RU 1999 1440
Ordinanza dell’UFAG
concernente l’importazione di burro
del 30 marzo 1999
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 42 capoversi1 e 3 della legge sull’agricoltura1,
ordina:
Art. 1 Attribuzione di quote di contingente doganale ai produttori di burro
Ai produttori di burro è assegnata una quota di 1000 tonnellate del contingente doganale parziale n. 07.41.
Sono attribuite quote di contingente doganale parziale ai produttori di burro che ritirano panna o burro da centri locali di valorizzazione al fine della fabbricazione di mescolanze di burro e burro disidratato.
Le quote di contingente doganale sono attribuite in funzione del quantitativo prodotto di mescolanze di burro e burro disidratato (prestazione all’interno del Paese).
Tutto il burro importato dev’essere trasformato in mescolanze di burro o in burro disidratato.
Art. 2 Attribuzione di quote di contingente doganale per il burro a fabbricanti di formaggio fuso
Ai fabbricanti di formaggio fuso è assegnata una quota di 100 tonnellate del contingente doganale parziale n. 07.41.
Le quote di contingente doganale sono attribuite in funzione del quantitativo di burro utilizzato per la fabbricazione di formaggio fuso (prestazione all’interno del Paese).
Tutto il burro importato dev’essere destinato alla fabbricazione di formaggio fuso.
Art. 3 Importazione di burro
Nel quadro del contingente doganale parziale n. 07.41 il burro può essere importato soltanto in grandi recipienti con una capacità di almeno 25 kg.
Art. 4 Periodo di calcolo della prestazione all’interno del Paese
La prestazione all’interno del Paese è calcolata in funzione della prestazione fornita all’interno del Paese tra il 14° e il 3° mese precedenti il periodo di contingentamento.
RS 916.357.1
Art. 5 Inoltro delle domande
Le domande vanno inoltrate entro il 30 novembre precedente l’inizio del periodo di contingentamento all’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale), indicando la prestazione fornita all’interno del Paese.
La notifica delle prestazioni all’interno del Pease può aver luogo attraverso l’organizzazione dei fabbricanti di burro.
Art. 6 Importazione di altre materie grasse del latte
Le quote del contingente doganale parziale n. 07.42 sono attribuite secondo l’ordine d’arrivo delle domande all’Ufficio federale.
Art. 7 Riscossione di dazi
Qualora non fossero rispettati gli oneri o le condizioni determinanti per l’autorizzazione dell’importazione all’aliquota di dazio del contingente, viene riscossa la differenza rispetto all’aliquota di dazio fuori del contingente.
Art. 8 Modifica del diritto vigente
L’allegato 4 cifra 4 del disciplinamento del mercato: latticini, numero 07.4 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agricole è modificato come segue:
Numero del contingente Prodotto Voce di tariffa Contingente doganale doganale (tonnellate) 07.4 Burro 07.41 – fresco, non salato 0405.1011 1100 – altro 0405.1091 07.42 altre materie grasse del latte 0405.9010 10
Art. 9 Disposizione transitoria
Le domande relative al 1999 vanno inoltrate entro il 31 maggio 1999 all’Ufficio federale, indicando la prestazione fornita all’interno del Paese.
Art. 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.
30 marzo 1999 Ufficio federale dell’agricoltura: Il direttore, Burger Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.