RU 1999 1845
Ordinanza
sulla radiotelevisione
(ORTV)
Modifica del 23 giugno 1999
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulla radiotelevisione è modificata come segue:
Art. 20a Avvenimenti di grande importanza sociale
Le emittenti televisive che hanno concluso un contratto d’esclusiva per la trasmissione di avvenimenti di grande importanza sociale, privando così una parte considerevole del pubblico della possibilità di ricevere su un canale liberamente accessibile l’avvenimento in diretta integrale o parziale oppure, se necessario e adeguato nell’interesse pubblico, in differita integrale o parziale, devono mettere a disposizione a condizioni adeguate il segnale di trasmissione a una o più emittenti che rendono l’avvenimento accessibile al pubblico alle condizioni citate.
In allegato alla presente ordinanza il Dipartimento compila una lista degli avvenimenti nazionali e internazionali di grande importanza sociale. La lista viene aggiornata alla fine di ogni anno e notificata al Comitato permanente del Consiglio d’Europa per la televisione transfrontaliera.
Per la compilazione o la modifica della lista l’Ufficio federale consulta le cerchie interessate.
Le liste compilate dagli Stati membri della Convenzione europea del 5 maggio 19892 sulla televisione transfrontaliera sono vincolanti per le emittenti svizzere per quanto concerne la ricezione nello Stato in questione. Le liste possono essere richieste all’Ufficio federale.
Art. 21 e 23
Abrogati
Art. 24, titolo e secondo periodo
Obbligo di diffusione e di ridiffusione, interruzione di programmi e limitazioni della ridiffusione ... Esso adotta le disposizioni giusta l’articolo 48 capoverso2 della legge.
Art. 25b Durata della concessione
La concessione è di regola rilasciata per una durata di 15 anni.
Art. 28 lett. c
La concessione stabilisce:
c. le frequenze nominali d’emissione o i canali d’emissione;
Art. 28a Durata della concessione
La concessione è di regola rilasciata per una durata di cinque anni. Rimane in vigore per un tempo indeterminato se il concessionario non vi rinuncia dandone disdetta scritta almeno un anno prima o se l’autorità concedente non la ritira.
Art. 29 cpv. 4 lett. m-q
Il titolare di una concessione di ridiffusione su linee è tenuto a fornire gratuitamente all’Ufficio federale le indicazioni necessarie per l’allestimento e l’aggiornamento del catasto nonché le informazioni e i documenti seguenti:
per tutti i programmi: la rispettiva fonte;
per i programmi che sono forniti mediante linee di collegamento interregionali: indicazioni sugli esercenti della linea di collegamento, i fornitori del segnale e i luoghi di captazione del segnale;
la larghezza della banda riservata per il segnale di ritorno;
le modalità del diritto d’accesso ai programmi criptati;
disposizioni che permettono di influire sulla sintonizzazione delle reti sui canali delle apparecchiature terminali (art. 42 cpv. 6 della legge) o sulla scelta dei programmi (art. 42 cpv. 7 della legge).
Art. 43 lett. f e g
Sono esentati dall’obbligo di annuncio:
le rappresentanze diplomatiche, le missioni permanenti e i posti consolari nonché le organizzazioni internazionali che hanno concluso con la Confederazione un accordo di sede;
il personale diplomatico, amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche, delle missioni permanenti e dei posti consolari, sempre che non si tratti di cittadini svizzeri.
Art. 45 cpv.2 lett. a
Su richiesta scritta sono pure esentati dall’obbligo di pagare la tassa:
a. le persone invalide almeno al 50 per cento e con reddito modesto;
Art. 46 cpv. 3 secondo periodo
... Deve produrre una decisione passata in giudicato dell’assicurazione invalidità o dell’assicurazione infortuni relativa al suo grado di incapacità lavorativa.
Art. 47 cpv.2 e 3
Su richiesta scritta le tasse di ricezione vengono rimborsate per il periodo decorso dall’inizio dell’invalidità, tuttavia per un massimo di cinque anni, se il richiedente dimostra di aver avuto un reddito modesto, secondo le disposizioni in vigore in quel periodo.
Il termine di prescrizione per le tasse di ricezione è di cinque anni a decorrere dall’esigibilità.
Art. 49 cpv.2
Se l’Ufficio federale o l’organo di riscossione lo richiedono, le autorità comunali e cantonali forniscono loro, per controlli puntuali dell’osservanza dell’obbligo di annuncio, informazioni relative al nome e al domicilio o alla sede di persone registrate presso di loro.
Art. 52 cpv.2 e 3
Se l’interesse pubblico lo richiede, il Dipartimento può rendere accessibili al pubblico le informazioni raccolte. Alle stesse condizioni, il Dipartimento può fornire informazioni in merito alle decisioni importanti concernenti gli aspetti giuridici di una concessione, quali la sua origine, la sua modifica, la sua limitazione, la sua sospensione, la sua revoca o il suo ritiro, mentre l’autorità di sorveglianza può fornire informazioni sulle sue decisioni.
Il Dipartimento può delegare all’Ufficio federale la raccolta e la pubblicazione delle informazioni di cui al capoverso1.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 1999.
23 giugno 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |