RU 1999 1523
Ordinanza sulle epizoozie
(OFE)
Modifica del 15 marzo 1999
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:
Sostituzione di un termine Negli articoli 84-87, 92, 100, 101, 103, 110, 123, 124, 137, 155, 163, 192 e 257, il termine «azienda» è sostituito con «effettivo».
Art. 86 cpv.2, 100, 123 cpv.1 e 3, 124 cpv.3, 137, 257
Art. 6 lett. t
I termini qui appresso sono definiti come segue:
t. animali ad unghia fessa: animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina compresi i bufali, nonché selvaggina dell’ordine degli artiodattili, tenuta in parchi, ad eccezione degli animali da zoo;
Titolo prima dell’art.7
Sezione 1 Registrazione, identificazione e traffico di animali
Art. 7 Registrazione
I Cantoni iscrivono in un registro tutte le aziende nelle quali sono detenuti animali ad unghia fessa. Rientrano in queste aziende anche:
i singoli effettivi di una stessa azienda che non si trovano nel medesimo Comune;
le aziende d’estivazione con animali provenienti da diverse aziende;
le aziende che commerciano bestiame, le mandre transumanti, le cliniche veterinarie, i macelli, nonché i mercati di bestiame, le vendite all’asta di bestiame, le esposizioni di bestiame e altre manifestazioni analoghe;
le persone che detengono singoli animali.
I Cantoni rilevano il nome del titolare dell’azienda, l’ubicazione dell’azienda, il numero complessivo di animali e il numero dei riproduttori femmine per specie animale, nonché il numero attribuito all’azienda dall’Ufficio federale.
Annunciano annualmente le aziende all’Ufficio federale prima del 1° luglio.
Art. 8 Registro degli animali ad unghia fessa
Per ogni azienda occorre tenere un registro degli animali presenti. Vi sono menzionati gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi, i contrassegni, nonché i dati relativi alle inseminazioni e alle monte per ognuno dei due sessi. Il registro deve essere costantemente aggiornato.
Art. 9 Controllo degli effettivi di volatili, pappagalli e colonie di api
Chi commercia volatili e pappagalli (Psittaciformes) tiene un controllo degli effettivi.
Chi detiene, vende, compera o trasferisce colonie di api tiene un controllo degli effettivi.
Gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi devono essere iscritti nel controllo degli effettivi.
Art. 10 Identificazione e riconoscimento degli animali ad unghia fessa
L’identificazione degli animali ad unghia fessa deve essere uniforme, chiara e permanente e permettere di riconoscere singolarmente l’animale. L’Ufficio federale emana disposizioni di carattere tecnico sul modo d’identificazione e sulla sua esecuzione.
L’identificazione degli animali della specie suina e della selvaggina deve consentire unicamente di riconoscere l’azienda in cui sono nati.
L’identificazione deve essere effettuata al più tardi:
nel caso degli animali della specie bovina: 20 giorni dopo la nascita;
nel caso della selvaggina: prima che gli animali siano portati via dal parco in cui sono nati;
nel caso degli altri animali ad unghia fessa: 30 giorni dopo la nascita.
I contrassegni possono essere rimossi soltanto con l’autorizzazione dell’autorità cantonale competente.
Gli animali ad unghia fessa non contrassegnati non possono essere trasferiti da un’azienda all’altra.
Titolo prima dell’art. 11
Abrogato
Art. 11 Identificazione dei pappagalli e dei cani
Chi commercia pappagalli (Psittaciformes) deve identificarli individualmente in modo permanente. Il contrassegno deve essere iscritto nel controllo degli effettivi.
A partire dal quinto mese di vita, i cani devono essere provvisti di una placchetta di controllo ufficiale o altrimenti contrassegnati in modo inequivocabile.
Art. 12 Rilascio del certificato d’accompagnamento
Se un animale ad unghia fessa è trasferito in un’altra azienda (art.7 cpv. 1), il detentore deve rilasciare un certificato d’accompagnamento e conservarne una copia.
Il certificato d’accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni:
l’azienda da cui l’animale proviene e il numero attribuito a quest’ultima dall’Ufficio federale;
la specie animale;
il numero di identificazione dell’animale;
per animali della specie suina e la selvaggina tenuta in parchi, il numero di animali che hanno lo stesso numero di identificazione;
per gli animali della specie ovina, il numero di animali provenienti dalla stessa azienda;
la data in cui l’animale è portato via dall’azienda;
l’azienda di destinazione;
una conferma firmata dal detentore di animali secondo cui la sua azienda non è soggetta a provvedimenti di sequestro di polizia epizootica.
Se la conferma di cui al capoverso2 lettera h non può essere data, il certificato d’accompagnamento può essere rilasciato soltanto con l’attestazione di un organo della polizia epizootica.
Il certificato d’accompagnamento deve essere portato con sé durante il trasporto e consegnato al detentore di animali dell’azienda di destinazione.
In caso di accresciuto pericolo di epizoozia, il veterinario cantonale può prescrivere che:
gli animali siano esaminati da un organo della polizia epizootica prima del trasferimento; e
i certificati d’accompagnamento degli animali siano rilasciati da un organo della polizia epizootica.
Art. 13 Consultazione e conservazione
Gli organi d’esecuzione della legislazione in materia di epizoozie, di agricoltura, di protezione degli animali e di derrate alimentari devono poter sempre consultare, su domanda, i registri degli animali ad unghia fessa, i controlli degli effettivi e i certificati d’accompagnamento.
I destinatari dei certificati d’accompagnamento possono utilizzare liberamente le indicazioni ivi contenute.
I registri degli animali ad unghia fessa, i controlli degli effettivi nonché i certificati d’accompagnamento e le loro copie devono essere conservati per tre anni.
Art. 14 - 23
Art. 24 cpv.2
Dopo l’arrivo degli animali nel luogo di destinazione, la carta di passo è consegnata al veterinario ufficiale.
Art. 25 cpv.3 quarto periodo
… L’Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sugli impianti di pulizia e di disinfezione.
Art. 26 cpv.3
L’Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sulle annotazioni relative al trasporto di animali.
Art. 27 cpv.2 e 3
L’Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sulle installazioni e sull’organizzazione dei mercati di bestiame.
Le prescrizioni concernenti i mercati di bestiame si applicano per analogia alle esposizioni di bestiame, alle vendite all’asta di bestiame e a manifestazioni analoghe.
Art. 29 Controllo del traffico di animali
I certificati d’accompagnamento degli animali presentati devono essere controllati all’entrata del mercato di bestiame dall’organo competente della polizia epizootica e muniti della data e del bollo ufficiale.
L’Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sulle annotazioni relative al traffico di animali.
Art. 32 cpv.2
Per gli animali ad unghia fessa che sono trasferiti per l’estivazione, lo svernamento o il pascolo in altri effettivi della stessa azienda sul territorio del medesimo Comune non è necessario un certificato d’accompagnamento, purché non entrino in contatto con animali ad unghia fessa provenienti da altre aziende.
Art. 51 cpv.1 lett. e
Art. 55 cpv.1
Art. 69 cpv.4 ultimo periodo, 70 cpv.2 lett. b ultimo periodo, 92 cpv.5 e 6,
nonché 95 lett. c
Art. 142a Riconoscimento ufficiale
Tutti gli effettivi di bestiame sono riconosciuti ufficialmente indenni da rabbia.
Art. 149 cpv.1
Le vaccinazioni degli animali domestici devono essere attestate dal veterinario in un certificato di vaccinazione. L’Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sull’esecuzione delle vaccinazioni e sulla forma dei certificati di vaccinazione.
Art. 178 Casi di BSE
In caso di diagnosi di BSE il veterinario cantonale ordina che:
sia incenerita la carcassa dell’animale infetto;
siano distrutti il seme, gli ovuli o gli embrioni dell’animale infetto;
siano esaminati clinicamente, contrassegnati e registrati tutti gli animali della specie bovina che: 1. appartengono all’effettivo in cui si trovava l’animale infetto immediatamente prima della sua uccisione; 2. appartengono all’effettivo in cui è nato ed è stato allevato l’animale infetto;
siano uccisi tutti gli animali della specie bovina che sono nati nel periodo che va da un anno prima fino a un anno dopo la nascita dell’animale infetto e che si sono trovati in un effettivo giusta la lettera c numero2;
siano uccisi tutti i discendenti diretti degli animali infetti;
Il veterinario cantonale attesta al detentore di animali la conclusione delle misure di cui al capoverso1.
Art. 183 cpv.1 frase introduttiva e 1bis
È vietato utilizzare farina di sangue, farina di carne, farina di carne e di ossi, farina di corpi animali, farina di ciccioli, panelli di ciccioli e grumi di ossi da foraggio di cui all’allegato 2B capitolo 9 dell’ordinanza del 1° marzo 19952 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali o alimenti per animali che contengono tali componenti: ...
Chiunque produca, depositi o trasporti alimenti per animali deve provvedere affinché gli alimenti di cui al capoverso1 non pervengano negli alimenti destinati ai ruminanti.
Sezione 13 Artrite/encefalite caprina
Art. 200 Diagnosi
È diagnosticata l’artrite/encefalite caprina (AEC) qualora l’analisi sierologica abbia dato un risultato positivo o sia stato messo in evidenza l’agente infettivo.
Il periodo di incubazione è di due anni.
Art. 201 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza
Gli effettivi di capre sono sorvegliati ogni anno mediante un’analisi sierologica di tutti gli animali.
Un effettivo di capre è riconosciuto indenne da AEC qualora:
tre analisi sierologiche effettuate a intervalli di almeno sei mesi abbiano fornito un risultato negativo per tre anni consecutivi;
l’analisi sierologica ripetuta ogni anno abbia fornito un risultato negativo.
Nelle regioni in cui tutti gli effettivi di capre sono riconosciuti indenni da AEC, l’Ufficio federale può fissare, sentiti i Cantoni, intervalli di tempo più lunghi fra le analisi sierologiche o ordinare il rilevamento per campionatura giusta l’articolo 130.
Art. 201a Caso di sospetto
Vi è sospetto di AEC quando sintomi clinici lo indicano o quando il risultato dell’analisi sierologica non è stato né chiaramente positivo né chiaramente negativo.
Se vi è sospetto di epizoozia o di contagio, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado sull’effettivo colpito fino alla confutazione del sospetto.
Il sospetto è considerato confutato se:
tre analisi successive dell’animale sospetto, effettuate a intervalli di due mesi, hanno fornito un risultato negativo; o
l’animale sospetto è stato immediatamente eliminato e un’analisi di tutti gli animali, effettuata sei mesi più tardi, ha fornito un risultato negativo.
Art. 202 Caso di epizoozia
In caso di diagnosi di AEC, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Egli ordina inoltre:
l’eliminazione degli animali infetti o sospetti, nonché dei loro ultimi discendenti diretti;
la pulizia e la disinfezione delle stalle.
Egli revoca il sequestro dopo che:
tutti gli animali dell’effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o
le tre analisi sierologiche secondo l’articolo 201 capoverso2 lettera a hanno fornito un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata al più presto sei mesi dopo l’eliminazione degli animali infetti e sospetti nonché dei loro ultimi discendenti diretti e al termine della pulizia e della disinfezione.
Art. 203 Traffico di animali
Negli effettivi riconosciuti indenni da AEC possono essere introdotte soltanto capre che provengono parimenti da tali effettivi.
Le capre di effettivi riconosciuti indenni da AEC possono essere pascolate nonché presentate sui mercati e alle esposizioni di bestiame soltanto insieme a capre che provengono parimenti da tali effettivi.
Le capre provenienti da effettivi non riconosciuti indenni da AEC e non sequestrati possono essere pascolate soltanto insieme a capre che provengono parimenti da tali effettivi.
La provenienza da un effettivo riconosciuto indenne da AEC deve essere attestata nel certificato d’accompagnamento.
Art. 203a Collaborazione del Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti
I Cantoni possono chiamare il Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti a collaborare all’esecuzione di misure di risanamento e alla sorveglianza degli effettivi.
Art. 224 cpv.2 ultimo periodo
… Questi appone sul certificato d’accompagnamento la menzione «Salmonellosi, per macellazione diretta a …».
Art. 276 cpv.3 secondo periodo
… Le annotazioni devono essere conservate per tre anni dopo l’ultima iscrizione.
Art. 297 cpv.1 lett. cbis
L’Ufficio federale adempie i seguenti compiti:
cbis. stila modelli di documenti e istruzioni all’attenzione dei Cantoni per il controllo del traffico di animali.
Art. 305 cpv.1
I Cantoni provvedono alla formazione degli ispettori del bestiame e dei loro supplenti.
Art. 306 e 307
Art. 309 cpv.2
Tiene un elenco delle sedi delle colonie di api nel suo circondario.
Art. 310 cpv.2
Alla fine dei corsi d’istruzione, un attestato cantonale di capacità è rilasciato agli ispettori degli apiari e ai loro supplenti che in un esame abbiano dimostrato sufficienti conoscenze nelle materie seguenti:
disposizioni pertinenti della legislazione federale e cantonale sulle epizoozie;
natura e sintomi delle epizoozie delle api e relativi provvedimenti di lotta;
stesura di brevi rapporti.
Art. 315a Disposizioni transitorie della modifica del 15 marzo 1999
I certificati di trasloco rilasciati prima del 1° luglio 1999 mantengono la loro validità. Essi devono essere conservati per tre anni.
Gli animali neonati ad unghia fessa devono essere contrassegnati secondo le prescrizioni dell’Ufficio federale a partire dal 1° ottobre 1999. Gli animali ad unghia fessa che sono nati prima del 1° ottobre 1999 e che non sono provvisti di un contrassegno riconosciuto del libro genealogico devono essere contrassegnati a partire dal 1° aprile 2000 (art. 10).
Se il certificato d’accompagnamento non può essere compilato completamente poiché l’attribuzione ufficiale del numero dell’azienda o dei numeri di identificazione non è ancora stata effettuata (art. 12), le aziende e gli animali devono essere descritti in modo che il loro riconoscimento sia comunque possibile.
II
La presente modifica entra in vigore, fatto salvo il capoverso2, il 1° luglio 1999.
Gli articoli7, 142a e 149 capoverso1 entrano in vigore il 1° aprile 1999.
15 marzo 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |
Allegato
Modifica del diritto vigente 1. Ordinanza del 1° marzo 19953 sull’igiene delle carni:
Ingresso visti gli articoli 37 e 46 della legge sulle derrate alimentari4; visto l’articolo 160 capoverso8 della legge sull’agricoltura5,
Art. 18 cpv.2
Se è prescritto un certificato d’accompagnamento secondo l’articolo 12 dell’ordinanza del 27 giugno 19956 sulle epizoozie, esso deve contenere una notifica giusta il capoverso1 o una conferma che l’animale è sano e non ha ricevuto medicamenti per i quali il periodo d’attesa non è ancora scaduto.
Art. 18a Registrazioni relative alla somministrazione di antibiotici
I veterinari che prescrivono la somministrazione di antibiotici devono comunicare al detentore di animali la designazione della preparazione del medicamento e il periodo d’attesa.
I detentori di animali provvedono affinché le persone che somministrano antibiotici effettuino le seguenti registrazioni:
la data della somministrazione; in caso di somministrazione ripetuta, la data della prima e dell’ultima;
il nome del veterinario che ha somministrato l’antibiotico o che lo ha prescritto;
la designazione della preparazione del medicamento;
il periodo d’attesa in giorni;
l’identificazione dell’animale trattato (art. 10 dell’ordinanza del 27 giugno 19957 sulle epizoozie).
Se non è prescritta un’identificazione individuale dell’animale o alcuna identificazione in genere e se nessuna identificazione è stata effettuata su base volontaria, occorre designare il più precisamente possibile il gruppo di animali (box, parchi, ecc.). In questo caso si ritiene che l’intero gruppo di animali sia stato trattato con antibiotici.
Se sono stati somministrati antibiotici a un animale che è stato portato via da un’azienda, occorre menzionare la somministrazione di antibiotici nel certificato d’accompagnamento se il periodo d’attesa non è scaduto.
Le registrazioni devono essere conservate per tre anni. Gli organi di esecuzione della legislazione sulle epizoozie, sull’agricoltura e sulle derrate alimentari devono, su domanda, poterle consultare in qualsiasi momento.
Art. 27 cpv.3 lett. a e c
La persona responsabile ha i seguenti compiti:
controlla l’identità degli animali da macello con i dati che figurano sul certificato di accompagnamento;
consegna al controllore delle carni le notifiche conformemente all’articolo 18 e i certificati di accompagnamento.
2. Ordinanza del 3 febbraio 19938 concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale:
Art. 6 cpv.2 lett. f
I rifiuti di origine animale a basso rischio possono inoltre essere trattati e valorizzati come segue:
f. i pesci morti che non presentano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali e gli scarti di pesce possono essere trasformati in alimenti per animali ai sensi dell’articolo 46 dell’ordinanza del 27 giugno 19959 sulle epizoozie.
Allegao 3 L’allegato3 è modificato secondo la versione qui annessa.
Allegato 3
(art.5 e 13) Sorveglianza del trattamento termico 1. Controlli 1.1 Gli stabilimenti di eliminazione che trattano rifiuti di origine animale ad alto rischio devono registrare, durante il trattamento termico, le temperature con un termografo. 1.2 Gli stabilimenti di eliminazione che trattano rifiuti di origine animale ad alto rischio devono controllare essi stessi ogni tre mesi che i loro prodotti soddisfano le esigenze microbiologiche. 1.3 Se i rifiuti di origine animale sono destinati alla produzione di alimenti per animali e se è previsto un trattamento secondo l’articolo5 numero 1, occorre inoltre controllare ogni tre mesi la denaturazione della proteina. 1.4 Inoltre, il Cantone ordina almeno quattro volte all’anno, ad intervalli regolari, il prelevamento e l’esame ufficiale dei campioni. 1.5 L’Ufficio federale di veterinaria emana disposizioni tecniche sul prelevamento e l’esame dei campioni.
2. Esigenze 2.1 I prodotti ottenuti con rifiuti animali, che hanno subito un trattamento termico, devono soddisfare le esigenze menzionate qui di seguito prima di lasciare lo stabilimento di eliminazione:
assenza di salmonelle in cinque unità di prelevamento di 25 g ciascuna;
le enterobatteriacee sono tollerate in cinque unità di prelevamento come segue: aa. fra 10 e 300 per g in al massimo due di esse; e bb. meno di 10 per g nelle altre. 2.2 Inoltre, i prodotti ottenuti con rifiuti ad alto rischio devono, immediatamente dopo il trattamento termico, essere esenti da spore di batteri patogeni refrattarie (1 g esente da Clostridium perfringens). 2.3 La prova della denaturazione completa della proteina (cifra1.3) deve essere addotta con il test ELISA.
Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.