Fonte

RU 1998 2677

Ordinanza
sulla protezione civile
(OPCi)

Modifica del 21 ottobre 1998

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 19 ottobre 19941 sulla protezione civile è modificata come segue:

Art. 12 cpv.1 lett. d

Abrogata Introdurre prima dell’art. 20

Art. 19a Durata

(art. 16 cpv. 2 lett. b) L’obbligo di prestare servizio nella protezione civile dura fino alla fine dell’anno in cui i militi compiono 50 anni.

Art. 76 cpv. 2

Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

21 ottobre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin