RU 1998 2677
Ordinanza
sulla protezione civile
(OPCi)
Modifica del 21 ottobre 1998
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 ottobre 19941 sulla protezione civile è modificata come segue:
Art. 12 cpv.1 lett. d
Abrogata Introdurre prima dell’art. 20
Art. 19a Durata
(art. 16 cpv. 2 lett. b) L’obbligo di prestare servizio nella protezione civile dura fino alla fine dell’anno in cui i militi compiono 50 anni.
Art. 76 cpv. 2
Abrogato
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
21 ottobre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Cotti |
Il cancelliere della Confederazione, Couchepin |