Fonte

RU 1999 1347

Legge sulle epizoozie
(LFE)

Modifica del 26 giugno 1998

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 19961,
decreta:

I

La legge sulle epizoozie del 1° luglio 19662 è modificata come segue:

Art. 3, frase introduttiva

I Cantoni organizzano direttamente il servizio cantonale e locale di polizia delle epizoozie, fatti salvi gli articoli 5 e 6 e le seguenti disposizioni: …

Art. 4

Ispettore del I Cantoni possono suddividere il loro territorio in circondari di ispebestiame zione del bestiame e designare ispettori del bestiame.

Art. 13

Controllo del 1 Il traffico di animali sottostà al controllo di polizia epizootica. traffico di animali 2 Il detentore di animali ha l’obbligo di informare gli organi incaricati dell’esecuzione delle normative sulle epizoozie, sulle derrate alimentari e sull’agricoltura in merito alla provenienza e alla destinazione degli animali.

Art. 14

Identificazione e 1 Ogni animale della specie bovina, ovina, caprina e suina è contrasseregistrazione gnato e registrato.

La Confederazione tiene un registro di tutte le aziende in cui sono detenuti animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, fondato sui dati forniti dai Cantoni.

Il detentore tiene un registro degli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina presenti nella sua azienda. In esso sono indicati tutti i cambiamenti degli effettivi nonché tutte le inseminazioni naturali e artificiali.

Il Consiglio federale disciplina la tenuta del registro e l’identificazione degli animali. Può prevedere deroghe all’obbligo di identificazione e registrazione degli animali.

Art. 15

Certificato d’ac- 1 Per ogni animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina che lacompagnamento scia l’azienda, il detentore emette un certificato d’accompagnamento. Tale certificato segue lo spostamento dell’animale ed è consegnato al nuovo detentore. In caso di trasporto, su mercati e in esposizioni, il certificato d’accompagnamento va esibito, su richiesta, agli organi incaricati dell’esecuzione della legislazione sulle epizoozie, le derrate alimentari e l’agricoltura. Nei macelli va consegnato al controllore delle carni.

Il Consiglio federale disciplina il contenuto e la forma del certificato d’accompagnamento. Può prevedere ch’esso:

  1. sia rilasciato da un servizio designato dal Cantone nelle regioni con un elevato rischio di epizoozia;

  2. in taluni casi non sia emesso o non debba seguire lo spostamento dell’animale.

Art. 15a

Banca dati 1 Il traffico degli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina centrale dev’essere registrato in una banca dati centrale.

I detentori di animali sono tenuti ad annunciare al servizio designato dal Cantone tutti gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi.

La Confederazione può gestire autonomamente la baca dati o affidarne la gestione a terzi.

Il Consiglio federale stabilisce le esigenze quanto al contenuto, al funzionamento e ai requisiti della banca dati e disciplina le condizioni d’accesso ai dati e l’utilizzazione degli stessi.

Art. 15b

Costi della 1 I costi di identificazione e di registrazione degli animali sono a caribanca dati co dei rispettivi detentori.

I costi di creazione della banca dati centrale sono a carico della Confederazione. I costi d’esercizio sono di regola coperti dagli emolumenti versati dai detentori di animali. Il Consiglio federale stabilisce l’importo degli emolumenti.

Art. 16

Estensione del Il Consiglio federale può estendere il campo d’applicazione delle precampo d’appli- scrizioni di cui agli articoli 14 e 15 ad animali di altre specie qualora cazione delle prescrizioni in questi rappresentino un pericolo di trasmissione di epizoozie o qualomateria di con- ra occorra comprovare la provenienza di derrate alimentari di origine trollo animale.

Art. 17 cpv.1

Abrogato

Art. 18 cpv.3

Per le mostre locali, il Consiglio federale può consentire deroghe alle disposizioni dei capoversi1 e 2 e dell’articolo 15, nonché estendere la sorveglianza veterinaria e di polizia sui mercati o esposizioni ad altre specie animali, qualora queste costituiscano un rischio di trasmissione di epizoozie.

Art. 26 e 28

Abrogati

Art. 48 cpv.1

Chiunque violi intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso2, 14 capoversi1 e 3, 15 capoverso1, 15a capoverso2, 18 capoversi1 e 2, 21 o 23 o le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione di tali o di altre disposizioni della presente legge o di una relativa decisione emessa sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, per quanto non sia adempita la fattispecie di cui all’articolo 47, è punito con la multa sino a 2000 franchi.

Art. 56 cpv.3

Abrogato

II

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 26 giugno 1998 Consiglio degli Stati, 26 giugno 1998 Il presidente: Leuenberger Il presidente: Zimmerli Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 15 ottobre 19983.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1999.

15 marzo 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin