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15.2025.114

15.2025.114

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2025.114

Data decisione, Autorità: 03.09.2025, CEF

Titolo:

Ricorso per ritardata giustizia. Stralcio in seguito al pagamento della somma posta in esecuzione

PROCEDURA DI RICORSO

art. 17 cpv. 3 LEF art. 24b cpv. 1 LPR

Incarto n.

15.2025.114

Lugano

3 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta della

giudice:

Bellotti, presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 agosto 2025 della

AP1, Z___

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro la denegata/ritardata giustizia nell’esecuzione n. _____13 promossa dalla ricorrente nei confronti di

AO1, C______

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. _____13 emesso il 15 gennaio 2024 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio di esecuzione (UE), la AP1 ha escusso AO1 per l’in­­casso di fr. 914.55 oltre interessi del 5% dal 30 agosto 2023 indicando quale titolo del credito “Fattura no. _________ del 31.07.23 (Conc. E__ C__) di cessione: C______ AG, ____ G______”, fr. 248.– per “Danno di mora secondo l’art. 103/106 CO” e fr. 14.10 per “R_______ R______”;

che dopo l’esecuzione del pignoramento, vertente sul fondo part. n. ___ RFD di C______ di proprietà dell’escusso, il 15 gennaio 2025 la AP1 ha inoltrato la domanda di realizzazione;

che in seguito al versamento di un acconto di fr. 150.– da parte dell’escusso, il 27 gennaio 2025 l’UE gli ha concesso una dilazione di 12 mesi, indicando l’importo e la scadenza delle varie rate (art. 123 LEF);

che le scadenze previste non sono state rispettate dall’escusso;

che con varie e-mail, a partire da marzo 2025, l’escutente ha chiesto all’UE di indicarle i motivi della mancata ricezione di ulteriori rate e le tempistiche di pagamento;

che l’UE ha risposto a una di queste e-mail in data 10 marzo 2025, indicando all’escutente che, salvo imprevisti, avrebbe ricevuto un ulteriore pagamento nelle settimane successive;

che in data 21 agosto 2025 l’escutente ha inoltrato un ricorso per denegata/ritardata giustizia, lamentando l’inattività dell’UE dal 10 marzo 2025 in avanti, e segnatamente il mancato riscontro ai suoi solleciti e alle sue richieste di informazione, postulando che al medesimo venga fatto ordine di versarle immediatamente tutte le rate previste dalla dilazione del 27 gennaio 2025, o eventualmente di notificarle l’anticipo delle spese per la vendita forzata del fondo part. n. ___ RFD di C______, come pure chiedendo che lo Stato sopporti le spese processuali e le versi un indennizzo di fr. 500.– per le spese legali sostenute;

che con osservazioni 29 agosto 2025 l’Ufficio ha rilevato che in data 27 agosto 2025 AO1 ha integralmente saldato l’esecuzione a suo carico e che la richiesta di risarcimento della ricorrente esula dall’oggetto della presente procedura, chiedendo alla Camera di dichiarare il ricorso senza oggetto e di stralciarlo dai ruoli;

che giusta l’art. 17 cpv. 3 LEF è ammesso in ogni tempo il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – per denegata o ritardata giustizia di un ufficio di esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, sicché il gravame è di principio ricevibile;

che il pagamento dell’esecuzione, attestato dalla ricevuta rilasciata dall’Ufficio, rende la procedura ricorsuale per ritardata/denegata giustizia priva d’oggetto, sicché essa dev’essere di conseguenza stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

che un’eventuale domanda di risarcimento danni nei confronti dello Stato (art. 5 LEF, art. 8 LALEF) è irricevibile nell’ambito di un ricorso ex art. 17 LEF, la competenza al riguardo spettando al giudice civile (art. 22 LResp);

che stante l’esito del ricorso, non occorre notificare né il gravame né la presente decisione alla controparte (art. 9 cpv. 2 LPR), giacché ciò non può provocarle alcun pregiudizio (tra tante: sentenza della CEF 15.2002.27 del 1° marzo 2002, pag. 1 e il riferimento).

pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– AP1, B______ __, Z______.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.08.2026

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