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RU 1999 2374

Legge federale
sul programma di stabilizzazione 1998

del 19 marzo 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 19981,
decreta:

I

I seguenti atti sono modificati come segue:

1. Legge federale del 5 ottobre 19842 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure

Art. 4 cpv.1 e 4

Il sussidio ammonta al 35 per cento dei costi di costruzione riconosciuti.

I sussidi di costruzione possono anche essere assegnati sotto forma di forfait; in questo caso si deve tenere conto della forma e del tipo dell’istituto. Il Consiglio federale stabilisce i principi di calcolo.

Art. 7 cpv.1

Il sussidio ammonta al 30 per cento dei costi riconosciuti per il personale incaricato dell’educazione.

Art. 16 Titolo Versamento dei sussidi non forfetari; anticipazioni

Art. 16a Versamento dei sussidi forfetari; anticipazioni

Il pagamento finale è effettuato nell’ambito dei crediti disponibili al collaudo, rispettivamente dopo la presentazione e approvazione dei piani di esecuzione.

Le maggiori o minori spese dovute al rincaro sono prese in considerazione all’atto del pagamento finale.

I sussidi forfetari possono essere versati sotto forma di anticipazioni (art.16 cpv. 2) e al più presto allorché esistano spese imminenti.

Art. 21 Disposizione transitoria concernente la modifica del 19 marzo 1999

I sussidi di costruzione sono assegnati in virtù del diritto anteriore, se:

  1. al termine dell’anno che precede l’entrata in vigore del nuovo diritto, le seguenti condizioni sono state adempite: 1. è stata presentata una richiesta di sussidio; 2. le spese di costruzione sono attestate da un preventivo; e 3. le autorità cantonali competenti hanno autorizzato il finanziamento del progetto di costruzione; e

  2. i lavori sono iniziati o inizieranno al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Per il calcolo dei sussidi d’esercizio il nuovo diritto si applica per la prima volta al periodo di sussidio dell’anno che segue l’entrata in vigore.

2. Legge federale sulla formazione professionale3

Art. 64 cpv.1, frase introduttiva

Il contributo federale, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, è del 23-43 per cento delle spese per: … 3. Legge federale del 19 marzo 19654 sul sussidiamento delle spese cantonali per borse di studio Titolo Legge federale sui sussidi alle spese cantonali per indennità di studio (Legge sulle indennità di studio) Sostituzione di locuzioni

Nell’articolo3 capoversi1 e 2 le locuzioni «le spese d’assegnazione di borse» e «le spese per l’assegnazione di borse» sono sostituite con «pagamenti».

Nell’articolo4 capoversi1 e 2 la locuzione «le spese per l’assegnazione di borse» è sostituita con «spese per indennità di studio».

Nell’articolo5 capoverso1 le locuzioni «borsista» e «l’assegnazione di borse» sono rispettivamente sostituite con «beneficiario di indennità di studio» e «le indennità di studio».

Art. 1

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione sussidia i Cantoni nelle loro spese annue per indennità di studio (borse e prestiti di studio).

Art. 2 cpv.1 e 3

Si considerano borse di studio secondo la presente legge le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione o il suo perfezionamento e per le quali non sussiste obbligo di rimborso.

Si considerano prestiti di studio secondo la presente legge le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione o il suo perfezionamento e che devono essere rimborsate dal loro beneficiario.

Art. 7

Il contributo della Confederazione alle spese computabili dei Cantoni per indennità di studio ammonta, seconda la capacità finanziaria dei Cantoni, a un massimo compreso tra il16 e il 48 per cento.

Sono computabili le spese dei Cantoni per:

  1. le borse di studio, purché si situino tra i valori minimi e massimi stabiliti dal Consiglio federale;

  2. il servizio dell’interesse per prestiti di studio al tasso uniforme stabilito dal Consiglio federale.

4. Legge federale del 4 ottobre 19745 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali

Art. 4a Mandato di risparmio

Il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi rispetto il piano finanziario 1999- 2001 del 29 settembre 1997:

1999 2000 2001 Milioni di franchi

  1. nell’ambito del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (senza l’Ufficio federale di topografia, la Scuola federale dello sport di Macolin e l’Ufficio federale della protezione civile) 190 370 540

  2. nell’ambito della protezione civile 17 19 22

  3. nell’ambito delle prestazioni alle infrastrutture delle Ferrovie federali svizzere 100 150 200

  4. nell’ambito dell’indennizzo del traffico regionale 50

  5. nell’ambito dei trasporti pubblici e delle strade 10 55 100

Il Consiglio federale può effettuare spostamenti tra le rate annue previste nel capoverso1 lettera a, purché non venga superato il limite di spese di12,88 miliardi di franchi per gli anni 1999-2001.

Il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi rispetto al piano finanziario 2000- 2002 del 28 settembre 1998:

2000 2001 Milioni di franchi Aiuto ai rifugiati 283 406

È fatta salva la competenza dell’Assemblea federale di stabilire i crediti di pagamento nel preventivo e nelle sue aggiunte.

5. Legge federale del 14 dicembre 19906 sull’imposta federale diretta

Art. 18 cpv.2 ultimo periodo

... La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.

Art. 20 cpv.1 lett. a

Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

a. gli interessi su averi, compresi quelli versati da assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico in caso di sopravvivenza o di riscatto, a meno che queste assicurazioni di capitali servano alla previdenza. Si considera che serva alla previdenza il pagamento della prestazione assicurativa a partire dal momento in cui l’assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è stato istituito prima del compimento dei 66 anni. In questo caso la prestazione è esente da imposte;

Art. 22 cpv.3

Le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono imponibili nella misura del 40 per cento.

Art. 27 cpv.2 lett. d

Sono tali segnatamente:

d. gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni i sensi dell’articolo18 capoverso2.

Art. 33 cpv.1 lett. a e b

Sono dedotti dai proventi:

  1. gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli20 e 21 e di ulteriori 50 000 franchi. Non sono deducibili gli interessi sui mutui che una società di capitali concede a una persona fisica che detiene una partecipazione determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti prossime a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d’affari con terzi;

  2. il 40 per cento delle rendite vitalizie versate, nonché gli oneri permanenti;

Art. 95 Beneficiari di prestazioni previdenziali dell’impiego pubblico

I beneficiari domiciliati all’estero che, in seguito a precedenti attività dipendenti di diritto pubblico, ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un’istituzione di previdenza avente sede in Svizzera, devono l’imposta su tali prestazioni.

L’aliquota dell’imposta è stabilita all’1 per cento dei proventi lordi nel caso delle pensioni; nel caso delle prestazioni in capitale, è calcolata secondo l’articolo 38 capoverso2.

Art. 205a cpv.2

Nel caso di assicurazioni di capitali secondo l’articolo20 capoverso1 lettera a concluse nel periodo tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1998, i proventi sono esenti d’imposta se al momento del pagamento il rapporto contrattuale dura da almeno cinque anni e se l’assicurato ha compiuto il 60° anno di età.

6. Legge federale del 14 dicembre 19907 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 7 cpv. 1ter,2 e 4 lett. d

I proventi da assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico in caso di sopravvivenza o di riscatto sono imponibili, a meno che queste assicurazioni di capitali servano alla previdenza. Si considera che serva alla previdenza il pagamento della prestazione assicurativa a partire dal momento in cui l’assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è stato istituito prima del compimento dei 66 anni. In questo caso la prestazione è esente da imposte.

Le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono imponibili nella misura del 40 per cento.

Sono esenti dall’imposta soltanto:

d. l’incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali, soggette a riscatto, eccettuate quelle da polizze di libero passaggio. È fatto salvo il capoverso 1ter.

Art. 8 cpv.2

La sostanza commerciale comprende tutti i valorri patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.

Art. 9 cpv.2 lett. a e b

Sono deduzioni generali:

  1. gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù dell’articolo7 e di ulteriori 50 000 franchi;

  2. il 40 per cento delle rendite vitalizie versate, nonché gli oneri permanenti;

Art. 10 cpv.1 lett. e

Sono segnatamente dedotti a titolo di spese consentite dall’uso commerciale o professionale:

e. gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni ai sensi dell’articolo8 capoverso2.

Art. 35 cpv.1 lett. f

Sono soggetti alla ritenuta d’imposta alla fonte, se non hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera:

f. i beneficiari di pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da parte di un datore di lavoro o di un istituto di previdenza avente sede in Svizzera in virtù di precedenti attività dipendenti di diritto pubblico, per queste prestazioni;

Art. 72b Adeguamento delle legislazioni cantonali

All’entrata in vigore delle modifiche degli articoli7 capoversi 1ter,2 e 4 lettera d, 8 capoverso2, 9 capoverso2 lettere a e b,10 capoverso1 lettera e, nonché 35 capoverso1 lettera f, i Cantoni adeguano le loro legislazioni.

Dopo l’entrata in vigore delle modifiche si applica l’articolo 72 capoverso2.

Art. 78a Assicurazioni di capitali con premio unico

L’articolo7 capoverso 1ter si applica alle assicurazioni di capitali con premio unico concluse dopo il 31 dicembre 1998.

7. Legge federale del 22 marzo 19858 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata

Art. 13 cpv.1 e 3bis

I contributi della Confederazione alle spese di sistemazione o di costruzione delle strade principali nella regione delle Alpi e nel Giura ammontano al 40-70 per cento e, fuori di queste regioni, al 15-55 per cento delle spese computabili.

Non sono versati contributi ai progetti le cui spese computabili sono inferiori a 2,5 milioni di franchi.

Art. 41a Disposizione transitoria concernente la modifica del 19 marzo 1999

Il nuovo diritto si applica a tutti gli impegni di sussidio da contrarre dopo la sua entrata in vigore (garanzia di base, parziale e di continuazione).

8. Legge federale del 20 dicembre 19579 sulle ferrovie

Art. 53 cpv.2

La quota della Confederazione ammonta al minimo al 36 per cento e al massimo al

per cento.

9. Legge del 20 dicembre 194610 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS)

Art. 103 Contributi degli enti pubblici

Il contributo degli enti pubblici ammonta al 20 per cento delle spese annuali dell’assicurazione. La Confederazione ne assume una quota del16,36 per cento; i Cantoni una quota del3,64 per cento.*

Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei contributi dei Cantoni secondo il capoverso1 come per l’assicurazione invalidità.

Per finanziare l’anticipazione delle rendite la Confederazione fornisce inoltre un contributo speciale di 170 milioni di franchi all’anno durante gli anni 2003-2013.

Disposizioni finali della modifica del 19 marzo 1999

Il decreto federale del 4 ottobre 198511 che stabilisce i contributi, federale e cantonale, all’assicurazione vecchiaia e superstiti è abrogato.

Il Consiglio federale propone all’Assemblea federale un nuovo disciplinamento dell’articolo 103 in modo che possa entrare in vigore al più tardi il 1° gennaio 2005. Tale disciplinamento deve possibilmente costituire una parte della nuova perequazione finanziaria tra la Confederazione e i Cantoni; altrimenti esso deve sgravare durevolmente le finanze della Confederazione.

10. Legge federale del 25 giugno 198212 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) Parte sesta: Entità delle prestazioni, diritto fiscale e disposizioni particolari

Titolo primo Entità delle prestazioni

Art. 79a Acquisto

Il presente articolo si applica a tutti i rapporti di previdenza, indipendentemente dall’iscrizione dell’istituzione di previdenza nel registro della previdenza professionale.

L’istituzione di previdenza può offrire all’assicurato la possibilità di acquistare le prestazioni regolamentari fino al massimo dell’importo limite superiore ai sensi dell’articolo8 capoverso1, moltiplicato per il numero di anni dall’entrata nell’istituzione di previdenza fino al raggiungimento dell’età regolamentare di uscita.

La somma di acquisto ammessa ai sensi del capoverso2 corrisponde alla differenza ipotetica tra la prestazione d’entrata necessaria e la prestazione d’entrata disponibile.

La limitazione del capoverso2 si applica ai seguenti acquisti:

  1. acquisto all’atto dell’entrata dell’assicurato nell’istituzione di previdenza;

  2. acquisto delle prestazioni regolamentari dopo l’entrata dell’assicurato nell’istituzione di previdenza.

La limitazione del capoverso2 non si applica agli acquisti in caso di divorzio secondo l’articolo22 capoverso3 della legge federale del 17 dicembre 199313 sul libero passaggio.

Titolo prima dell’art. 80

Titolo secondo: Trattamento fiscale della previdenza

Titolo prima dell’art. 85

Titolo terzo: Disposizioni particolari

Art. 96a Rendite secondo il diritto anteriore

Le presenti disposizioni non si applicano alle rendite di vecchiaia, per superstiti e di invalidità il cui diritto è sorto prima dell’entrata in vigore dell’articolo 79a.

11. Legge federale del 17 dicembre 199314 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Art. 4 cpv. 2bis

Se l’assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, gli istituti di libero passaggio devono versare al nuovo istituto di previdenza il capitale di previdenza per tutelare la protezione previdenziale. L’assicurato deve comunicare:

  1. all’istituto di libero passaggio, l’entrata nel nuovo istituto di previdenza;

  2. al nuovo istituto di previdenza, l’attuale istituto di libero passaggio nonché la forma della protezione previdenziale.

Art. 9 cpv.2 secondo periodo

… È fatto salvo l’articolo 79a LPP15.

Art. 11 cpv.2

L’istituto di previdenza può reclamare per conto dell’assicurato la prestazione d’uscita proveniente dal rapporto previdenziale anteriore, nonché il capitale di previdenza proveniente da una forma di mantenimento della previdenza.

12. Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione16

Art. 4a Provvedimenti straordinari

L’aliquota di contribuzione di cui all’articolo4 capoverso1 ammonta al 3 per cento fino al 31 dicembre 2003.

Il salario determinante ai fini dell’obbligo di contribuzione di cui all’articolo3 capoverso1 ammonta fino al 31 dicembre 2003 a due volte e mezzo l’importo massimo determinante del guadagno assicurato nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Alla quota che supera l’importo massimo del guadagno assicurato si applica l’aliquota del2 per cento.

I contributi sono a carico per metà dei datori di lavoro e per metà dei lavoratori. I lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di contribuzione (art. 6 LAVS17 pagano il contributo intero.

Art. 13 cpv. 2quater

Abrogato

Art. 18 cpv.4

Le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale sono dedotte dalle prestazioni di cui all’articolo7 capoverso2 lettere a o b.

Art. 24 cpv.4

Il diritto di cui al capoverso2 è dato al massimo durante i primi dodici mesi di una tale occupazione; esso è dato durante due anni al massimo nel caso di assicurati che hanno un obbligo di mantenimento nei confronti dei figli o che hanno più di 45 anni.

Art. 27 cpv.3 e 4

Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero delle indennità giornaliere e prolungare di6 mesi il termine quadro per la riscossione delle prestazioni, per gli assicurati ai sensi del capoverso2 divenuti disoccupati durante gli ultimi due anni e mezzo precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.

Le persone esentate dall’adempimento del periodo di contribuzione o quelle che riscuotono indennità per disoccupati alla fine del periodo di educazione secondo l’articolo13 capoverso 2bis hanno diritto, nell’ambito del termine quadro per la riscossione delle prestazioni, alla metà al massimo delle indennità giornaliere di cui al capoverso2 lettera a. Il numero totale di indennità giornaliere ai sensi del capoverso

lettere a e b e dell’articolo 72a capoverso3 non può superare 260.

Art. 52 cpv.1

L’indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro; tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo3 capoverso1. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

Art. 59b Indennità giornaliere speciali

Gli assicurati riscuotono indennità giornaliere speciali per i giorni durante i quali partecipano a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro su ordine o con l’accordo del servizio ufficiale competente.

Le indennità giornaliere speciali sono calcolate conformemente all’articolo22; sono indipendenti dal numero massimo d’indennità di cui all’articolo 27 capoverso 2 lettera a. Sono versate fino alla scadenza del termine quadro per la riscossione delle prestazioni per quanto la presente legge non disponga altrimenti.

Se partecipa a un programma di occupazione temporanea ai sensi dell’articolo 72 e con una quota di formazione inferiore al 40 per cento, l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera minima di 102 franchi. Se il tasso di occupazione in un programma di occupazione temporanea è inferiore al 100 per cento, l’indennità giornaliera minima è ridotta in modo corrispondente.

Art. 60 cpv.4

Le persone che non adempiono le condizioni relative al periodo di contribuzione e non ne sono esentate e che con il consenso del servizio ufficiale cantonale frequentano un corso allo scopo di esercitare un’attività lucrativa dipendente hanno diritto entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo alle prestazioni di cui all’articolo 61 capoverso3. Il consenso può essere dato soltanto se ad esse, senza la frequentazione del corso, non può essere assegnata alcuna occupazione. Questa disposizione non si applica alle persone che hanno esaurito il loro diritto alle prestazioni secondo l’articolo7 capoverso2 lettere a o b.

II

Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore, fatte salve le disposizioni di cui al capoverso3.

Si applicano con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio dell’anno d’entrata in vigore della presente legge:

  1. gli articoli4 capoverso1, 16a e 21 capoverso1 della legge federale del 5 ottobre 198418 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (n. I/1);

  2. l’articolo 64 capoverso1 frase introduttiva della legge federale sulla formac. l’articolo7 capoverso1 della legge federale del 19 marzo 196520 sul sussidiamento delle spese cantonali per borse di studio (n. I/3);

d. l’articolo 103 capoversi1 e 2 della legge del 20 dicembre 194621 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) (n. I/9).

Consiglio nazionale, 19 marzo 1999 Consiglio degli Stati, 19 marzo 1999 Il presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato l’8 luglio 199922.

La presente legge entra in vigore come segue:

1. Retroattivamente il 1° gennaio 1999:

  1. cifra I/1: Legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (art.4 cpv.

  2. cifra I/2: Legge federale sulla formazione professionale;

  3. cifra I/3: Legge sulle indennità di studio (art.7 cpv. 1);

  4. cifra I/9: LAVS (art. 103 cpv.1 e 2). 2. Il 1° settembre 1999:

  5. cifra I/1 Legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (art.4 cpv. 4,7 cpv.1, 16 titolo e 21 cpv.2;

  6. cifra I/4 Legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali

  7. cifra I/7 Legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata;

  8. cifra I/9 LAVS (art. 103 cpv.3 e disposizioni finali);

  9. cifra I/12 Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 18 cpv.4, 27 cpv.3 e 4, 52 cpv.1 e 60 cpv. 4). 3. Il 1° gennaio 2000:

  10. cifra I/3 Legge sulle indennità di studio (titolo, sostituzione di locuzioni, art. 1, art. 2 cpv.1 e 3 e art. 7 cpv. 2);

  11. cifra I/8 Legge federale sulle ferrovie;

  12. cifra I/12 Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 4a, 4. Il 1° gennaio 2001:

  13. cifra I/5 Legge federale sull’imposta federale diretta;

  1. cifra I/6 Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni;

  2. cifra I/10 LPP;

  3. cifra I/11 Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

11 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin