Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

14.2025.90

14.2025.90

Rubrum

Incarto n.

Lugano

23 giugno 2025

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.1237 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 marzo 2025 dalla

AP1, Lu______

contro

AO1, L______

giudicando sul reclamo del 6 giugno 2025 presentato dall’AO1 contro la decisione emessa il 4 giugno 2025 dal Pretore, con cui ha accolto l’istanza 4 marzo 2025 della AP1;

preso atto dello scritto del 17 giugno 2025 con cui l’AO1 ha dichiarato di ritirare il reclamo;

considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 8 ad art. 241 CPC);

dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

considerato che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tutto induce a ritenere che nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l’ente pubblico, stante lo scioglimento della reclamante in seguito a fallimento, sicché si rinuncia eccezionalmente a riscuotere spese processuali in questa sede;

appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2.

Non si riscuotono spese processuali.

3.

Notificazione a:

– AO1, C______ E______ __, L______;

– AP1, c/o C______ C______, Lu______.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 46, Art. 74 e Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 106, Art. 219 e Art. 241 — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2026.