RU 1998 2581
Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)
Modifica del 16 settembre 1998
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 85bis cpv.1
Concerne unicamente il testo tedesco.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
16 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Cotti |
Il cancelliere della Confederazione, Couchepin |