RU 1998 2588
Ordinanza
sull’assicurazione contro gli infortuni
(OAINF)
Modifica del 28 settembre 1998
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 20 dicembre 19821 concernente la classificazione in zone e il promovimento della produzione di formaggio è modificata come segue:
Art. 22 cpv.1
L’importo massimo del guadagno assicurato ammonta a 106 800 franchi all’anno e a 293 franchi al giorno.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.
28 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Cotti |
Il cancelliere della Confederazione, Couchepin |