RU 1999 2446
Ordinanza
concernente il trasferimento di servizi del Ministero
pubblico della Confederazione all’Ufficio federale di polizia
del 18 agosto 1999
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 43 capoverso2 e 64 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)1,
ordina:
Art. 1 Oggetto
La Polizia federale svizzera, il Servizio di sicurezza dell’amministrazione federale nonché i Servizi centrali del Ministero pubblico della Confederazione sono trasferiti all’Ufficio federale di polizia a partire dal 1° settembre 1999.
Art. 2 Deroghe a disposizioni organizzative di altre leggi
Il trasferimento dei tre servizi comporta una deroga alle seguenti disposizioni organizzative contenute in leggi federali:
assegnazione del personale necessario al Ministero pubblico della Confederazione perché possa assicurare il servizio delle inchieste e delle informazioni giusta l’articolo 17 capoverso3 della legge federale sulla procedura peb. competenza del Ministero pubblico della Confederazione di dirigere l’ufficio centrale per la repressione della pornografia giusta l’articolo 358 del Codice penale3;
competenza del Ministero pubblico della Confederazione di dirigere l’ufficio centrale incaricato della repressione di infrazioni alla legislazione sull’energia nucleare giusta l’articolo 37 capoverso 1bis della legge federale del 23 dicembre 19594 sull’energia nucleare;
competenza del Ministero pubblico della Confederazione di dirigere l’ufficio centrale per la repressione di reati commessi con esplosivi, nonché di adempiere compiti di polizia di sicurezza nell’ambito della legislazione sugli esplosivi giusta l’articolo 33 della legge federale del 25 marzo 19775 sugli esplosivi;
RS 172.213.2
e. competenza del Ministero pubblico della Confederazione di assicurare il funzionamento del servizio d’informazione nell’ambito del controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari e deii beni militari speciali secondo l’articolo 21 della legge federale del 13 dicembre 19966 sul controllo dei beni a duplice impiego.
Art. 3 Diritti e doveri
Con il trasferimento dei tre servizi, sono pure trasferiti i pertinenti compiti previsti dalla legge nonché i relativi diritti e doveri, segnatamente per quanto concerne l’utilizzazione di sistemi d’informazione e lo scambio di dati personali con altri servizi.
Le autorizzazioni d’accesso, attualmente in vigore, ai sistemi d’informazione non possono essere estese.
Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1999 e si applica fino all’entrata in vigore delle pertinenti norme di legge giusta l’articolo 64 LOGA.
18 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |