RU 1999 2614
Regolamento del Consiglio degli Stati
Modifica dell’8 ottobre 1999
Il Consiglio degli Stati, visto il rapporto dell'Ufficio del 26 agosto 19991,
decreta:
I
Il regolamento del Consiglio degli Stati del 24 settembre 19862 è modificato come segue:
Art. 5 cpv.1, 1bis,3 e 4
All'inizio di ogni sessione invernale, il Consiglio elegge nel suo seno un presidente, un primo e un secondo vicepresidente, uno scrutatore e uno scrutatore supplente; essi formano l'Ufficio.
Il presidente e i vicepresidenti stanno in carica un anno. La rielezione degli uscenti per l'anno successivo è esclusa.
e 4 Abrogati
Art. 8, titolo, cpv., 1bis e 21
Vicepresidenti
I vicepresidenti sostituiscono il presidente quando questi è impedito o vuole partecipare alla discussione.
I vicepresidenti assistono il presidente nelle sue mansioni conformemente all'articolo 7. Il secondo vicepresidente funge anche da scrutatore.
Se sono impediti sia il presidente sia i vicepresidenti, presiede l'ultimo presidente, altrimenti uno dei suoi predecessori o un membro dell'Ufficio.
Art. 26 cpv.1 primo periodo
Gli interventi sono consegnati durante una seduta del Consiglio, per scritto e firmati, al presidente. ...