RU 1999 2687
Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)
Modifica del 25 agosto 1999
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 1bis cpv.1
Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2 i contributi sono calcolati come segue:
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito di almeno ma inferiore a Fr. Fr.
800 14 300 0,754
300 18 300 0,772
300 20 300 0,790
300 22 300 0,808
300 24 300 0,826
300 26 300 0,844
300 28 300 0,879
300 30 300 0,915
300 32 300 0,951
300 34 300 0,987
300 36 300 1,023
300 38 300 1,059
300 40 300 1,113
300 42 300 1,167
300 44 300 1,221
300 46 300 1,274
300 48 300 1,328