RU 1999 1300
Ordinanza
concernente lo sdoganamento mediante trasmissione
elettronica di dati
(OSTED)
del 3 febbraio 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 142 capoverso2 della legge federale sulle dogane (LD)1,
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la procedura di dichiarazione e di sdoganamento applicabile alle merci annunciate per il trattamento doganale mediante procedura elettronica.
Art. 2 Ammissione alla procedura elettronica
I partner della dogana che intendono dichiarare merci mediante procedura elettronica devono inoltrare una pertinente domanda all’amministrazione delle dogane.
Sono ammessi alla procedura elettronica se:
importano o esportano regolarmente merci;
prestano una garanzia per i presumibili tributi;
dispongono della necessaria infrastruttura informatica;
garantiscono lo svolgimento regolamentare della procedura e in particolare la sicurezza dei dati.
I partner della dogana con sede sociale in territorio doganale estero possono essere ammessi solo se hanno eletto un domicilio di recapito in Svizzera.
Art. 3 Concessione dell’autorizzazione
L’amministrazione delle dogane notifica al partner la concessione dell’autorizzazione mediante decisione.
Gli assegna un numero di identificazione.
Art. 4 Revoca dell’autorizzazione
La Direzione generale delle dogane può revocare l’autorizzazione se il partner:
a. non adempie più le condizioni d’ammissione;
RS 631.071
non osserva le direttive dell’amministrazione delle dogane o
viola ripetutamente leggi la cui esecuzione incombe all’amministrazione delle dogane.
Art. 5 Esclusione di tipi di sdoganamento e di merci
L’amministrazione delle dogane può escludere dalla procedura elettronica, per ragioni d’esercizio, singoli tipi di sdoganamento (per es. sdoganamenti intermedi, ad eccezione degli sdoganamenti provvisori e delle tarature) e determinate merci (per es. materiale da guerra della Confederazione ammesso in franchigia, tabacco greggio).
Art. 6 Trasmissione di dati
L’amministrazione delle dogane comunica al partner l’indirizzo elettronico al quale egli deve trasmettere i dati. Gli fornisce le indicazioni tecniche necessarie ai fini di una trasmissione sicura al computer della dogana.
I partner non hanno accesso ai dati dell’amministrazione delle dogane memorizzati elettronicamente.
Art. 7 Esclusione della responsabilità
L’amministrazione delle dogane non è responsabile delle conseguenze di guasti tecnici.
Non è nemmeno responsabile per danni indiretti e danni consecutivi in relazione all’elaborazione elettronica dei dati (EED).
Sezione 2 Obblighi delle persone autorizzate
Art. 8 Obblighi concernenti il personale
Il partner deve notificare all’amministrazione delle dogane i nomi delle persone autorizzate a eseguire la procedura elettronica, e che ne sono responsabili, nonché i numeri di dichiarante loro assegnati.
Le comunica tempestivamente le mutazioni.
Si occupa dell’istruzione dei propri collaboratori.
Art. 9 Controlli
Il partner accorda all’amministrazione delle dogane il diritto di consultare il sistema EED e i documenti commerciali nella misura necessaria ai fini del controllo dell’osservanza delle prescrizioni della presente ordinanza, segnatamente per quanto concerne i requisiti del sistema, il decorso della procedura e l’esattezza delle dichiarazioni.
Art. 10 Responsabilità della trasmissione dei dati
Il partner della dogana provvede al rilevamento e alla trasmissione corretta dei dati necessari allo sdoganamento.
La dichiarazione non è considerata presentata fintanto che il computer della dogana non ha confermato l’entrata dei dati.
Art. 11 Carattere vincolante del numero di identificazione
L’uso del numero di identificazione assegnato e l’indicazione del numero di dichiarante hanno lo stesso effetto giuridico della firma del partner della dogana.
Art. 12 Sicurezza dei dati
Il partner della dogana deve proteggere i dati in modo efficace contro la perdita, la modifica e l’accesso da parte di persone non autorizzate.
Provvede affinché il numero di identificazione e i numeri di dichiarante vengano trattati in modo confidenziale e non siano accessibili a persone non autorizzate.
Art. 13 Obbligo di custodia
Il partner della dogana deve poter rendere leggibili i dati trasmessi, senza modificarli, durante il periodo di custodia previsto dalla legge.
Art. 14 Manutenzione e aggiornamento dei sistemi
Il partner conserva la sua infrastruttura informatica in uno stato consono alle esigenze poste dall’amministrazione delle dogane.
L’amministrazione delle dogane comunica tempestivamente al partner le modifiche del sistema. Questi deve attuarle entro il termine prestabilito.
Art. 15 Costi
Il partner della dogana si assume in particolare i costi per:
l’acquisto e l’esercizio della sua infrastruttura informatica;
l’allacciamento e l’esercizio delle linee per la trasmissione dei dati al computer della dogana.
Sezione 3 Procedura di dichiarazione all’importazione monofase
Art. 16 Richiesta di sdoganamento
Il partner della dogana rileva i dati della dichiarazione mediante la procedura elettronica. Prima di trasmetterli, ne controlla la completezza e la coerenza (controllo della plausibilità).
La richiesta di sdoganamento può essere presentata prima che la merce sia giunta all’ufficio doganale (dichiarazione anticipata). L’amministrazione delle dogane fissa le condizioni nel singolo caso.
Art. 17 Controllo ampliato della plausibilità
Il computer della dogana esegue un controllo ampliato della plausibilità.
Se rileva un errore nella dichiarazione, la respinge. Il partner della dogana trasmette una dichiarazione rettificata.
Le dichiarazioni che il computer accetta senza contestazioni sono considerate accettate ai sensi dell’articolo 35 LD. Sono vincolanti per il partner della dogana anche in caso di contraddizioni rispetto ai documenti di scorta.
Art. 18 Selezione
Il computer della dogana esegue una selezione dopo aver accettato la dichiarazione. Trasmette al partner la data dell’accettazione della dichiarazione, il numero del certificato doganale, il risultato della selezione e le aliquote di dazio.
Il partner della dogana stampa il bollettino di consegna e, se necessario, la lista d’importazione.
Art. 19 Procedura di sdoganamento
Se il risultato della selezione è «bloccato», il partner presenta all’ufficio doganale, entro il termine accordatogli, una lista d’importazione e i documenti di scorta necessari (per es. permessi, fatture, prove dell’origine) e tiene la merce a disposizione.
Se il risultato della selezione è «libero/con lista d’importazione», la merce è considerata liberata. Il partner presenta all’ufficio doganale, entro il termine accordatogli, una lista d’importazione e i documenti di scorta.
Se il risultato della selezione è «libero/senza lista d’importazione», la merce è considerata liberata. Il partner presenta all’ufficio doganale, al più tardi il giorno feriale successivo, eventuali prove dell’origine e documenti di transito.
Le prove dell’origine devono recare il numero del certificato doganale. Il partner deve conservarle per tre anni.
Art. 20 Rettificazione a posteriori della dichiarazione
Se al più tardi all’atto della consegna della lista d’importazione il partner chiede la rettifica di una dichiarazione accettata e l’ufficio doganale ritiene che la domanda sia motivata, la stessa può essere accolta. L’ufficio doganale può esigere che una domanda verbale venga motivata per iscritto.
Per effetto della rettificazione la dichiarazione non deve far riferimento a merci diverse da quelle originariamente dichiarate.
Art. 21 Liberazione dell’invio
Se gli invii sono stati liberati, il bollettino di consegna stampato dal partner della dogana autorizza ad asportare la merce.
Se gli invii sono bloccati, il bollettino di consegna recante il bollo doganale autorizza ad asportare la merce. Rimangono riservate le disposizioni concernenti i destinatari autorizzati.
L’ufficio doganale può procedere a controlli del carico immediatamente prima dell’asportazione della merce.
Sezione 4 Procedura di dichiarazione all’importazione a due fasi
Art. 22
L’amministrazione delle dogane può accettare provvisoriamente una dichiarazione sommaria se l’andamento del servizio lo richiede e la sicurezza doganale è garantita. Ne determina il tenore e la forma.
I rimanenti dati necessari per lo sdoganamento vanno trasmessi al computer della dogana entro il termine fissato dall’amministrazione delle dogane.
Le due dichiarazioni parziali sono vincolanti per il loro estensore.
La dichiarazione sommaria non è ammessa per le merci che soggiacciono a particolari prescrizioni d’importazione.
Sezione 5 Procedura di dichiarazione all’esportazione monofase
Art. 23
Alla procedura di dichiarazione all’esportazione monofase sono applicabili per analogia gli articoli 16-21.
Sezione 6 Procedura di dichiarazione all’esportazione a due fasi con lista di carico
Art. 24 Condizione
La procedura di dichiarazione all’esportazione a due fasi con lista di carico è ammessa solo per le esportazioni effettuate dagli speditori autorizzati ai sensi dell’ordinanza del 13 gennaio 19932 concernente la procedura doganale applicabile agli speditori e ai destinatari autorizzati.
Art. 25 Dichiarazione con lista di carico
Il partner della dogana redige la dichiarazione d’esportazione vincolante sotto forma di una lista di carico. Quest’ultima deve recare i dati richiesti dall’amministrazione delle dogane e vale quale dichiarazione secondo l’articolo 31 LD. La dichiarazione è accettata all’atto della sua consegna all’ufficio doganale.
Art. 26 Obbligo del permesso
Il partner della dogana appone sulla dichiarazione d’esportazione una nota relativa a eventuali assoggettamenti a permessi, il numero di permesso e, se del caso, l’annotazione «ammesso senza permesso».
Art. 27 Controllo della lista di carico e liberazione della merce
L’ufficio doganale controlla la lista di carico e decide circa il controllo del carico, la visita della merce o la sua liberazione.
La lista di carico accettata funge da bollettino di consegna per l’asportazione della merce.
Art. 28 Completamento della dichiarazione.
Il partner trasmette al computer della dogana i dati completi della dichiarazione al più tardi il primo giorno feriale successivo all’asportazione della merce. Rimangono riservate le disposizioni per la procedura di cui all’articolo 31.
I dati della lista di carico non possono più essere modificati.
Art. 29 Lista d’esportazione, documenti di scorta
Se gli invii sono bloccati, il partner redige la lista d’esportazione e la consegna all’ufficio doganale entro il termine fissato da quest’ultimo.
Unitamente alla lista d’esportazione consegna all’ufficio doganale la documentazione necessaria per lo sdoganamento.
Art. 30 Controllo della dichiarazione
L’ufficio doganale può controllare a titolo di sondaggio se la dichiarazione è completa e corrispondente alla lista di carico.
Può richiedere documenti suppletivi.
Sezione 7 Procedura semplificata all’esportazione
Art. 31
L’amministrazione delle dogane può concedere all’esportatore il permesso di stendere dichiarazioni d’esportazione semplificate e di far capo alla procedura semplificata per l’emissione di prove dell’origine, sempre che la sicurezza doganale sia garantita.
È considerato esportatore chiunque invia merci all’estero per conto proprio o per conto di un acquirente domiciliato all’estero.
L’amministrazione delle dogane comunica a ogni esportatore l’ufficio doganale competente per i controlli. È autorizzata a eseguire controlli nell’azienda dell’esportatore.
L’articolo 26 è applicabile per analogia.
Sezione 8 Utilizzo dei dati trasmessi elettronicamente
Art. 32 Utilizzo dei dati delle dichiarazioni memorizzati
Dopo la trasmissione al computer della dogana, i dati delle dichiarazioni memorizzati presso il partner possono essere modificati o completati solo per ordine dell’ufficio doganale.
Art. 33 Trasmissione di dati
L’amministrazione delle dogane può trasmettere i dati che permettono di ricavare informazioni in merito a determinate persone solo:
ai fini dell’adempimento di compiti legali, a servizi della Confederazione, dei Cantoni e di organizzazioni parastatali,
nell’ambito di accordi internazionali, a servizi esteri.
Sezione 9 Entrata in vigore
Art. 34
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1999.
3 febbraio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.