RU 1999 2403
Ordinanza
sull’assicurazione malattie
(OAMal)
Modifica dell’11 agosto 1999
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 1 cpv.2 lett. c
Sono inoltre tenuti ad assicurarsi:
c. le persone che hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera conformemente all’articolo 18 della legge sull’asilo del 26 giugno 19982 (legge sull’asilo), le persone cui è stata concessa la protezione provvisoria giusta l’articolo 66 della legge sull’asilo nonché le persone, per le quali è stata decisa l’ammissione provvisoria conformemente all’articolo 14a LDDS.
Art. 7 cpv. 5
I richiedenti l’asilo nonché le persone bisognose di protezione devono assicurarsi senza indugio a partire dalla ripartizione ai Cantoni giusta l’articolo 27 della legge sull’asilo. Le persone ammesse provvisoriamente devono assicurarsi subito dopo la decisione d’ammissione provvisoria. L’assicurazione inizia il giorno della presentazione della domanda d’asilo o della decisione d’ammissione provvisoria o di concessione della protezione provvisoria. L’assicurazione cessa il giorno in cui provatamente queste persone hanno lasciato la Svizzera oppure 30 giorni dopo la data di partenza stabilita da una decisione cresciuta in giudicato o con la morte dell’assicurato.