RU 1999 1414
Ordinanza
sull’esame svizzero di maturità
del 7 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 39 capoverso2 della legge federale del 4 ottobre 19911 sui politecnici federali; visto l’articolo6 lettera b della legge federale del 19 dicembre 18772 sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera; in applicazione degli articoli6 e 7 dell’Accordo amministrativo del 16 gennaio e 15 febbraio 19953 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) concernente il riconoscimento degli attestati di maturità,
ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Principio
La presente ordinanza disciplina l’esame svizzero di maturità la cui riuscita conferisce l’attestato liceale di maturità.
L’attestato di maturità rilasciato secondo la presente ordinanza è equivalente agli attestati cantonali riconosciuti in base all’ordinanza del 15 febbraio 19954 sulla maturità (ORM) e al regolamento della CDPE del 16 gennaio 1995 sul riconoscimento degli attestati liceali di maturità.
Art. 2 Competenze
La Commissione svizzera di maturità (Commissione) è responsabile dello svolgimento dell’esame.
L’Ufficio federale dell’educazione e della scienza (Ufficio federale) funge da segretariato ed è responsabile della direzione amministrativa.
RS 413.12
Capitolo 2 Disposizioni speciali
Sezione 1 Sessioni d’esame, iscrizione e condizioni d’ammissione
Art. 3 Sessioni d’esame
Le sessioni d’esame si svolgono ogni anno in primavera e in autunno nella Svizzera tedesca e nella Svizzera francese, in estate e in inverno nella Svizzera italiana. Le sedi e le date sono pubblicate nel Foglio federale.
Art. 4 Iscrizione
La domanda d’iscrizione deve essere indirizzata all’Ufficio federale, corredata dei documenti seguenti:
modulo d’iscrizione;
modulo con le generalità del candidato;
ultima pagella rilasciata da una scuola di maturità, se gli attestati di maturità conferiti da quest’ultima sono riconosciuti in virtù dell’ORM5;
attestato comprovante le note ottenute dal candidato in esami anteriormente sostenuti davanti alla Commissione;
modulo che informa sui campi speciali di studio;
lavoro di maturità di cui nell’articolo 15;
ricevuta comprovante il pagamento della tassa d’iscrizione.
Per le indicazioni secondo il capoverso1 lettere a, b, d ed e devono essere utilizzati i moduli dell’Ufficio federale.
Art. 5 Ammissione
Se dai documenti d’iscrizione risulta che le condizioni per l’ammissione sono rispettate, l’Ufficio federale ne informa il candidato per iscritto, comunicandogli la sede e la data degli esami, nonché il termine di pagamento della tassa d’esame e quello di un eventuale ritiro.
Art. 6 Cause d’impedimento
È ammesso agli esami completi o ai secondi esami parziali (art. 20) soltanto chi compie almeno i 18 anni nell’anno in cui si tengono gli esami. Per motivi speciali (p. es. arrivo dall’estero dove vige un diverso sistema scolastico) un candidato più giovane può essere ammesso con l’autorizzazione dell’Ufficio federale.
Art. 7 Tassa d’iscrizione e d’esame
Le tasse d’iscrizione e d’esame sono regolate dall’ordinanza del 4 febbraio 19706 sulle tasse e indennità per gli esami federali di maturità.
La tassa d’iscrizione è versata al momento dell’iscrizione, la tassa d’esame entro il termine indicato dall’Ufficio federale.
Sezione 2 Esame e attestato di maturità
Art. 8 Scopo dell’esame
L’esame deve permettere di accertare se il candidato possiede la maturità necessaria agli studi universitari.
La maturità necessaria agli studi universitari presuppone:
solide conoscenze fondamentali del livello secondario II;
la padronanza di una lingua nazionale e buone conoscenze di altre lingue nazionali o straniere; la capacità di esprimersi con chiarezza, precisione e sensibilità e di apprezzare le ricchezze e le particolarità culturali di cui una lingua è il vettore;
apertura intellettuale, una capacità di giudizio indipendente, intelligenza pronunciata, sensibilità etica ed estetica;
una certa familiarità con la metodologia scientifica, il ragionamento logico e l’astrazione, nonché pensiero intuitivo analogico e contestuale;
la capacità di situarsi nell’ambiente naturale, sociale e culturale, nelle sue dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche;
la capacità di dialogare e un atteggiamento critico e aperto nei confronti della comunicazione e dell’informazione.
Art. 9 Obiettivi e programmi
Gli obiettivi e i programmi delle diverse materie si fondano sul Piano quadro di studi svizzero della CDPE.
Essi sono contenuti nelle direttive (art. 10).
Art. 10 Direttive
La Commissione emana, a complemento della presente ordinanza, direttive per gli esami nella Svizzera tedesca, francese e italiana. Esse contengono:
precisazioni sulle condizioni di ammissione e i termini di iscrizione;
gli obiettivi e i programmi delle singole materie;
le procedure d’esame e i criteri di valutazione;
gli obiettivi, i criteri e le procedure di valutazione del lavoro di maturità;
la lista delle opere letterarie da scegliere;
la lista degli strumenti di lavoro e delle opere autorizzati agli esami.
Le direttive sottostanno all’approvazione del Dipartimento federale dell’interno.
Art. 11 Direzione degli esami
Gli esami sono diretti da un membro della Commissione (presidente della sessione).
Il presidente della sessione rappresenta la Commissione nella procedura d’esame e prende tutte le disposizioni necessarie allo svolgimento degli esami, a meno che non siano riservate ad altri organi. Designa gli esperti e gli esaminatori nonché i redattori dei temi scritti d’esame. Provvede affinché una procedura uniforme sia applicata nella valutazione delle prestazioni dei candidati.
I presidenti delle sessioni si riuniscono periodicamente fra di loro e con gli ambienti interessati. Con l’aiuto dei responsabili della materia provvedono all’armonizzazione dei temi d’esame e delle esigenze. Propongono alla Commissione modifiche e adeguamenti delle direttive.
Art. 12 Esaminatori ed esperti
Gli esaminatori correggono gli elaborati scritti di esame. Preparano, conducono e valutano gli esami orali.
Gli esperti assistono agli esami orali delle diverse materie e prendono conoscenza delle prestazioni scritte. Procedono a una valutazione globale dei candidati in base ai risultati degli esami orali e scritti.
Art. 13 Accesso all’esame
L’accesso di terzi agli esami è subordinato all’autorizzazione della direzione della sessione.
Art. 14 Materie e combinazione delle materie
Conformemente all’articolo9 capoverso 1 ORM7, l’esame comprende nove materie, ossia sette materie fondamentali, un’opzione specifica e un’opzione complementare.
Le sette materie fondamentali sono:
la prima lingua (italiano, francese o tedesco);
una seconda lingua nazionale (italiano, francese o tedesco);
una terza lingua (italiano, francese, tedesco, inglese, latino o greco);
la matematica;
le scienze sperimentali (biologia, chimica e fisica);
le scienze umane e sociali (storia, geografia, introduzione all’economia e al diritto);
le arti visive o la musica.
L’opzione specifica è scelta tra le materie o gruppi di materie seguenti:
lingue antiche (latino o greco);
una lingua moderna (una terza lingua nazionale, l’inglese, lo spagnolo o il russo);
fisica e applicazioni della matematica;
biologia e chimica;
economia e diritto;
filosofia/pedagogia/psicologia;
arti visive;
musica.
L’opzione complementare è scelta tra le materie seguenti:
fisica;
chimica;
biologia;
applicazioni della matematica;
storia;
geografia;
filosofia;
economia e diritto;
pedagogia/psicologia;
arti visive;
musica;
sport.
Una lingua scelta come materia fondamentale non può essere scelta contemporaneamente come opzione specifica. È pure escluso che la stessa materia sia scelta come opzione specifica e opzione complementare. La scelta delle arti visive o della musica come opzione specifica esclude quella della musica o delle arti visive come opzione complementare; una stessa materia tra queste due non può inoltre essere scelta come materia fondamentale e opzione complementare.
In una materia fondamentale l’esame si svolge a un livello di competenza superiore. Il candidato sceglie a tal fine una materia del gruppo seconda lingua nazionale, terza lingua e matematica.
Il candidato sceglie la combinazione delle materie rispettando le condizioni summenzionate e tenendo conto delle materie ammesse nelle direttive.
Art. 15 Lavoro scritto di maturità
Prima di iscriversi all’esame, il candidato redige personalmente un lavoro autonomo di una certa importanza.
Questo lavoro è valutato nel quadro dell’esame.
Gli obiettivi, i criteri e le procedure di valutazione sono precisati nelle direttive.
Art. 16 Romancio
Il candidato può domandare, al momento dell’iscrizione, che il romancio e la lingua d’esame siano considerati, assieme, prima lingua.
Entrambe le materie sono oggetto di un esame scritto e di un esame orale e determinano in parti uguali la nota nella prima lingua.
Art. 17 Maturità bilingue
Il candidato ha la possibilità di ottenere un attestato con la menzione “maturità bilingue” se presenta due materie d’esame in una seconda lingua. Sceglie a questo scopo:
la materia fondamentale scienze sperimentali e l’opzione complementare;
la materia fondamentale scienze umane e sociali nonché l’opzione complementare, o
l’opzione specifica e quella complementare, sempreché la prima non sia essa stessa una lingua.
La seconda lingua dell’esame a tenore del capoverso1 può essere scelta tra le lingue nazionali italiano, francese e tedesco. L’Ufficio federale può parimenti autorizzare la scelta dell’inglese.
Il genere di esami può essere adattato dalla Commissione alle esigenze della maturità bilingue.
Art. 18 Genere di esami
Gli esami nelle materie fondamentali prima lingua, seconda lingua nazionale, terza lingua e matematica e nell’opzione specifica sono scritti e orali.
Gli esami nelle materie fondamentali scienze sperimentali nonché scienze umane e sociali sono scritti.
Nell’opzione complementare l’esame è orale.
Nella materia arti visive gli esami sono scritti e pratici. Se tale materia è opzione specifica, vi è anche un esame orale. Gli esami di musica comprendono un’interpretazione strumentale o vocale e una prova orale. Se tale materia è opzione specifica, vi è anche un esame scritto.
Le materie raggruppate e valutate con un’unica nota sull’attestato sono esaminate congiuntamente.
Art. 19 Durata, procedura e criteri di valutazione, strumenti di lavoro
La durata degli esami scritti e orali, la procedura e i criteri di valutazione, nonché gli strumenti di lavoro autorizzati e le opere letterarie da scegliere sono precisati nelle direttive.
Art. 20 Esame completo ed esame parziale
A scelta del candidato, l’esame può essere sostenuto in una sola sessione (esame completo) o ripartito in due sessioni (esame parziale).
Nel secondo caso, il candidato comincia presentandosi al primo esame parziale.
Il primo esame parziale verte sulle materie fondamentali seconda lingua nazionale o terza lingua, scienze sperimentali, scienze umane e sociali, arti visive o musica.
Il secondo esame parziale verte sulle materie fondamentali prima lingua, seconda lingua nazionale o terza lingua, matematica, nonché sull’opzione specifica e sull’opzione complementare.
Art. 21 Note, loro ponderazione e totale dei punti
Le prestazioni in ognuna delle nove materie sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è6, la peggiore1; le note al di sotto di4 indicano prestazioni insufficienti.
Ogni nota degli esami orali è attribuita congiuntamente dall’esperto e dall’esaminatore. Nelle discipline sottoposte a parecchi tipi di esami, la nota finale è la media, arrotondata se necessario.
Il totale dei punti è dato dalla somma ponderata delle note nelle nove materie. Le note nelle materie seconda lingua nazionale, terza lingua, matematica, arti visive, musica e nell’opzione complementare contano il doppio. Le note nelle materie prima lingua, scienze sperimentali, scienze umane e sociali, nell’opzione specifica e nella materia fondamentale implicante un livello di competenza superiore contano il triplo.
Art. 22 Superamento dell’esame
L’esame è superato se il candidato;
ha ottenuto un totale di almeno 115 punti, o
ha ottenuto tra 92 e 114,5 punti, non ha note insufficienti in più di tre materie e la somma degli scarti di punto in rapporto a4 in queste discipline è inferiore o uguale a7.
L’esame non è superato se il candidato:
non adempie le condizioni del capoverso1;
non si è presentato agli esami senza fornire tempestivamente ragioni fondate;
si è servito di strumenti di lavoro non autorizzati o si è comportato in altro modo sleale;
senza autorizzazione, non continua entro un anno gli esami incominciati.
Art. 23 Sanzioni
Il candidato che porta seco o impiega strumenti di lavoro non autorizzati o si comporta in altro modo sleale è immediatamente escluso dalla sessione. L’esclusione gli è notificata dal presidente della sessione. In questo caso, l’esame è considerato non superato.
Nei casi particolarmente gravi, la Commissione può pronunciare l’esclusione per un tempo determinato.
Le disposizioni del presente articolo sono espressamente comunicate ai candidati prima dell’inizio degli esami.
Art. 24 Decisione sull’esame
L’esaminatore e l’esperto confermano per iscritto l’esattezza delle note attribuite.
Al termine degli esami parziali o dell’esame completo, le note sono ratificate dall’esperto e dal presidente della sessione. Inoltre, in ogni singolo caso si constata se l’esame è superato o no.
Il presidente della sessione proclama la maturità.
Art. 25 Attestato di maturità e comunicazione delle note
Il candidato che ha superato l’esame riceve un attestato di maturità. L’attestato comprende:
il cognome, il nome, il luogo di origine (per gli stranieri, il Paese di provenienza) e la data di nascita del titolare;
la data e la sede della sessione;
le note delle nove materie di maturità secondo l’articolo 14;
il titolo e la valutazione del lavoro di maturità;
se è il caso, la menzione “maturità bilingue”, con indicazione della seconda lingua;
le firme dei presidenti della Commissione e della sessione;
il riferimento alla presente ordinanza.
Le note del primo esame parziale e le note di esami non superati sono pure comunicati per iscritto all’interessato dal presidente della Commissione.
Art. 26 Ripetizione dell’esame
Il candidato ha diritto a due tentativi per ciascuna fase di esami parziali e per l’esame completo. Al secondo tentativo può cambiare l’opzione specifica e l’opzione complementare.
Il candidato che si ripresenta entro due anni dalla sessione in cui è stato respinto è dispensato dagli esami nelle materie in cui la prima volta ha ottenuto almeno la nota 5. Deve rifare gli esami nelle materie in cui non ha ottenuto almeno la nota4 e può scegliere di rifarli nelle materie in cui ha ottenuto la nota4 o 4,5. Conta l’ultima nota ottenuta.
In caso di ripetizione dell’esame, il candidato deve pagare di nuovo la tassa d’iscrizione e la tassa d’esame (art. 7).
Art. 27 Disposizioni d’eccezione
Nella misura in cui circostanze particolari lo esigano (p. es. nel caso di candidati andicappati), la Commissione può, su domanda debitamente motivata, accordare deroghe alle disposizioni della presente ordinanza. In ogni caso, lo scopo dell’esame secondo l’articolo8 deve essere rispettato.
Capitolo 3 Esami complementari
Art. 28
Nel quadro dell’esame svizzero di maturità, la Commissione può organizzare esami complementari, a destinazione, in particolare, di titolari di maturità estere o professionali.
Il genere e numero di materie da esaminare sono retti dai disciplinamenti speciali degli organi competenti.
Capitolo 4 Procedura di ricorso
Art. 29
Contro le decisioni della Commissione, il candidato può ricorrere al Dipartimento federale dell’interno.
Alla procedura di ricorso sono applicabili le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa8.
Capitolo 5 Disposizioni finali
Art. 30 Diritto previgente: abrogazione
L'ordinanza del 17 dicembre 19739 degli esami federali di maturità è abrogata.
Art. 31 Disposizioni transitorie
Agli esami di maturità fino al 31 dicembre 2002 si applica il diritto previgente.
Qualsiasi esame cominciato nelle condizioni definite dal diritto anteriore può essere terminato secondo questo diritto entro la fine del 2005.
La Commissione può introdurre progressivamente le opzioni specifiche e le opzioni complementari definite nell’articolo 14 capoversi3 e 4. Le materie offerte sono fissate nelle direttive.
Art. 32 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Cotti |
Il cancelliere della Confederazione, Couchepin |