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Ordinanza sull’istruzione fuori del servizio nelle società militari

AS 1999 1323 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 7 dic 1998

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/1999-1323/it/ordinanza-sull-istruzione-fuori-del-servizio-nelle-societa-militari

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare (RS 512.21)

Atto di base di: Ordinanza sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (RS 512.30)

RU 1999 1323

Ordinanza
sull’istruzione fuori del servizio nelle società militari
(OISAM)

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 62 capoverso3 della legge militare1,
ordina:

Footnotes

  1. [3] RS 210
  2. [1] RS 510.10

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza è applicabile all’istruzione e al perfezionamento volontari fuori del servizio sostenuti dalla Confederazione in Svizzera e all’estero (istruzione volontaria).

L’istruzione volontaria comprende:

  1. l’istruzione militare fuori del servizio e le relative gare tecniche;

  2. lo sport militare fuori del servizio.

L’istruzione volontaria ha luogo nelle società militari e nelle associazioni militari mantello riconosciute dalla Confederazione. Nel caso delle associazioni mantello, l’istruzione si svolge principalmente nelle loro società e sezioni.

Art. 2 Scopo

L’istruzione volontaria deve rispondere alle esigenze dell’esercito e adempie, nell’interesse della difesa nazionale, i seguenti scopi:

  1. mantenere le conoscenze di base e le conoscenze tecniche militari;

  2. istruire e perfezionare la truppa e i quadri;

  3. promuovere le attitudini fisiche personali.

Nell’ambito dell’istruzione secondo il capoverso1, devono essere segnatamente incoraggiati l’idea di milizia, la camerateria e lo spirito di corpo.

Art. 3 Obbligo dell’autorizzazione

L’istruzione volontaria è sostenuta soltanto nella misura in cui è stata autorizzata.

RS 512.30

L’autorità che rilascia le autorizzazioni è l’Aggruppamento delle Forze terrestri. Il capo delle Forze terrestri disciplina i particolari.

Sezione 2 Riconoscimento e compiti

Art. 4 Società militari e associazioni militari mantello

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) riconosce un’organizzazione come associazione militare mantello, se:

  1. ha la forma giuridica di un’associazione (art. 60 e segg. del Codice civile svizzero2;

  2. lo scopo dell’associazione soddisfa le esigenze della presente ordinanza;

  3. dispone di una struttura organizzativa che copre l’intera Svizzera;

  4. fornisce prestazioni essenziali a favore delle sue società o sezioni;

  5. dispone di un numero sufficiente di membri.

Le associazioni militari mantello riconosciute (associazioni mantello) coordinano le attività svolte nelle loro società o sezioni nell’ambito:

  1. dell’istruzione e del perfezionamento;

  2. di manifestazioni e gare.

Il DDPS può parimenti riconoscere società il cui scopo è conforme alle esigenze della presente ordinanza.

Footnotes

  1. [2] RS 210

Art. 5 Organizzazione mantello delle società militari e delle associazioni militari mantello

Il DDPS riconosce un’associazione come organizzazione mantello delle società e delle associazioni mantello se:

  1. ha la forma giuridica di un’associazione (art. 60 e segg. del Codice civile svizzero3;

  2. è sostenuta dalla maggioranza delle società militari e delle associazioni militari mantello.

Tale associazione assume il coordinamento tra le società e le associazioni mantello che le sono affiliate nonché con il DDPS.

Sezione 3 Istruzione militare, gare tecniche e sport militare

Art. 6 Istruzione militare fuori del servizio

L’istruzione militare fuori del servizio si fonda sui punti principali dell’istruzione nell’esercito e comprende gli ambiti seguenti:

a. l’istruzione di base generale;

  1. l’istruzione al comando specifica alla funzione;

  2. l’istruzione tecnica e le gare tecniche.

Art. 7 Sport militare fuori del servizio

Lo sport militare fuori del servizio comprende segnatamente l’allenamento e le gare nelle discipline sportive militari invernali ed estive.

Art. 8 Diritto di partecipazione

Tutti i militari possono partecipare all’istruzione volontaria fuori del servizio sostenuta dalla Confederazione secondo l’articolo6 della presente ordinanza.

Nel caso in cui sussista un interesse pubblico, le Forze terrestri possono autorizzare gli ex militari a partecipare all’istruzione conformemente al capoverso1.

Anche gli ex militari possono partecipare alla direzione dell’istruzione per l’istruzione militare e allo sport fuori del servizio.

La partecipazione all’istruzione al comando e all’istruzione tecnica specifiche alla funzione secondo l’articolo6 lettere b e c della presente ordinanza può essere computata, come servizio d’istruzione, sul totale obbligatorio di giorni di servizio degli appuntati con funzione di sottufficiali e dei sottufficiali, per una durata massima di due giorni di corso. La partecipazione non dà diritto al soldo e all’indennità per perdita di guadagno. Le Forze terrestri disciplinano i particolari.

Footnotes

  1. [6] RS 512.21

Sezione 4 Istruzione dei direttori dell’istruzione

Art. 9 Ammissione

Possono essere istruiti come direttori dell’istruzione i membri di società e associazioni, sempre che facciano parte dell’esercito e, se possibile, svolgano già una funzione di quadro militare.

Art. 10 Obiettivo dell’istruzione

L’istruzione abilita i futuri direttori dell’istruzione a dirigere l’istruzione e il perfezionamento militari nell’ambito delle attività secondo la presente ordinanza.

Nei pertinenti corsi dell’istruzione, ai partecipanti sono impartite le nozioni fondamentali in materia di condotta degli uomini, di tecnica di condotta, di metodica dell’istruzione e di tecnica organizzativa.

Art. 11 Competenza, corsi, computabilità

L’istruzione incombe alle Forze terrestri, che organizzano ogni anno corsi dei due livelli seguenti:

  1. corso I livello base durata 3-5 giorni;

  2. corso II livello complementare durata 1-2 giorni.

I partecipanti ai corsi ricevono il soldo e l’indennità per perdita di guadagno. Sul totale obbligatorio di giorni di servizio possono essere computati come servizio d’istruzione sette giorni di corso al massimo. I giorni di servizio sono iscritti nel libretto di servizio.

Sezione 5 Prestazioni della Confederazione

Art. 12 Materiale, infrastruttura e personale specializzato per l’istruzione

Nei limiti delle sue possibilità, il DDPS mette a disposizione, di regola gratuitamente, il materiale, l’infrastruttura e il personale specializzato necessari per l’istruzione.

Art. 13 Indennità finanziaria

L’organizzazione e lo svolgimento dell’istruzione volontaria autorizzata conformemente all’articolo3 della presente ordinanza sono indennizzati annualmente dalla Confederazione nei limiti dei crediti stanziati.

Le indennità sono versate alle associazioni mantello riconosciute. Le società riconosciute che non dipendono da alcuna associazione mantello sono indennizzate direttamente.

Il DDPS determina l’aliquota delle indennità per:

  1. le spese amministrative;

  2. le spese per l’istruzione e le gare, compresi gli allenamenti;

  3. i membri della direzione dell’istruzione.

Le indennità sono calcolate come segue:

  1. per il capoverso3 lettera a, secondo il numero: 1. di membri delle società e delle associazioni mantello riconosciute; 2. di sezioni e società affiliate all’associazione mantello riconosciuta;

  2. per il capoverso3 lettera b, secondo il numero di militari che partecipano all’istruzione e alle gare;

  3. per il capoverso3 lettera c, secondo il numero di persone impiegate per la direzione dell’istruzione.

Art. 14 Spese di allacciamento e di utilizzazione

Se, nell’ambito di un’attività d’istruzione autorizzata, devono essere pagate tasse pubbliche alle quali anche la truppa sarebbe soggetta per la medesima prestazione, tali tasse possono essere assunte, a richiesta, dal servizio contabile del DDPS incaricato parimenti del rimborso delle tasse alla truppa.

Art. 15 Materiale privato

Per il materiale privato impiegato non è versata alcuna indennità. La Confederazione non si assume alcuna responsabilità in caso di perdita di materiale privato nonché per la sostituzione o la riparazione di oggetti privati dell’equipaggiamento sportivo e di gara.

Art. 16 Esclusione dalla franchigia di porto

Le società militari, le associazioni militari mantello e i loro membri non hanno diritto alla franchigia di porto.

Sezione 6 Assicurazioni

Art. 17 Assicurazione militare

Tutti gli aventi diritto conformemente all’articolo 8, che partecipano a un’attività fuori del servizio autorizzata, sono assicurati presso l’assicurazione militare contro le conseguenze di danni alla salute.

Art. 18 Assicurazione infortuni e di responsabilità civile

Chi organizza un’istruzione fuori del servizio conformemente alla presente ordinanza deve, se sussiste un rischio d’infortunio o di responsabilità civile, assicurarsi come segue:

  1. contro gli infortuni di persone non assicurate presso l’assicurazione militare;

  2. contro le pretese di responsabilità civile.

Sezione 7 Misure amministrative

Art. 19 Misure contro le società, le assicurazioni mantello e i loro membri

Il DDPS può revocare il riconoscimento alle società e alle associazioni mantello, riconosciute conformemente all’articolo4 della presente ordinanza, che non si sottomettono alle prescrizioni della presente ordinanza o alle disposizioni dell’autorità di vigilanza.

Il Gruppo della condotta dell’istruzione delle Forze terrestri può prendere ulteriori misure nei confronti delle società, delle associazioni mantello e delle società e sezioni loro appartenenti che si oppongono alle istruzioni o la cui direzione amministrativa o tecnica, a più riprese, ha dovuto essere oggetto di reclami. Esso può:

  1. trattenere o revocare le prestazioni della Confederazione;

  2. consegnare il materiale soltanto dietro previo deposito di denaro;

  3. fornire le munizioni soltanto contro pagamento anticipato.

Footnotes

  1. [4] RS 172.021

Art. 20 Misure contro l’organizzazione mantello

Il DDPS può revocare il riconoscimento all’organizzazione mantello secondo l’articolo5 della presente ordinanza, se quest’ultima non si attiene alle prescrizioni della presente ordinanza.

Footnotes

  1. [5] RS 510.301

Sezione 8 Vie legali

Art. 21 Controversie di natura non patrimoniale

Contro le decisioni di natura non patrimoniale della Sezione dell’istruzione fuori del servizio e dello sport militare fondate sulla presente ordinanza è possibile interporre ricorso al capo delle Forze terrestri entro 30 giorni dalla notificazione.

La decisione su ricorso del capo delle Forze terrestri può essere impugnata dinanzi al DDPS entro 30 giorni dalla notificazione.

Sono applicabili le disposizioni della legge federale sulla procedura amministra-

Art. 22 Controversie di natura patrimoniale

Il Gruppo della condotta dell’istruzione delle Forze terrestri decide sulle pretese contestate di natura patrimoniale della Confederazione o contro la Confederazione concernenti l’istruzione fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello (art. 168 cpv.1 lett. g n. 1 dell’ordinanza del 29 novembre 19955 concernente l’amministrazione dell’esercito).

Contro le decisioni di prima istanza può essere interposto ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso del DDPS entro 30 giorni dalla notificazione.

La decisione della Commissione di ricorso del DDPS sottostà al ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Sezione 9 Disposizioni finali

Art. 23 Esecuzione

Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza. Esso disciplina i dettagli tecnici.

Art. 24 Diritto vigente: modifica

L’ordinanza del 31 agosto 19946 concernente i servizi d’istruzione è modificata come segue:

Art. 27 cpv.1 lett. m

Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare compiono, come servizi di perfezionamento della truppa, a seconda del grado e della funzione:

m. corsi per direttori dell’istruzione fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello.

Appendice 1, colonna «Servizi d’istruzione supplementare» (SIS) Completare con „Corso per direttori dell’istruzione fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello (C direttori istr fuori del S)“.

Appendice 2 «Definizioni concernenti l’obbligo di prestare servizio militare» Completare con: «Corso per direttori dell’istruzione (C direttori istr) Serve alla formazione di direttori dell’istruzione per l’istruzione volontaria fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello».

Appendice 3, posizione «Forze terrestri» dopo «Corso per specialisti del SPP» Completare con:

Competenza Denominazione Durata Partecipanti Ritmo/turno Attribuzione/Com del servizio d’istruzione (in giorni) puto Servizi speciali Forze Corso d’istruzione militari che vengono secondo le Sono stabiliti terrestri per direttori istruiti come direttori necessità e autorizzati, dell’istruzione: dell’istruzione per di volta in corso I 3-5 l’istruzione fuori del volta, su (livello di base) servizio delle società proposta delle corso II 1-2 militari e delle Forze terrestri (livello associazioni militari nell’appendice complementare) mantello annuale che completa il PPS

Art. 25 Disposizioni transitorie

Fino al 31 dicembre 2001, le persone prosciolte dagli obblighi militari il 31 dicembre 1993 o più tardi sono equiparate ai militari per quanto concerne l’indennità finanziaria conformemente all’articolo 13.

Le procedure in sospeso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono trattate secondo il nuovo diritto.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin