RU 1999 2474
Ordinanza
sull’agevolazione doganale secondo l’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
del 20 settembre 1999
Il Dipartimento federale delle finanze, visto il decreto del Consiglio federale del 21 luglio 19421 che delega al Dipartimento delle finanze e delle dogane il diritto di istituire per certe merci dei dazi differenziati,
ordina:
Art. 1 Aliquote di dazio ridotte
Le merci elencate nell’allegato possono essere importate alle aliquote di dazio ridotte sempre che siano destinate all’impiego indicato. L’allegato fissa le aliquote di dazio.
Art. 2 Disposizione transitoria per i foraggi destinati all’ingrasso di volatili
Per i foraggi delle voci 1001.9040, 1003.0070, 1004.0040, 1005.9030, 2301.1019, 2301.2010, 2302.3021 e 2304.0010 destinati all’ingrasso di polli, tacchini, quaglie, faraone, oche e anatre nonché all’allevamento di pulcini da ingrasso è restituito a richiesta il 25 per cento dell’aggravio daziario medio, sempre che i volatili da ingrasso siano stati macellati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1999.
La restituzione è calcolata in base all’aggravio daziario medio, durante il periodo da ingrasso, dei componenti di un miscuglio standardizzato di alimenti per volatili d’ingrasso.
Il consumo di foraggi è determinato come segue:
per i volatili da ingrasso, secondo il peso vivo; per la produzione di un chilogrammo di volatili ci si fonda sui seguenti consumi di alimenti: polli 2,0 kg, tacchini e tutte le altre specie di volatili2,7 kg;
per i riproduttori di volatili da ingrasso, secondo la quantità di volatili da ingrasso macellati; per ogni capo il consumo di alimenti ammesso per i riproduttori è di 600 g.
Hanno diritto a una restituzione gli agricoltori indigeni ingrassatori di volatili che producono annualmente nella propria azienda almeno 500 kg di volatili (peso vivo) nutriti con foraggi importati.
Le domande di restituzione vanno presentate all’Ufficio federale dell’agricoltura.
RS 631.146.31
Art. 3 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogate:
l’ordinanza del 5 novembre 19872 sulle merci reversali;
l’ordinanza del 17 novembre 19873 sulle merci reversali provenienti dalle Comunità europee.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.
20 settembre 1999 Dipartimento federale delle finanze: Villiger
Allegato
(art. 1) Agevolazioni doganali 0103. Animali della specie suina, vivi per la ricerca o la medici- 10.––
90 na
90 0206. Frattaglie della specie suina, per la fabbricazione di 5.––
91 congelate conserve per l’alimenta-
91 zione di animali 0206. Cotenna di maiale fresca, refrigerata o per la fabbricazione di ––.10
91 congelata gelatina
91 0404. Siero di latte in polvere, demineralizzato per la fabbricazione di 50.––
00 prodotti alimentari o come foraggio di complemento per animali giovani 0407. Uova di volatili, in guscio, fresche come uova di trasforma- 35.––
10 zione destinate all’industria alimentare 0511. Merci di questa voce per la fabbricazione di ––.10
10 conserve per l’alimenta-
19 zione di animali 0804. Fichi, secchi per la fabbricazione di2.––
20 surrogati del caffè 0805. Arance amare, non involte, per la fabbricazione di3.––
00 alla rinfusa confettura 0811. Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, per l’ulteriore lavorazione 10.–– *10 00 congelate, senza aggiunta di zucchero o *20 90 di altri dolcificanti, all’ingrosso *90 10 *90 29 1001. Frumento (grano) duro, non denaturato per usi tecnici3.––
39 1001. Frumento (grano) tenero per la fabbricazione di2.––
31 succedanei del caffè * 0811. Per poter essere ammesse all’aliquota ridotta le frutta devono subire un procedi-
00 mento di lavorazione. Il semplice imballaggio in recipienti più piccoli non costi-
90 tuisce una lavorazione ulteriore ai sensi dell’ordinanza.
29 1001. Frumento (grano) tenero, non per la fabbricazione1.60 *90 39 denaturato di amido 1001. Frumento (grano) e frumento per usi tecnici 28.––
39 segalato, non denaturato 1002. Segala da semina per taglio verde 16.–
11 1002. Segala per la fabbricazione2.––
39 di succedanei del caffè per usi tecnici 28. –– 1003. Orzo per la fabbricazione di1.85
69 estratti di malto per alimenti 1005. Granoturco per la fabbricazione ––.50
29 di pop–corn 1007. Sorgo a grani per la fabbricazione di 13.––
29 derrate alimentari, con 1008. Grano saraceno per la fabbricazione di ––.60
29 derrate alimentari, senza
29 per la fabbricazione di 8.50 1008. Miglio per la fabbricazione di 6.––
29 derrate alimentari, con 1008. Scagliola per la fabbricazione di 11. ––
20 derrate alimentari, con 1008. Triticale per la fabbricazione di 16. ––
29 derrate alimentari, con * 1001. 1. L’agevolazione doganale è concessa soltanto se dal frumento viene estratto
39 almeno il 55% di farina di fabbricazione, poi trasformata in amido. 2. Nella dichiarazione per l’importazione bisogna indicare come: Destinatario: il titolare dell’impegno circa l’uso; Importatore: un mulino contrattuale controllato dall’Ufficio federale dell’agri coltura che trasforma il frumento in farina per ordine del destinatario.
1008. Altri cereali per la fabbricazione di 12.50
59 derrate alimentari, con 1101. Farina industriale di frumento, per la fabbricazione ––.60 *00 29 non denaturata di amido 1101. Farina di frumento per usi tecnici 40. ––
29 1102. Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato
19 – di segala, non denaturata per usi tecnici 10. ––
29 – di segala, non denaturata per usi tecnici 40. ––
11 – di granturco, non denaturata per l’alimentazione 20. ––
11 – di riso, non denaturata per l’alimentazione 20. ––
10 – di triticale, non denaturata per usi tecnici 40. ––
29 – di altri cereali, non denaturati per l’alimentazione 20. ––
29 – di altri cereali, non denaturati per usi tecnici 19.50 1103. Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali – semole e semolini
19 – – friscello, di grano duro per la fabbricazione 48. –– di pasta
19 – – semolino di grano duro per usi tecnici 4.50
99 – – altri per usi tecnici 40. ––
90 – – di avena per l’alimentazione 10. ––
90 – – di avena per usi tecnici 10. ––
90 – – di granoturco per l’alimentazione 4.50
90 – – di granoturco per la produzione di alcol 4.50 o per usi tecnici * 1101. L’agevolazione doganale è concessa solo se dalla farina importata non viene
29 estratto nessun altro prodotto.
90 – – di riso per l’alimentazione 4.50
90 – – di riso per usi tecnici 4.50 – di altri cereali
19 – – di segala, di frumento segalato per l’alimentazione 40.–– o di triticale umana, senza residui per
19 – – di segala, di frumento segalato per usi tecnici 40.— o di triticale
99 – – – di altri cereali per l’alimentazione umna, 10.–– senza residui per il foraggiamento
99 – – – di altri cereali per usi tecnici 10.–– – agglomerati in forma di pellets
90 – – di frumento per usi tecnici 40.–– – – di altri cereali
19 – – – di segala, di frumento segalato per usi tecnici 40.–– o di triticale
99 – – – di altri cereali per l’alimentazione 10.––
99 – – – di altri cereali per usi tecnici 10.–– 1104. Cereali altrimenti lavorati (p.es. mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati – cereali schiacciati o in fiocchi
90 – – di orzo per l’alimentazione 10.––
90 – – di avena per l’alimentazione 10.–– – – di altri cereali
99 – – – di altri cereali per l’alimentazione 10.––
99 – – – fiocchi di altri cereali per usi tecnici 10.–– – altri cereali lavorati (p. es., mondati, perlati, tagliati o spezzati)
20 – – di orzo per la fabbricazione di 19.20 residui per il foraggiamento
20 – – di orzo per l’alimentazione 10.––
20 – – di avena per l’alimentazione 10.––
20 – – di avena per la fabbricazione di 18.–– residui per il foraggia-
20 – – avena per farina, mondata, mento ––.60 contenente ancora circa 10 per cento per la fabbricazione di di grani non mondati prodotti finiti di avena per
90 – – di granoturco l’alimentazione umana 10.––
90 – – cosiddetto tritello di granoturco, il foraggiamento 4.50 cioé chicchi di granoturco spezzati per la fabbricazione di grossolanamente, degerminati corn-flakes ed imbianchiti
90 – – di granoturco spezzati1.–– – – di altri cereali per usi tecnici
19 – – – spelta decorticata (perlata) 110.––
19 – – – di frumento (grano), di segala, umana 40.–– di frumento segalato o di per usi tecnici triticale
22 – – – di miglio 7.–– per la fabbricazione di
22 – – – di miglio residui per il foraggia- 10.–– mento
99 – – – di altri cereali umana, senza residui per 10.––
99 – – – di altri cereali umana, senza residui per 10.–– per usi tecnici
89 – Germi di cereali, interi, schiacciati, per l’alimentazione 26.13 in fiocchi o macinati umana, ma non per la sgrassatura parziale
89 – Germi di cereali per la sgrassatura 28.80 parziale, per l’alimentazione umana
89 – Germi di cereali, interi, schiacciati, per usi tecnici 10.–– in fiocchi o macinati Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di 1107. Malto, anche torrefatto – non torrefatto
12 – – non franto per l’alimentazione1.50
93 – – altro per l’alimentazione 10.–– – torrefatto
12 – – non franto per l’alimentazione1.50
93 – – altro per l’alimentazione 10.–– 1107. Malto per la fabbricazione di derrate alimentari, con
12 – non torrefatto 11.65
12 – torrefatto 12.70 1107. Malto, anche torrefatto per la fabbricazione1.85
12 di estratti di malto per
12 alimenti 1108. Amidi
90 – amido di frumento per la fabbricazione di1.–– destrina e glucosio
90 – amido di frumento per altri usi tecnici1.70
90 – amido di granoturco per la fabbricazione di1.–– destrina e glucosio
90 – amido di granoturco per altri usi tecnici1.50
90 – fecola di patate per usi tecnici1.––
90 – fecola di manioca per usi tecnici1.––
99 – altri amidi per usi tecnici1.–– 1201. Fave di soia per l’estrazione di oli e ––.10
23 la fabbricazione di
24 maionese, salse per insalata e prodotti simili ai 1206. Semi di girasole per l’estrazione di oli e ––.10
23 la fabbricazione di
24 maionese, salse per insa-
53 lata e prodotti simili ai
54 sensi degli art. 114–117 1404. Linters di cotone, imbianchiti per la filatura, fabbrica-3.––
90 e sgrassati (idrofili) zione di carta, preparazione di materie esplosive, cotone-collodio, celluloide, acetato di cellulosa e viscosa 1501. Strutto, fuso o pressato per la fabbricazione di 20.––
18 grassi commestibili
19
19 Sugna come mezzo ausiliario 20.–– nella fabbricazione del prosciutto
18 Grasso di maiale (incluso lo strutto) per usi tecnici1.––
19 e grasso di volatili
28
29 1502. Grassi di animali della specie bovina, per la fabbricazione di 15.––
91 ovina o caprina, greggi o fusi, anche grassi commestibili
99 pressati o estratti mediante solventi
91 per usi tecnici1.––
99 1503. Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, per usi tecnici1.––
91 oleomargarina e olio di sevo, non emulsio-
99 nati, non mescolati né altrimenti preparati 1504. Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di per usi tecnici1.––
98 mammiferi marini, anche raffinati, ma
99 non modificati chimicamente
91
99
99 1504. Olio di fegato per usi veterinari1.––
98
99 1506. Altri grassi e oli animali e loro frazioni, per usi tecnici1.––
91 anche raffinati, ma non modificati
99 chimicamente 1507. Olio di soia e sue frazioni, semiraffinati, per la fabbricazione 139.70
98 ma non modificati chimicamente di grassi o di oli
90 – anche raffinati per usi tecnici1.–– 1507. Frazioni dell’olio di soia, non modificate per la fabbricazione chimicamente, aventi un punto di fusione di grassi o di oli più elevato di quello dell’olio di soia commestibili 1507 / Grassi e oli vegetali, greggi per la raffinazione e 1.–– 1515 la fabbricazione di maionese, salse per insalata e prodotti simili ai 1507 / Grassi e oli vegetali, raffinati per la fabbricazione di1.–– 1515 maionese, salse per insalata e prodotti simili ai 1508. Olio di arachide e sue frazioni, anche per usi tecnici1.––
90 raffinati, ma non modificati chimicamente
98 – semiraffinati per la fabbricazione 139.70 di grassi o di oli 1508. Frazioni dell’olio di arachide, non per la fabbricazione di modificate chimicamente, aventi un punto grassi o di oli di fusione più elevato di quello dell’olio commestibili di arachide 1509. Olio di oliva e sue frazioni, anche per usi tecnici1.––
91 raffinati, ma non modificati chimicamente
99
91 * 1507. L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedi-
18 mento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime
19 e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in 1508. determinate forme per la vendita al minuto, non basta.
1510. Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusiva- per usi tecnici1.––
91 mente dalle olive, anche raffinati, ma non
99 modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 1511. Olio di palma e sue frazioni, semiraffinati, per la fabbricazione di 139.70
98 ma non modificati chimicamente grassi o di oli
90 – anche raffinati per usi tecnici1.–– Frazioni dell’olio di palma, non modificate per la fabbricazione di chimicamente, aventi un punto di fusione grassi o di oli più elevato di quello dell’olio di palma commestibili 1512. Oli di girasole, di cartamo o di cotone e per la fabbricazione di 139.70
98 loro frazioni, semiraffinati, ma non grassi o di oli
91 modificati chimicamente commestibili
90 – anche raffinati per usi tecnici1.––
18
98
99
91 Frazioni dell’olio di girasole o di cartamo, per la fabbricazione di non modificate chimicamente, aventi un grassi o di oli punto di fusione più elevato di quello commestibili dell’olio di girasole o di cartamo *19 18 – semiraffinati 142.70 *19 19 – raffinati 148.–– * 1511. L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedi-
18 mento di fabbricazione detto per effetto della loro miscelazione con altre materie
19 prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più 1512. piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto non basta.
18 1513. Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o per usi tecnici1.––
90 di babassù e loro frazioni, anche raffinati,
18 ma non modificati chimicamente
98
99
18
19
98
98 – semiraffinati per la fabbricazione di 157.70
98 grassi o di oli Frazioni dell’olio di babassù, non per la fabbricazione di modificate chimicamente, aventi un punto grassi o di oli di fusione più elevato di quello dell’olio commestibili di babassù *29 18 – semiraffinate 142.70 *29 19 – raffinate 148.– 1514. Oli di colza, di ravizzone o di senape, per usi tecnici1.––
90 e loro frazioni, anche raffinati, ma non mo-
91 dificati chimicamente
91 – semiraffinati per la fabbricazione di 139.70 grassi o di oli * 1513. L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedi-
18 mento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime
19 e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto non basta.
1515. Altri grassi e oli vegetali (compreso per usi tecnici1.––
90 l’olio di ioioba) e loro frazioni, fissi,
91 anche raffinati, ma non modificati
99 chimicamente
91
99
91
99
19
91
99
91
99
13 1515. – semiraffinati per la fabbricazione di 139.70
91 grassi o di oli
91 commestibili
91
91
91 1516. Grassi e oli animali o vegetali e loro frazio- per la fabbricazione di *10 91 ni, parzialmente o totalmente idrogenati, grassi o di oli *10 99 interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, commestibili *20 91 raffinati, ma non altrimenti preparati, *20 99 diversi dagli oli di cocco o di palmisti – semiraffinati 142.70 – raffinati 148.––
91 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazio- per usi tecnici1.––
99 ni, parzialmente o totalmente idrogenati,
91 interesterificati, riesterificati o elaidinizzati,
99 anche raffinati,ma non altrimenti preparati * 1516 L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedi-
91 mento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime
99 e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in
91 determinate forme per la vendita al minuto, non basta.
99 1517. Miscele liquide o preparazioni alimentari per usi tecnici1.––
61/ liquide di grassi o di oli animali o vegetali
99 o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo 1518. Miscele non alimentari di oli per usi tecnici1.––
19 vegetali 1701. Zucchero cristallizzato, allo stato per la fabbricazione di 20.58
00 solido, non lavorato, senza aggiunta mannite, sorbite, dei loro
00 di aromatizzanti o di coloranti esteri e di acido gluconico
99
00 Zuccheri greggi, allo stato solido, per la raffinazione 35.05
00 non lavorati, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti 1702. Glucosio, allo stato solido, chimicamente per usi tecnici 7.––
29 puro o no
38 2001. Cetriolini, in recipienti eccedenti 50 kg per l’ulteriore lavorazione3.–– 1010 industriale 2001. Cipolle argentate, in recipienti per l’ulteriore lavorazione3.–– 2010 eccedenti 50 kg industriale 2002. Polpe, puré e concentrati di pomodori, in per l’ulteriore lavorazione esenti
10 recipienti di più di 5 kg, il cui tenore in e condizionamento in estratto secco è di 25% in peso o più, recipienti ermeticamente composti di pomodori e acqua, con o chiusi di 5 kg o meno, senza aggiunta di sale o altre sostanze di nonché fabbricazione conservazione o di condimento industriale di polvere di pomodoro 2002. Polpe di pomodori, il cui tenore in estratto per la fabbricazione di esenti
10 secco è di 7 a 10% in peso salse pronte per il consumo 2005. Legumi da granella, sgranati, precotti o per la produzione di mi- 4.50
10 evaporati, disseccati, in recipienti di più nestre e salse pronte per la
10 di 5 kg cottura o il consumo
11 2008. Polpe per la fabbricazione 10.––
00 di confettura, marmellata
10 o elementi di frutta
10 per ulteriore lavorazione
90
00 2009. Succhi d’uva, non concentrati, non per la fabbricazione 15.––
18 fermentati, senza aggiunta di alcole, di succhi d’uva analcolici in recipienti di capacità eccedente3 l 2102. Sospensioni di lievito «Metiozim» per l’estrazione della1.––
99 composte di colture di lievito, di una materia farmaceutica miscela d’aminoacido e di una soluzione di base «S-adenosil-Lzuccherina metionina (SAMe)»
2102. Lieviti della cantina di fermentazione, con per l’ulteriore lavorazione1.––
99 un tenore in estratto secco sino al 20% per l’ottenimento di estratti, polvere e fiocchi per l’industria delle 2103. Salsa di soia per l’ulteriore lavorazione 10.––
00 2103. Salse per la fabbricazione di 10.––
00 maionese, salse per insalata e prodotti simili ai 2106. Idrolizzati di proteine ed autolizzati per l’ulteriore lavorazione 20.––4
30 di lievito (preparazione di condimenti per minestrone ecc.) 2204. Vini per la lavorazione industriale, per l’ulteriore 4.––
41 bianchi o rossi lavorazione, diversi dalla
42 fabbricazione di bevande alcoliche 2302. Crusche di frumento per usi dietetici per 70.––
10 l’alimentazione umana
10 Crusche di malto di frumento per usi come prodotto 70.–– aromatizzate ausiliario per la preparazione del pane 2309. Preparazioni foraggere senza valore per usi come ausiliare esenti *90 81 nutritivo tecnologico per alimenti *90 82 per animali della specie *90 89 bovina, bovina, caprina, suina ed equina nonché per conigli e volatili da cortile 2309. Pop-corn industriale impiego come materiale1.––
90 d’imballaggio 2903. Cloroformio (triclorometano) per usi come solvente,1.50
00 tecnico per la raffinazione e sintesi * 2309. Indicare nella dichiarazione per l’importazione il nome del prodotto secondo il
81 permesso della stazione federale di ricerche per la produzione animale.
82
89
2106.90 30 Merci provenienti dai Paesi della Comunità economica europea fr. 5.–.
3823. Acido stearico per la fabbricazione di1.––
90 materie ausiliarie tessili e per spalmare la carta detta «autocopiante» 3824. Preparazioni a base di caolino per l’ulteriore lavorazione ––.03
99 (slurry) 3920. Altre lastre, altri fogli e pellicole di per la fabbricazione di 10.––
00/ materie plastiche non alveolari, diversi da pellicole fotografiche,
90 quelli di fibra vulcanizzata, non rinforzati anche con semplice
00/ né stratificati, né parimenti associati a spalmatura di uno strato
00 altre materie, senza supporto adesivo per l’emulsione sensibilizzata; fabbricazione di fogli appannati o resi antistatici, per l’industria grafica 4104. Cuoi umidi sottoposti a preconciatura, per la concia ––.30
00/ d’un tenore in acqua superiore al 50 %
00 in peso 4105.
00 4106.
00 4107.
00/
00 4703. Paste chimiche di legno, al solfato, per la fabbricazione di diverse da quelle per dissoluzione carte e cartoni, pannolini e simili
00 ––.10
00 ––.35 4705. Paste chimiche di legno, trattate chimica- per la fabbricazione di ––.10
00 mente, termicamente e meccanicamente carte e cartoni, pannolini (CTMP = Chemical Thermo–Mecanical e simili Pulp) 4810. Cartone di cellulosa, in rotoli per la fabbricazione di 6.––
00 ritagli d’imballaggi per sigarette, cosiddetti «hinge lid (HL)» 4810. Carta, liscia non stampata, imbianchita, ricopertura di lastre di 6.––
00 senza fibre approntate meccanicamente, polistirolo spongioso ricoperta su una faccia con caolino, in utilizzate per la fabbricarotoli o in fogli zione di display o come materiale da stand delle fiere 5007. Tessuti di seta o di cascami di seta, ricami industriali 150.––
00 greggi, scruditi, imbianchiti o tinti
10
20
20 5007. Tessuti honan e altri tessuti simili per la tingitura e la 200.––
10 dell’Asia orientale, interamente di seta stampatura selvatica, greggi, scruditi o imbianchiti 5111. Tessuti di lana cardata o di peli fini tessuti di fondo per ricami 25.––
00 cardati chimici
00 5112. Tessuti di lana pettinata o di peli fini tessuti di fondo per ricami 25.––
10 pettinati chimici
90
90
90 5208. Tessuti batista, calicò, cambrì mussolina, ricami industriali 50.––
00/ nansooc, percalle e velo di cotone, greggi,
00 di peso non eccedente 60 g per m2 5208. Tessuti batista, calicò, cambrì mussolina, ricami industriali 10.––
00/ nansooc, percalle e velo di cotone, greggi, 5208. Tessuti di cotone, greggi o cremati su ricami industriali 20.––
00/ greggio, di peso eccedente 120 g per m2 5209. 5211.
5402. Filati di filamenti sintetici (diversi dai per l’avvolgimento a 10.––
00 filati per cucire), di poliammidi, greggi, spirale
00 imbianchiti od appannati in bianco, non
00 testurizzati, non ritorti, di 16,7 decitex o meno, non condizionati per la vendita al minuto 5402. Filati da multifilamenti, di colore bianco per la fabbricazione di 8.––
00 greggio o tinti nella massa, aventi un titolo corde, cordoncini, nastri variante da 1100 a 5500 decitex e cinghie 5402. Cordura, filati testurizzati, di poliammidi, per la torcitura o la 55.––
00 aventi un titolo variante tra 180 e tessitura 360 dtex 5402. Cordura, filati testurizzati, di poliammidi, per la torcitura o la 40.–––
00 aventi un titolo di 560 dtex tessitura 5402. Filati di filamenti di poliammidi, per la fabbricazione di 70.––
00 testurizzati e a cordoncino tappeti 5402. Filati di filamenti sintetici (fili di per l’avvolgimento a 10.––
00 elastomero), di poliuretano, greggi, spirale
00 imbianchiti od appannati in bianco, non testurizzati, non ritorti, non condizionati per la vendita al minuto 5404. Monofili (fili di elastomero) di per l’avvolgimento a 10.––
00 poliuretano, greggi, imbianchiti od spirale appannati in bianco 5404. Monofili sintetici, della lunghezza di per la fabbricazione di 30.––
00 1,5 m al massimo, anche in fasci, misti spazzole e pennelli, scope con altre fibre e spolverini 5407. Tessuti di filati di filamenti sintetici, ricami industriali 100.––
00 greggi, imbianchiti, appannati in bianco
00 o tinti
00
00
10
20
10
20
00
00
00
00
00 5407. Tessuti di filati di filamenti di alcole tessuti di fondo per ricami 30.––
00 polivinilico, greggi o tinti, di peso non chimici
00 eccedente 50 g per m2 (garza per ricami
00 chimici)
00
00 5408. Tessuti di filati di filamenti artificiali, ricami industriali 70.––
00 compresi i tessuti di prodotti della voce
00 5405, greggi, imbianchiti o appannati in bianco 5512. Tessuti di fibre sintetiche discontinue, ricami industriali 50.––
00 greggi, imbianchiti o tinti
10
10 Tessuti di fibre sintetiche discontinue, ricami industriali greggi imbianchiti o tinti, di un peso
per m 5513. – non eccedente 170 g 50.––
00 5514. – eccedente 170 g 50.––
00 5515. Altri tessuti di fibre sintetiche discontinue, ricami industriali 50.––
10 greggi, imbianchiti o tinti
20
10
20
10
20
20
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20 5516. Tessuti di fibre artificiali discontinue, ricami industriali 30.––
00 greggi
00
00 5906. Stoffe a maglia di iuta, impregnate per la fabbricazione di 38.––
00 di gomma naturale mediante procedimento supporti antisdruccioled’immersione, in pezza voli per tappeti 6403. Calzature per la fabbricazione di .––
00 pattini da ghiaccio e pattini a rotelle 7019. Sacchi filtranti (tasche) di fliselina di per la fabbricazione di 27.––
90 fibre di poliestere con strati intermedi di filtri fibre di vetro 7204. Autoveicoli, usati, di ferro o di acciaio per la frantumazione esenti
00 (shredder) 7225. Lamiere dette «magnetiche«, di acciaio al costruzione di parti ––.20
11/ silicio, in lastre o in nastri, senza riguardo elettriche di macchine
90 alla larghezza ed apparecchi 7226.
11/
90 7601. Alluminio greggio per la pressione, lamina- 10.––
00 zione o trafilatura 7605. Fili di alluminio per la trafilatura e ––.60
00 ulteriore lavorazione industriale