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che la richiesta di gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, il beneficio richiesto non essendo destinato a coprire spese per un atto processuale tardivo (art. 117 lett. b CPC);

che quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la decisione riguardante una rettificazione di dati relativi allo stato civile è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (DTF 135 III 391 consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2.

Non si riscuotono spese processuali.

3.

La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4.

Notificazione a:

– avv. PA1, L______;

– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato civile.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 46, Art. 74, Art. 112, Art. 113 e Art. 116 — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 106, Art. 107, Art. 117, Art. 142, Art. 145 e Art. 314 — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2026.