RU 1998 2613
Ordinanza
concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri
(OEnS)
Modifica del 21 ottobre 1998
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 gennaio 19981 concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2, frase introduttiva nonché lett. a e b
Per lentrata in vista di un soggiorno che non superi tre mesi e senza attività lucrativa, non necessitano inoltre di un visto:
i cittadini di Stati con i quali esistono relativi accordi bilaterali o multilaterali nonché i cittadini di Argentina, Australia, Brasile, Canada, El Salvador, Guatemala, Guyana, Messico, Nicaragua, Stati Uniti d’America, Sudafrica, Uruguay e Venezuela;
i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido di Bolivia, Colombia, Cuba, Repubblica Dominicana, Ecuador e Perù nonché di altri Stati con i quali esistono pertinenti accordi bilaterali o multilaterali ;
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
21 ottobre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Cotti |
Il cancelliere della Confederazione, Couchepin |