RU 1999 1851
Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)
Modifica del 31 maggio 1999
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 21ter Diritto agli assegni per assistenza
I provvedimenti di integrazione o di accertamento di durata superiore ai tre mesi civili danno diritto a assegni per assistenza.
Art. 21quater Obbligo di mantenimento o di assistenza
Un obbligo di mantenimento o di assistenza ai sensi dell’articolo 23quinquies capoverso 1 LAI è riconosciuto sempre che sia stato adempiuto regolarmente dall’assicurato già prima del provvedimento di integrazione o di accertamento o, qualora sorga soltanto durante il provvedimento, sia prevedibilmente adempiuto con regolarità dall’assicurato.
Art. 21quinquies Prestazioni di mantenimento o di assistenza
Per prestazioni di mantenimento e di assistenza si intendono:
le prestazioni in denaro o in natura che l’assicurato fornisce per il mantenimento delle persone di cui all’articolo 23quinquies capoverso 1 LAI;
il controvalore del lavoro non remunerato che l’assicurato fornisce in favore di dette persone.
Se l’assicurato vive in comunione domestica con persone da lui mantenute o assistite e mette loro a disposizione tutto o una parte del suo reddito, le sue prestazioni devono essere valutate al massimo all’80 per cento del suo reddito intero; da questa somma dev’essere dedotto il valore del suo reddito in natura determinato in base alle disposizioni dell’OAVS. Se il coniuge o i figli dell’assicurato vivono anch’essi nella comunione domestica, l’importo delle deduzioni dev’essere aumentato in maniera corrispondente. La cassa di compensazione può ridurre l’importo delle deduzioni se l’assicurato e le persone da lui mantenute o assistite vivono in condizioni molto modeste.
Il controvalore del lavoro non remunerato dev’essere stimato dalla cassa di compensazione, ma non deve superare i 1270 franchi al mese o, se il lavoro è fornito in favore di persone anziane, malate o inferme, i 1530 franchi al mese.
Art. 21sexies Persone bisognose di assistenza
Sono considerate bisognose di assistenza:
le persone alle quali l’assicurato deve versare, sulla scorta di una sentenza giudiziaria, di una decisione amministrativa o di un impegno scritto preso nei confronti dell’autorità competente, una pensione alimentare o contributi di assistenza ai sensi degli articoli 152 o 328 e 329 del Codice civile2;
le altre persone mantenute o assistite dall’assicurato e il cui reddito mensile non supera i 2540 franchi o, se esse vivono insieme all’assicurato o convivono tra di loro, non supera i seguenti importi: fr. 1. prima persona 2120 2. seconda persona 1480 3. ognuna delle ulteriori persone 850 2 Per l’applicazione del capoverso1 lettera b, i redditi e i limiti di reddito di più persone mantenute o assistite, che vivono insieme, vengono addizionati. I redditi e i limiti di reddito delle persone il cui obbligo di mantenimento o di assistenza è poziore a quello dell’assicurato vi vengono aggiunti; l’obbligo di mantenimento è poziore all’obbligo di assistenza e l’obbligo legale di assistenza è poziore all’obbligo morale.
Le persone dalle quali si può ragionevolmente pretendere che assumano interamente il loro mantenimento per mezzo del loro patrimonio non sono considerate bisognose di assistenza.
Art. 21septies Reddito computabile
Per reddito ai sensi dell’articolo 21sexies capoverso1 lettera b si intende l’intero reddito netto risultante dal lavoro e dal patrimonio nonché dalle rendite e dalle pensioni conformemente all’ultima tassazione dell’imposta federale diretta o a una corrispondente tassazione fiscale cantonale, senza tener conto delle deduzioni sociali. Dal reddito computabile sono dedotte le spese comprovate risultanti dalla malattia o dall’infermità delle persone mantenute o assistite.
In mancanza di una tassazione fiscale o se l’assicurato fa valere che la persona mantenuta o assistita consegue un reddito diverso durante il provvedimento di integrazione o di accertamento, spetta alla cassa di compensazione fissare il reddito determinante. Gli articoli 11 a 18 dell’ordinanza del 15 gennaio 19713 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC- AVS/AI) si applicano per analogia.
Art. 21octies Riduzione degli assegni per assistenza
Gli assegni per assistenza sono ridotti se:
superano la prestazione di mantenimento o di assistenza dell’assicurato, calcolata conformemente all’articolo 21quinquies e convertita in un importo giornaliero;
nei casi previsti dall’articolo 21sexies capoverso1 lettera b superano, addizionati al reddito delle persone mantenute o assistite, i limiti di reddito.
Art. 81bis Conteggio dei contributi
Gli articoli 21a e 21b OIPG si applicano per analogia al computo delle indennità giornaliere quali reddito dal lavoro ai sensi dell’AVS e all’iscrizione di queste indennità nel conto individuale dell’assicurato. L’articolo 21a capoversi1 e 2 OIPG è parimenti applicabile per analogia ai centri d’integrazione cui è affidato il pagamento delle indennità giornaliere (art. 80 cpv. 1).
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.
31 maggio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |