RU 1999 1848
Ordinanza
sulle derrate alimentari
(ODerr)
Modifica del 14 giugno 1999
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° marzo 19951 sulle derrate alimentari è modificata come segue:
Art. 22 cpv.1 lett. k
Le derrate alimentari che, fuori della portata visiva del consumatore, vengono misurate e imballate in unità di vendita in modo tale che non sia possibile modificare il contenuto dell’imballaggio senza aprire o modificare quest’ultimo (derrate alimentari preimballate), al momento della consegna al consumatore devono recare, sugli imballaggi o sulle etichette, le seguenti indicazioni:
k. una menzione conformemente all’articolo 22b per le derrate alimentari, gli additivi e le sostanze ausiliarie per la lavorazione che sono organismi modificati con tecnologia genetica, contengono siffatti organismi o ne sono stati ricavati;
Art. 22b Organismi modificati con tecnologia genetica e prodotti derivati
Le derrate alimentari, gli additivi e le sostanze di cui all’articolo 6, che sono organismi modificati con tecnologia genetica, contengono siffatti organismi o ne sono stati ricavati devono essere contrassegnati con la menzione «ottenuto da X modificato con tecnologia genetica»2 o «ottenuto da X modificato geneticamente».
Le sostanze ausiliarie per la lavorazione che vengono consegnate come tali e che sono organismi modificati con tecnologia genetica, contengono siffatti organismi o ne sono state ricavate devono essere contrassegnate con la menzione «ottenuto da X modificato con tecnologia genetica» o «ottenuto da X modificato geneticamente».
Le derrate alimentari che contengono microrganismi modificati con tecnologia genetica, impiegati per fini tecnologici, devono essere contrassegnate con la menzione «ottenuto da Y modificato con tecnologia genetica»3 o «ottenuto da Y modificato geneticamente». Se vengono consegnati come tali, i microrganismi devono essere contrassegnati con la menzione «modificato con tecnologia genetica» o «modificato geneticamente».
X = nome dell’organismo modificato con tecnologia genetica
Y = nome dei microrganismi modificati con tecnologia genetica
La menzione deve figurare nell’elenco dei componenti, tra parentesi, immediatamente dopo il nome del componente, della sostanza o del microrganismo corrispondente. Nel caso in cui non vi sia un elenco dei componenti, la menzione deve figurare accanto alla denominazione specifica del prodotto.
Se un componente o una sostanza figura già nell’elenco dei componenti o nella denominazione specifica come ottenuto da X, la menzione può essere abbreviata in «modificato con tecnologia genetica» o «modificato geneticamente».
Se devono essere contrassegnati più componenti o sostanze, la menzione «modificato con tecnologia genetica» o «modificato geneticamente» può essere riportata in una nota in calce all’elenco dei componenti. Le indicazioni figuranti nella nota devono essere stampate in caratteri di grandezza almeno equivalente a quella dei caratteri dell’elenco dei componenti.
È possibile rinunciare alla menzione:
per le derrate alimentari, se nessun componente consiste in o è composto o ottenuto da organismi modificati con tecnologia genetica (esclusi i microrganismi di cui al cpv. 3) in misura superiore all’1 per cento in massa;
per le derrate alimentari, gli additivi, le sostanze di cui al capoverso1 e le sostanze ausiliarie per la lavorazione di cui al capoverso 2, se sono separati dall’organismo, depurati e chimicamente definibili.
Le derrate alimentari, gli additivi e le sostanze di cui al capoverso1 o le sostanze ausiliarie per la lavorazione di cui al capoverso 2 possono essere contrassegnati con la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» se:
per mezzo di una documentazione senza lacune può essere provato che: 1. la derrata alimentare o i componenti, le sostanze, le sostanze ausiliarie per la lavorazione o i microrganismi di cui ai capoversi 1-3, utilizzati per la sua produzione, non provengono da organismi modificati con tecnologia genetica, 2. per la produzione della derrata alimentare non è stato utilizzato alcun organismo modificato con tecnologia genetica;
è adempiuto uno dei due requisiti di cui al capoverso 7; e
derrate alimentari, additivi, sostanze, sostanze ausiliarie per la lavorazione o microrganismi di cui ai capoversi 1-3, dello stesso tipo e modificati con tecnologia genetica, sono stati autorizzati conformemente all’articolo 15 capoverso 2 e possono essere utilizzati per la produzione.
II
Disposizione transitoria I prodotti di cui all’articolo 22b capoversi 1-3 possono ancora essere consegnati ai consumatori conformemente al diritto vigente fino al 31 dicembre 1999.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.
14 giugno 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |