RU 1999 1341
Decreto federale
concernente un articolo costituzionale sulla medicina
dei trapianti
del 26 giugno 19981
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 24decies
La Confederazione emana prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule. Provvede in tale ambito alla protezione della dignità umana, della personalità e della salute.
Stabilisce in particolare criteri affinché l’attribuzione degli organi sia equa.
La donazione di organi, tessuti e cellule umane è gratuita. Il commercio di organi umani è vietato.
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore
La presente modifica costituzionale è stata accettata dal popolo e dai Cantoni il 7 febbraio 19992.
Conformemente all’articolo 15 capoverso3 della legge federale sui diritti politici3, essa è entrata in vigore il 7 febbraio 1999.
23 marzo 1999 Cancelleria federale