RU 1999 1637
Ordinanza
sull’indicazione dei prezzi
(OIP)
Modifica del 28 aprile 1999
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 dicembre 19781 sull’indicazione dei prezzi è modificata come segue:
Art. 2 cpv.2
Sono considerati consumatori le persone che acquistano merci o prestazioni di servizi per scopi che non sono in relazione con la loro attività commerciale o professionale.
Art. 4 cpv. 1bis
In caso di modifica dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto, l’indicazione del prezzo deve essere adattata entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore di tale modifica. Durante questo periodo, i consumatori devono essere informati con una menzione ben visibile che la modifica dell’aliquota d’imposta non è ancora considerata nel prezzo indicato.
Art. 10 cpv.1 lett. e, m-s e cpv. 3
Il prezzo effettivamente pagabile per le prestazioni di servizi offerte nei campi elencati qui di seguito è indicato in franchi svizzeri:
centri di cultura fisica, piscine, piste di ghiaccio e altri impianti sportivi;
offerta di corsi;
viaggi «tutto compreso»;
servizi inerenti alla prenotazione di un viaggio e fatturati separatamente (prenotazione, intermediazione);
servizi di telecomunicazione secondo la legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni, nella misura in cui, nel settore delle telecomunicazioni mobili, non si fa ricorso ai servizi di altri fornitori di servizi di telecomunicazione all’estero (roaming);
servizi a valore aggiunto connessi ai servizi di telecomunicazione, come i servizi d’informazione, di consulenza, di commercializzazione, di ripartizione delle spese di comunicazione, nella misura in cui, nel settore delle telecomunicazioni mobili, non si fa ricorso ai servizi di altri fornitori di servizi di telecomunicazione all’estero (roaming);
apertura, tenuta e chiusura di conti, traffico dei pagamenti nazionale e internazionale, mezzi di pagamento (carte di credito) nonché acquisto e vendita di valuta estera (cambio);
diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili.
In caso di modifica dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto, l’indicazione del prezzo deve essere adattata entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore di tale modifica. Durante questo periodo, i consumatori devono essere informati con una menzione ben visibile che la modifica dell’aliquota d’imposta non è ancora considerata nel prezzo indicato.
Art. 11 cpv. 1bis
Per i servizi a valore aggiunto (art. 10 cpv.1 lett. q) delle categorie di numeri 156... e 0906... il prezzo dei primi dieci minuti deve essere indicato nella lingua corrispondente sia mediante un annuncio verbale sia tramite un messaggio comunicato automaticamente durante i primi 20 secondi successivi allo stabilimento della comunicazione.
Art. 13 cpv. 1bis e 2
Se il numero di telefono di un servizio a valore aggiunto a pagamento (art. 10 cpv.1 lett. q) è menzionato nella pubblicità, il prezzo totale al minuto deve essere comunicato al consumatore. Se non è possibile menzionarlo, occorre indicare chiaramente il modello di tassazione applicato.
I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.
Art. 14 cpv.2
Le merci devono essere designate secondo la marca, il tipo, le qualità e le caratteristiche.
Art. 16 Indicazione di altri prezzi
Oltre al prezzo pagabile effettivamente il fornitore può indicare un prezzo comparativo se:
in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione);
effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o
c. altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza).
Dall’annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta (autocomparazione, prezzo di lancio o confronto con la concorrenza). Su domanda, il fornitore deve poter comprovare l’adempimento delle condizioni giustificanti l’indicazione di prezzi comparativi.
Il prezzo comparativo secondo il capoverso1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi.
I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente.
È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso1 lettera c.
Art. 18 Produttori, importatori e grossisti
Le disposizioni sull’indicazione fallace di prezzi si applicano anche ai produttori, agli importatori e ai grossisti.
I produttori, gli importatori e i grossisti possono indicare al consumatore prezzi o prezzi indicativi o mettere a disposizione liste di prezzi, cataloghi di prezzi o simili destinati al consumatore, a condizione che i prezzi in questione siano effettivamente praticati nel settore del mercato che entra in considerazione per la parte preponderante delle merci o prestazioni di servizi.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 1999.
28 aprile 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |