Fonte

RU 1998 2588

Ordinanza
sull’assicurazione contro gli infortuni
(OAINF)

Modifica del 28 settembre 1998

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 20 dicembre 19821 concernente la classificazione in zone e il promovimento della produzione di formaggio è modificata come segue:

Art. 22 cpv.1

L’importo massimo del guadagno assicurato ammonta a 106 800 franchi all’anno e a 293 franchi al giorno.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

28 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) – Svizzera, AS 1998 2588 | Lexipedia