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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità

AS 1999 1851 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 31 mag 1999

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/1999-1851/it/ordinanza-sull-assicurazione-per-l-invalidita

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (RS 831.201)

RU 1999 1851

Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)

Modifica del 31 maggio 1999

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 21ter Diritto agli assegni per assistenza

I provvedimenti di integrazione o di accertamento di durata superiore ai tre mesi civili danno diritto a assegni per assistenza.

Art. 21quater Obbligo di mantenimento o di assistenza

Un obbligo di mantenimento o di assistenza ai sensi dell’articolo 23quinquies capoverso 1 LAI è riconosciuto sempre che sia stato adempiuto regolarmente dall’assicurato già prima del provvedimento di integrazione o di accertamento o, qualora sorga soltanto durante il provvedimento, sia prevedibilmente adempiuto con regolarità dall’assicurato.

Art. 21quinquies Prestazioni di mantenimento o di assistenza

Per prestazioni di mantenimento e di assistenza si intendono:

  1. le prestazioni in denaro o in natura che l’assicurato fornisce per il mantenimento delle persone di cui all’articolo 23quinquies capoverso 1 LAI;

  2. il controvalore del lavoro non remunerato che l’assicurato fornisce in favore di dette persone.

Se l’assicurato vive in comunione domestica con persone da lui mantenute o assistite e mette loro a disposizione tutto o una parte del suo reddito, le sue prestazioni devono essere valutate al massimo all’80 per cento del suo reddito intero; da questa somma dev’essere dedotto il valore del suo reddito in natura determinato in base alle disposizioni dell’OAVS. Se il coniuge o i figli dell’assicurato vivono anch’essi nella comunione domestica, l’importo delle deduzioni dev’essere aumentato in maniera corrispondente. La cassa di compensazione può ridurre l’importo delle deduzioni se l’assicurato e le persone da lui mantenute o assistite vivono in condizioni molto modeste.

Il controvalore del lavoro non remunerato dev’essere stimato dalla cassa di compensazione, ma non deve superare i 1270 franchi al mese o, se il lavoro è fornito in favore di persone anziane, malate o inferme, i 1530 franchi al mese.

Art. 21sexies Persone bisognose di assistenza

Sono considerate bisognose di assistenza:

  1. le persone alle quali l’assicurato deve versare, sulla scorta di una sentenza giudiziaria, di una decisione amministrativa o di un impegno scritto preso nei confronti dell’autorità competente, una pensione alimentare o contributi di assistenza ai sensi degli articoli 152 o 328 e 329 del Codice civile2;

  2. le altre persone mantenute o assistite dall’assicurato e il cui reddito mensile non supera i 2540 franchi o, se esse vivono insieme all’assicurato o convivono tra di loro, non supera i seguenti importi: fr. 1. prima persona 2120 2. seconda persona 1480 3. ognuna delle ulteriori persone 850 2 Per l’applicazione del capoverso1 lettera b, i redditi e i limiti di reddito di più persone mantenute o assistite, che vivono insieme, vengono addizionati. I redditi e i limiti di reddito delle persone il cui obbligo di mantenimento o di assistenza è poziore a quello dell’assicurato vi vengono aggiunti; l’obbligo di mantenimento è poziore all’obbligo di assistenza e l’obbligo legale di assistenza è poziore all’obbligo morale.

Le persone dalle quali si può ragionevolmente pretendere che assumano interamente il loro mantenimento per mezzo del loro patrimonio non sono considerate bisognose di assistenza.

Footnotes

  1. [2] RS 210

Art. 21septies Reddito computabile

Per reddito ai sensi dell’articolo 21sexies capoverso1 lettera b si intende l’intero reddito netto risultante dal lavoro e dal patrimonio nonché dalle rendite e dalle pensioni conformemente all’ultima tassazione dell’imposta federale diretta o a una corrispondente tassazione fiscale cantonale, senza tener conto delle deduzioni sociali. Dal reddito computabile sono dedotte le spese comprovate risultanti dalla malattia o dall’infermità delle persone mantenute o assistite.

In mancanza di una tassazione fiscale o se l’assicurato fa valere che la persona mantenuta o assistita consegue un reddito diverso durante il provvedimento di integrazione o di accertamento, spetta alla cassa di compensazione fissare il reddito determinante. Gli articoli 11 a 18 dell’ordinanza del 15 gennaio 19713 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC- AVS/AI) si applicano per analogia.

Footnotes

  1. [3] RS 831.301

Art. 21octies Riduzione degli assegni per assistenza

Gli assegni per assistenza sono ridotti se:

  1. superano la prestazione di mantenimento o di assistenza dell’assicurato, calcolata conformemente all’articolo 21quinquies e convertita in un importo giornaliero;

  2. nei casi previsti dall’articolo 21sexies capoverso1 lettera b superano, addizionati al reddito delle persone mantenute o assistite, i limiti di reddito.

Art. 81bis Conteggio dei contributi

Gli articoli 21a e 21b OIPG si applicano per analogia al computo delle indennità giornaliere quali reddito dal lavoro ai sensi dell’AVS e all’iscrizione di queste indennità nel conto individuale dell’assicurato. L’articolo 21a capoversi1 e 2 OIPG è parimenti applicabile per analogia ai centri d’integrazione cui è affidato il pagamento delle indennità giornaliere (art. 80 cpv. 1).

Footnotes

  1. [1] RS 831.201

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.

31 maggio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin