RU 1999 1308
Legge federale
sull’imposta federale diretta
(LIFD)
Modifica del 9 ottobre 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 4 maggio 19981; visto il parere del Consiglio federale del 9 settembre 19982,
decreta:
I
La legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta è modificata come segue:
Art. 218 Cambiamento delle basi temporali
Il reddito lavorativo delle persone fisiche per il primo periodo fiscale (n) dopo il cambiamento delle basi temporali secondo l’articolo 41 viene assoggettato secondo il nuovo diritto.
I proventi straordinari conseguiti negli anni n-1 e n-2 o in un esercizio che si è concluso in uno di questi anni soggiacciono per l’anno fiscale in cui sono stati realizzati a un’imposta annua intera all’aliquota applicabile unicamente per questi proventi; sono fatti salvi gli articoli 37 e 38. Le deduzioni sociali secondo l’articolo 35 non sono accordate. Le spese in relazione diretta con il conseguimento dei proventi straordinari possono essere dedotte.
Per proventi straordinari s’intendono segnatamente le prestazioni in capitale, i redditi aperiodici della sostanza, i proventi da lotterie nonché, in applicazione analogica dell’articolo 206 capoverso3, i proventi straordinari di un’attività lucrativa indipendente.
Le spese straordinarie sostenute mediamente negli anni n-1 e n-2 sono pure deducibili. Il Cantone cui compete la tassazione decide se la deduzione è ammessa:
dal reddito imponibile su cui si basa il periodo fiscale n-1/n-2; le tassazioni già passate in giudicato sono rivedute a favore del contribuente; oppure
dal reddito imponibile su cui si basano i periodi fiscali n e n+1.
Per spese straordinarie s’intendono: