Fonte

RU 1999 1341

Decreto federale
concernente un articolo costituzionale sulla medicina
dei trapianti

del 26 giugno 19981

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 24decies

La Confederazione emana prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule. Provvede in tale ambito alla protezione della dignità umana, della personalità e della salute.

Stabilisce in particolare criteri affinché l’attribuzione degli organi sia equa.

La donazione di organi, tessuti e cellule umane è gratuita. Il commercio di organi umani è vietato.

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

La presente modifica costituzionale è stata accettata dal popolo e dai Cantoni il 7 febbraio 19992.

Conformemente all’articolo 15 capoverso3 della legge federale sui diritti politici3, essa è entrata in vigore il 7 febbraio 1999.

23 marzo 1999 Cancelleria federale