Fonte

RU 1999 2405

Legge federale
sulle banche e le casse di risparmio

Modifica del 22 aprile 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 19981,
decreta:

I

La legge federale sulle banche e le casse di risparmio2 è modificata come segue:

Titolo Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR)

Art. 3a

È considerata banca cantonale ogni banca costituita in forma di istituto o di società anonima mediante un atto legislativo cantonale. Il Cantone deve detenere una partecipazione superiore a un terzo del capitale e disporre di più di un terzo dei diritti di voto. Può garantire integralmente o in parte gli impegni della banca.

Art. 5 cpv.2

Il presente articolo non si applica ai banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali.

Art. 23septies

Ai fini dell’esecuzione della presente legge, la Commissione delle banche può effettuare o far effettuare da uffici di revisione verifiche dirette presso le succursali estere di banche della cui vigilanza su base consolidata essa è responsabile nel quadro del controllo nel Paese d’origine.

La Commissione delle banche può permettere alle autorità estere di vigilanza sulle banche o sui mercati finanziari di effettuare verifiche dirette presso succursali svizzere di banche estere, a condizione che tali autorità:

a. siano responsabili, nel quadro del controllo nel Paese d’origine, della vigilanza su base consolidata sulle banche sottoposte a verifica;

  1. utilizzino le informazioni ricevute esclusivamente per la vigilanza su base consolidata di banche e di altri intermediari finanziari sottoposti al regime dell’autorizzazione;

  2. siano vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale; e

  3. non trasmettano le informazioni ricevute a autorità competenti e a organismi incaricati di compiti di vigilanza nell’interesse pubblico senza il consenso della Commissione delle banche. La trasmissione di informazioni alle autorità penali non è ammessa quando l’assistenza giudiziaria in materia penale è esclusa. La Commissione delle banche decide d’intesa con l’autorità competente.

Mediante verifiche transfrontiera dirette possono essere acquisite unicamente informazioni necessarie alla vigilanza su base consolidata di banche o intermediari finanziari. Possono essere acquisite segnatamente le informazioni intese a chiarire se una banca o un intermediario finanziario, considerando tutto il gruppo:

  1. sia organizzato in maniera adeguata;

  2. rilevi, limiti e sorvegli debitamente i rischi connessi alla sua attività;

  3. sia diretto da persone che garantiscono un’attività irreprensibile;

  4. rispetti su base consolidata le prescrizioni relative ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi; e

  5. adempia in modo corretto gli obblighi di riferire alle autorità di vigilanza.

Se, nell’ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera, le autorità estere di vigilanza sulle banche o sui mercati finanziari intendono accedere a informazioni legate direttamente o indirettamente alle operazioni relative all’amministrazione di beni o ai depositi di singoli clienti di una banca, la Commissione delle banche rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti. La procedura è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa3.

La Commissione delle banche può accompagnare le autorità estere di vigilanza sulle banche e sui mercati finanziari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da un ufficio di revisione secondo la presente legge. La banca interessata può esigere tale accompagnamento.

Sono considerate succursali di banche ai sensi del presente articolo:

  1. le filiali, le succursali e le rappresentanze di banche;

  2. altre imprese la cui attività rientri nella vigilanza su base consolidata svolta da un’autorità di vigilanza sulle banche o sui mercati finanziari.

Le succursali organizzate secondo il diritto svizzero devono fornire alle autorità estere di vigilanza sulle banche o sugli intermediari finanziari nonché alla Commissione delle banche le informazioni necessarie all’esecuzione delle verifiche dirette o dell’assistenza amministrativa da parte della Commissione delle banche e devono consentire loro l’accesso alle proprie scritture contabili.

Art. 38 cpv.1

Abrogato

II

Disposizioni transitorie

Le banche cantonali già sottoposte integralmente alla vigilanza della Commissione delle banche al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono considerate in possesso dell’autorizzazione di cui al capoverso3.

Per la Banca cantonale di Zugo non è richiesta una partecipazione del Cantone superiore a un terzo dei diritti di voto, ai sensi dell’articolo 3a, sempreché non siano modificati la garanzia dello Stato e l’esercizio del diritto di voto da parte del Cantone e sia garantito che le decisioni importanti non possano essere prese senza l’assenso del Cantone.

Per la Banca cantonale di Ginevra, la partecipazione dei Comuni al capitale è assimilata alla partecipazione del Cantone secondo l’articolo 3a purché questi non riduca la sua partecipazione.

III

Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 aprile 1999 Consiglio nazionale, 22 aprile 1999 Il presidente, Rhinow La presidente, Heberlein Il segretario, Lanz Il segretario, Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 agosto 19994.

La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 1999.

18 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss 0630 Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

Allegato

Modifica del diritto previgente La legge federale del 24 marzo 19955 sulle borse e il commercio di valori mobiliari è modificata come segue:

Art. 38a Verifiche transfrontiera

1 Ai fini dell’esecuzione della presente legge, l’autorità di vigilanza può effettuare o far effettuare da uffici di revisione verifiche dirette presso le succursali estere di borse e commercianti di valori mobiliari della cui vigilanza su base consolidata essa è

responsabile nel quadro del controllo nel Paese d’origine.

L’autorità di vigilanza può permettere alle autorità estere di vigilanza sulle borse e sui commercianti di valori mobiliari di effettuare verifiche dirette presso succursali svizzere di borse estere e commercianti esteri di valori mobiliari, a condizione che tali autorità:

  1. siano responsabili, nel quadro del controllo nel Paese d’origine, della vigilanza su base consolidata sulle borse e sui commercianti di valori mobiliari sottoposte a verifica;

  2. utilizzino le informazioni ricevute esclusivamente per la vigilanza su base consolidata delle borse e dei commercianti di valori mobiliari;

  3. siano vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale; e

  4. non trasmettano le informazioni ricevute a autorità competenti e a organismi incaricati di compiti di vigilanza nell’interesse pubblico senza il consenso dell’autorità di vigilanza svizzera. La trasmissione di informazioni alle autorità penali non è ammessa quando l’assistenza giudiziaria in materia penale è esclusa. L’autorità di vigilanza decide d’intesa con l’autorità competente.

Mediante verifiche transfrontiera dirette possono essere acquisite unicamente informazioni necessarie alla vigilanza su base consolidata di borse e commercianti di valori mobiliari. Possono essere acquisite segnatamente le informazioni intese a chiarire se un commerciante di valori mobiliari, considerando tutto il gruppo:

  1. sia organizzato in maniera adeguata;

  2. rilevi, limiti e sorvegli debitamente i rischi connessi alla sua attività;

  3. sia diretto da persone e impieghi collaboratori responsabili che garantiscono un’attività irreprensibile;

  4. rispetti su base consolidata le prescrizioni relative ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi; e

  5. adempia in modo corretto gli obblighi di riferire alle autorità di vigilanza.

Se, nell’ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera, le autorità estere di vigilanza sulle borse e sui commercianti di valori mobiliari intendono accedere a informazioni riguardanti singoli clienti di commercianti di valori mobiliari, la Commissione delle banche rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti. La procedura è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa6. Non è ammessa la trasmissione di informazioni concernenti persone che non sono manifestamente coinvolte nell’affare da sottoporre a verifica.

L’autorità di vigilanza può accompagnare le autorità estere di vigilanza sulle borse e sui commercianti di valori mobiliari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da un ufficio di revisione secondo la legge sulle borse. Le borse interessate e i commercianti di valori mobiliari interessati possono esigere tale accompagnamento.

Sono considerate succursali ai sensi del presente articolo:

  1. le filiali, le succursali e le rappresentanze di borse e di commercianti di valori mobiliari;

  2. altre imprese la cui attività rientri nella vigilanza su base consolidata svolta da un’autorità di vigilanza sulle borse e sui commercianti di valori mobiliari.

Le succursali organizzate secondo il diritto svizzero devono fornire alle autorità estere di vigilanza sulle borse e sui commercianti di valori mobiliari nonché alla Commissione delle banche le informazioni necessarie all’esecuzione delle verifiche dirette o dell’assistenza amministrativa da parte della Commissione delle banche e devono consentire loro l’accesso alle proprie scritture contabili.

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